domenica 3 settembre 2017
FACEBOOK: LA SEMPLICE AMICIZIA ON LINE NON PUO' ESSERE CONSIDERATA INDICE DI "ABITUALE COMMENSALITA' " TRA 2 SOGGETTI
NICOLA CENTORRINO 06:58 NEWS INFORMATICHE, NUOVE TECNOLOGIE, SENTENZA N. 281/2017, SENTENZA TAR, TAR SARDEGNA No comments
TAR SARDEGNA - SEZIONE PRIMA - SENTENZA N. 281/2017
DIRITTO
Una sintesi delle censure dei ricorrenti è utile per inquadrare le questioni sottoposte al Collegio.
Con il primo motivo i ricorrenti affermano che le operazioni della Commissione sono viziate innanzi tutto per la presenza di cause di incompatibilità e/o inopportunità dati i rapporti tra i commissari e i singoli concorrenti.
I commissari XXXX e XXX sono docenti del medesimo XXX di XXX nel quale insegnano i candidati XXX, XX, XX, XX.
Come emerge dalle schede tratte dal sito dell’XXXX di XXXX, XXXXX e XXX fanno parte del Consiglio di classe della XX; XX e XXX del consiglio di classe della XXXX.
Affermano poi i ricorrenti che dalle fotografie pubblicate sul social network Facebook appare che tra il commissario XXXXX e i candidati XXXXX, XXXX e XXXX (che insegnano tutti la stessa materia presso l’XXXX di XXXX) vi sono rapporti non di semplice conoscenza ma di amicizia, frequentazione e confidenza.
All’uopo i ricorrenti depositano fotografie scaricate dal citato social network che avvalorerebbero la loro tesi.
Dalla graduatoria di merito approvata il XXX emerge che nella prova pratica, dove maggiore è la discrezionalità dei Commissari, proprio ai “candidati colleghi” XXX, XX e XXsono stati assegnati i punteggi più elevati.
A XXXX, che nella prova scritta aveva conseguito soltanto XXX punti, è stato assegnato il punteggio massimo sia nella prova pratica che nella prova orale.
Trattamento di favore sarebbe stato riservato anche alla quarta “candidata collega” XXXX (docente all’XXXX di XXXX) la quale non è stata esclusa dal concorso nonostante nella domanda di partecipazione non avesse indicato la lingua straniera (sulla quale avrebbe dovuto vertere parte della prova scritta).
Ulteriore elemento sintomatico sarebbe rappresentato dalla appartenenza del commissario XXXX e di alcuni dei menzionati candidati alla federazione italiana cuochi, sezione di XXXX in virtù della quale i medesimi avrebbero continui rapporti professionali anche al di fuori dell’ambito scolastico.
Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il bando disponeva che la prova scritta dovesse svolgersi interamente al computer e prevedeva:
a) 6 quesiti a risposta aperta; b) 2 quesiti, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera prescelta dal candidato (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo).
La durata della prova era pari a 150 minuti.
La prova scritta si è svolta il XXXXX presso il laboratorio informatico dell’I.S. XXXXXX.
Prima dell’inizio della prova, secondo l’esposizione dei ricorrenti, alla specifica domanda se il sistema salvasse tutto ciò che i candidati scrivevano, i tecnici rispondevano che tutto ciò che veniva scritto sarebbe stato salvato in automatico e che non esisteva pericolo di cancellazione delle risposte.
La sig.ra XXXX dopo aver scritto per oltre 15 minuti la risposta al primo quesito ha premuto il tasto per andare a capo e tutto ciò che aveva scritto è risultato cancellato.
Avvertito il tecnico d’aula, a dire della ricorrente egli non ha saputo spiegare l’accaduto quindi la candidata ha dovuto ricominciare la risposta.
Inoltre, sempre a dire dei ricorrenti, durante lo svolgimento della prova scritta comparivano all’improvviso finestre con tasti sconosciuti.
Sempre secondo l’esposizione della ricorrente XXXX (i fatti riportati sono a lei riferiti), dopo aver terminato di scrivere la sesta risposta e, mancando ancora 18 minuti al termine, premeva il tasto “prosegui e conferma” per salvare la risposta in modo automatico; controllava quindi le risposte a ritroso e si accorgeva, arrivata alla sesta, che essa era sparita.
Segnalato anche questo malfunzionamento, la ricorrente riferisce che il tecnico d’aula non era in grado di trovare la risposta al problema e suggeriva di riscriverla ma a quel punto mancava il tempo.
Quanto al Sig. XXXX, egli asserisce che dopo aver elaborato tutte le risposte ai sei quesiti si è visto sparire la risposta al sesto.
Dell’accaduto si dà atto anche nell’ultima pagina del verbale della prova scritta XXXXXX con la conferma dei due responsabili tecnici presenti in aula.
Secondo i ricorrenti sarebbero quindi stati violati:
a) i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione;
b) la prescrizione stabilita dalla nota 9705 del 12 aprile 2016 che imponeva alle commissioni di fornire le istruzioni necessarie per l’utilizzo delle postazioni informatiche; nella specie nessuna avvertenza era stata data che premendo i tasti indietro o a capo sarebbe stata cancellata la risposta già scritta;
c) la par condicio tra i candidati tenuto conto che la Commissione avrebbe dovuto, a fronte delle segnalazioni di avvenuta cancellazione di risposte regolarmente scritte, concedere un ulteriore spazio temporale oltre i 150 minuti per completare lo scritto; ciò al fine di non sfavorire i soggetti che avevano subito il malfunzionamento del computer;
d) il principio dell’anonimato perché i membri della Commissione sapevano che gli unici due candidati i cui compiti non riportavano la risposta alla sesta domanda erano XXXX e XXXX.
Altro motivo di illegittimità, secondo i ricorrenti, è rappresentato dal fatto che le griglie di valutazione della prova scritta sono state approvate dalla Commissione il XXXX e il XXXX e quindi successivamente all’espletamento della prova che si è tenuta il XXXXX.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti affermano che la commissione avrebbe violato l’art. 6 dell’allegato A del D.M. 23 febbraio 2016 n. 95. La commissione avrebbe dovuto preparare una serie di prove tra i 4 temi indicati nell’allegato A.
Il tema oggetto della prova avrebbe poi dovuto essere estratto a sorte per ciascun concorrente o gruppo di concorrenti.
La Commissione ha violato le citate disposizioni perché per tre giorni consecutivi (7, 8 e 9 giugno) e dunque per gruppi distinti di candidati è stato estratto singolarmente il medesimo tema che è esattamente uguale ad uno dei 4 titoli previsti dall’allegato A: “realizzazione di un piatto vegetariano utilizzando prodotti tipicamente mediterranei.
Senza l’utilizzo di alghe o prodotti similari.
Nel contempo il piatto deve contenere, proteine, lipidi, carboidrati ed eventuali elementi ausiliari tesi ad ascoltarne il gusto”. Secondo i ricorrenti questo è segno che la commissione non aveva preparato alcuna serie di prove all’interno dei titoli di cui all’allegato A.
La scuola poi non ha fornito, secondo i ricorrenti, adeguate attrezzature per lo svolgimento della prova pratica e i ricorrenti hanno dovuto, con altri candidati, richiedere il prestito di attrezzatura di base e coltelleria della scuola alberghiera di Arzachena con autorizzazione del dirigente scolastico.
Nel verbale XXXX si dà atto che “i candidati vengono invitati a munirsi della divisa, a portarsi la minuteria personale di cucina e qualche piccola attrezzatura”.
Secondo i ricorrenti è stato violato l’allegato A del d.m. 95/2016 il quale prescriveva che “la prova dovrà essere svolta in base ai dati e alle materie prime forniti dalla Commissione, utilizzando le attrezzature di cui si dispone in laboratorio”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato alla luce di pacifica giurisprudenza anche di questa Sezione.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956, T.a.r. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 986).
L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica quindi o l’esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti [di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1057) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, del c.p.c.)], ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse.
Poiché l’impossibilità del ricorso alla analogia è giustificata dall’esigenza di tutela di certezza dell’azione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che neppure la presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del commissario di concorso costituisce causa di legittima ricusazione, perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente o di grave inimicizia (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1577).
Questi principi sono stati affermati recentemente dalla Sezione con sentenza n. 986 del 28 dicembre 2016.
Occorre effettuare ulteriori precisazioni, data la particolarità del caso.
Anche sui rapporti di “colleganza” (qui oggetto di specifica contestazione) la giurisprudenza si è pronunciata ripetutamente.
E’ stato per esempio affermato che “i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole” (Consiglio di Stato, sez. III, 28/04/2016, n. 1628 e , in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2016, n. 192, Consiglio di Stato, sez. VI, 23/09/2014, n. 4789).
Veniamo all’ultimo singolare profilo contestato dai ricorrenti e cioè “l’amicizia sul social network Facebook”.
Anche questa contestazione, in assenza di ulteriori e solide prove, non può essere positivamente apprezzata dal Collegio.
Come è noto, Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell'utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente.
Le cosiddette “amicizie” su Facebooksono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.
Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile (ognuno ne fa l’utilizzo che ritiene più appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa).
Insomma, non è certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c.. La questione è talmente pacifica che non necessita di particolare approfondimento.
In ordine alle foto “scaricate” dal social network la questione non muta.
Esse non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” prevista dall’art. 51 c.p.c..
E qui il Collegio deve effettuare ancora alcune precisazioni.
Torniamo al “nocciolo della questione”.
Come già riferito, secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale dell’art. 51 c.p.c., i casi di astensione obbligatoria sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica, né estensiva.
Essi sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, vista l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici.
Soprattutto in dottrina è stato ampiamento dibattuto il significato da attribuire alla locuzione convivente o commensale abituale.
Per la maggior parte della dottrina, l'espressione deve intendersi in senso lato, vale a dire quale soggetto appartenente ad una cerchia di persone che hanno una certa affectio familiaritatis, ossia che vivono in famigliarità e hanno interessi comuni.
Altri autori ritengono invece che si debbano assumere le espressioni convivenza e commensalità nel loro significato letterale.
Quel che è certo è che tale motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio.
Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa.
E della abitualità occorre dare prova.
Prova che non può essere certo fornita mediante Facebook.
Non è chi non veda che nell’odierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale anche del tutto episodica, può essere “catturata” con il telefono cellulare e repentinamente pubblicata sul social network.
Non può, questo, essere considerato indice di una commensalità abituale.
L’art. 51 c.p.c. se correttamente interpretato, non può condurre a tale illogico risultato.
Il ragionamento quindi va concluso tenuto conto che per le stesse caratteristiche del social network Facebook, sopra ampiamente descritte, né le argomentazioni dei ricorrenti né le produzioni dei medesimi (fotografie tratte dal social network) possono essere positivamente apprezzate dal Collegio perché non provano nulla circa la commensalità abituale tra membri della commissione e candidati.
Stesso discorso vale per il contestato “campionato della cucina italiana” per il quale valgono le considerazioni finora espresse e su cui non occorre indugiare ulteriormente.
Anche il secondo motivo è infondato.
Di tutte le presunte anomalie e malfunzionamenti dei personal computer descritte dai ricorrenti non esiste la benché minima prova.
Così come nessuna conferma dei malfunzionamenti è stata data dai responsabili tecnici al contrario di quello che affermano i ricorrenti.
Nel verbale menzionato (documento 27 produzioni dei ricorrenti) non si legge alcuna conferma.
Si legge invece “i responsabili tecnici XXXX e XXXXX in relazione a quanto sopra esposto dichiarano quanto segue: chiamati alla postazione dai candidati in parola abbiamo verificato che il campo era vuoto”.
Il che non significa affatto che i responsabili tecnici hanno confermato qualcosa in ordine al malfunzionamento del sistema informatico ma significa solo che “il campo era vuoto”.
E il campo poteva essere vuoto perché i candidati non l’avevano compilato o perché (come è verosimile) possono avere errato al momento di salvare la risposta (non seguendo le istruzioni che erano state date dall’amministrazione nel video di tutoraggio al minuto 4,30).
La presenza del video di tutoraggio è affermata dall’amministrazione (documento 11 produzioni della stessa) e non contestata in modo sostanziale dai ricorrenti.
In ordine al momento della fissazione dei criteri di valutazione è sufficiente richiamare pacifica e costante giurisprudenza che afferma che la previsione di cui all'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994 della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.
E' stata, pertanto, ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo l'effettuazione di queste, purchè prima della loro concreta valutazione, cioè dell'effettiva correzione e valutazione delle prove scritte; nel caso di specie, è stato ritenuto che correttamente si siano fissati i criteri per la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della relativa correzione (da ultimo, T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368 e, in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, 04 gennaio 2011, n. 8).
Del tutto infondata è la questione posta dai ricorrenti in ordine alla violazione della regola dell’anonimato.
Regola che, semmai hanno deciso loro stessi di violare nel richiedere la verbalizzazione di quello che, in mancanza di prova contraria, doveva essere considerato un loro errore, regola che non può essere considerata violata dal momento che, comunque, al momento della correzione i commissari non potevano essere in alcun modo a conoscenza del fatto che gli unici a non aver risposto alla domanda n. 6 erano i candidati XXXX e XXXXX che, lo si ribadisce, hanno autonomamente deciso di far verbalizzare delle dichiarazioni sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Non spetta miglior sorte al terzo motivo di ricorso.
I temi scelti dalla commissione sono ricavati dal D.M. 95/2016.
Le prove sono state regolarmente svolte e, come risulta dal verbale n. 5 del 7 giugno 2016 (documento 28 dei ricorrenti) semplicemente vi è un invito ai candidati a munirsi della divisa e a portarsi la minuteria personale di cucina e qualche piccola attrezzatura.
Niente che possa averli danneggiati ma semmai favoriti (tutti allo stesso modo).
La censura è del tutto inconsistente.
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto siccome infondato.
La assoluta particolarità della vicenda portata all’attenzione del Collegio e la novità di alcune questioni prospettate induce a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017
sabato 2 settembre 2017
Cyber-Stalking: perseguibile chi entra continuamente nel profilo Facebook della propria ex
NICOLA CENTORRINO 01:55 Cyber-Stalking, NEWS INFORMATICHE, NUOVE TECNOLOGIE, SENTENZA STALKING, Stalking No comments
CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE
QUINTA PENALE
Sentenza
13 febbraio - 24 maggio 2017, n. 25940
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza del 17/05/2016 la Corte di
Appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal
Tribunale di Cremona il 05/12/2014, condannava M.I. per il reato di cui
all'art. 612 bis c.p., per aver, con condotte reiterate di minacce, ingiurie e
messaggi, molestato l'ex convivente B.F., costringendola a cambiare le utenze
telefoniche e cagionandole un perdurante e grave stato di ansia.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per
cassazione M.I., deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla
sussistenza dell'evento del reato e del nesso di causalità con le condotte
moleste dell'imputato.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al vizio
logico-giuridico della sentenza di assoluzione di primo grado.
2.3. Violazione di legge in ordine alla
liquidazione della provvisionale in favore della parte civile, senza alcuna
motivazione o riferimento a criteri oggettivi.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi due motivi, che meritano una
valutazione congiunta, sono manifestamente infondati.
La sentenza di primo grado, pur avendo
ricostruito i fatti accertando che l'imputato, in seguito alla
"rottura" del legame sentimentale con la persona offesa, aveva posto
in essere condotte reiterate di minaccia, ingiuria e molestia, aveva ritenuto
che non sussistesse la prova del nesso causale tra tali condotte persecutorie e
il perdurante e grave stato di ansia e di paura pure riscontrato nella vittima.
La Corte territoriale, riformando la decisione
di primo grado, ha evidenziato al riguardo due vizi della sentenza di
assoluzione: da un lato, pur avendo accertato che, in seguito alle intrusioni
nella vita privata della donna, anche mediante accessi indebiti nell'account di
posta elettronica, e nel profilo Facebook, la persona offesa era stata
costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, cambiando le utenze
telefoniche, gli indirizzi mail, e, addirittura, l'abitazione, ha poi ignorato
tali elementi, senza confrontarsi con le risultanze probatorie; anche in ordine
all'altro evento del reato, il grave e perdurante stato di ansia e di paura per
la propria incolumità personale, integrato dal grave disturbo post-traumatico
da stress diagnosticato dalla psicoterapeuta della vittima, e dal cambiamento
della propria residenza, la sentenza impugnata ha ritenuto erronea la
valutazione del giudice di primo grado, perchè aveva trascurato di considerare
l'oggettiva gravità dei comportamenti perpetrati per mesi, con modalità
assillanti e ossessive, che avevano coinvolto anche amiche e familiari della
vittima, e la capacità destabilizzante di tali condotte.
Tanto premesso, giova rammentare che nel delitto
previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere
il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione
degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale
della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria
offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella
vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di
prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte
dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G, Rv. 269081);
peraltro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è
sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti
dall'art. 612 bis c.p. (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A, Rv. 265231).
Con riferimento alla prova del nesso causale tra
le condotte persecutorie e gli eventi, la sentenza di assoluzione aveva
richiamato correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di questa
Corte: in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in
riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato
di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale
turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del
reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere
dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta
idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle
effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n.
14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314); in tema di atti persecutori, la prova
del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli
eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis c.p. (perdurante
e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi
alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, nè collocarsi sul piano
dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere
concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere
dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini
e negli stili di vita (Sez. 3, n. 46179 del 23/10/2013, Bernardi, Rv. 257632).
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla
Corte territoriale, il richiamo ai principi in tema di prova del nesso causale
si è rivelato, nella motivazione della sentenza di assoluzione, avulso dagli
elementi probatori, che, viceversa, fondavano sia una valutazione di astratta
idoneità ad ingenerare paura (per le minacce profferite, e per i controlli a
distanza operati anche mediante abusivi accessi informatici), sia una
valutazione di concreta incidenza sul mutamento delle abitudini di vita,
essendo stato accertato che la vittima, proprio in conseguenza degli accessi
abusivi, era stata costretta a cambiare utenze telefoniche, indirizzi mail, e
profilo Facebook, oltre all'abitazione.
In tal senso, viceversa, si è pronunciata, con
apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità o di contraddittorietà,
la sentenza impugnata, che, senza trascurare immotivatamente gli elementi
probatori emersi e pacificamente accertati, ha affermato che lo stato di
perdurante ansia e paura (attestato dalla diagnosi di disturbo post-traumatico
da stress e dal trasferimento presso la madre) e l'alterazione delle abitudini
di vita (mediante cambiamento dell'abitazione, delle utenze telefoniche, della
mail e del profilo Facebook) fossero invece stati determinati proprio dalle
condotte persecutorie dell'imputato, consistite in minacce, molestie continue
ed ossessive, intrusioni nell'account di posta elettronica e nel profilo
Facebook.
Oltre a motivare espressamente al riguardo,
elidendo qualsivoglia doglianza di omessa motivazione, la Corte territoriale ha
infatti affermato la sussistenza del nesso causale tra le condotte persecutorie
e gli eventi accertati proprio sulla base delle modalità concrete delle prime e
dei peculiari effetti determinati.
3. Il terzo motivo, concernente le statuizioni
civilistiche e la condanna al pagamento della provvisionale, è inammissibile,
poichè non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata
in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente
delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.
G., Rv. 263486); il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel
pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte
civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile
per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato
e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale
risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la
corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende,
somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616
c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza
che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve
essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p.,
comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli
altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in
quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017.
lunedì 19 gennaio 2015
COME VELOCIZZARE ANDORID 4.2.2 PER SMARTPHONE E TABLET
Il tuo smartphone o tablet e lento? Non riesci
a capire come riprotarlo a nuovo?
La
risposta a tutte queste domande è sicuramente SI. Se pensate al fatto che non appena
avete acceso il vostro smartphone
con OS Android una
delle cose che avrete notato sarà stata la velocità del sistema operativo Android.
Bastava
sfiorare lo schermo a destra e sinistra due colpetti ed in pochi secondi era personalizzato a nostro
gusto ed eravate on line.
Tuttavia col passare dei giorni e con le svariate
applicazioni scaricate ed installate, il vostro dispositivo impiego sempre più
tempo per l’accensione e per qualsiasi altre funzioni.
Bene detto ciò passiamo ai fatti, cioè come poter
risolvere il problema, in pochi minuti seguendo questi semplici consigli vi
elencherò potrete ripristinare ed ottimizzare il vostro smartphone Android
senza doverlo resettare rischiando di perdere dati e personalizzazioni.
1) Il
primo passo da fare è apre il Gestore di attività
ed individuare le applicazioni che assorbono maggiore memoria RAM, una volta trovate bisogna valutare l’effettiva
efficienza ed utilità di esse all’interno del vostro dispositivo Android,
nel caso in cui tale applicazioni non servano basta rimuoverle per liberare
spazio oltre che memoria Ram.
2) Secondo
Passo se il nostro dispositivo non è dotato di una memoria SD esterna inserite subito una,
in quanto spostare le applicazioni installate su questa memoria SD darà una marcia in più al vostro dispositivo
Android. In aiuto per poter svolgere al meglio questa operazione
per spostare un’applicazione potete utilizzare Link2SD.
3) Terzo
Passo ricordatevi sempre di evitare l’utilizzo di sfondi animati e widget
che oltre a consumare in maniera eccessiva la carica della vostra batteria
rallentano anche il sistema operativo in maniera non indifferente.
4) Passo
Quarto vi consiglio di utilizzare un launcher molto più veloce del
classico di Android, suggerisco il Launcher8, molto versatile e ottimizzato per Android.
5) Passo
Quinto Eliminate tutti i files temporanei e pulite la cache con delle applicazioni
specifiche come ad esempio CleanMaster.
6) Passo
Sei ultimo consiglio, cercate di tenere sulla schermata iniziale meno
applicazioni possibili anche perché maggiore sarà il consumo di memoria Ram
disponibile.
Adesso dopo aver esposto questi preziosi consigli non avrete più problemi di velocità e il vostro smartphone Android sarà come se nuovo veloce ed ottimizzato come prima.
martedì 27 maggio 2014
Il Furto di Identità nell’era del web
NICOLA CENTORRINO 09:27 NEWS INFORMATICHE, NUOVE TECNOLOGIE, PHISHING, PRIVACY, SECURITY No comments
Da qualche tempo avrete sentito parlare di furto di identità sul web, ma vediamo nello specifico a cosa ci si riferisce, con il termine si intende l’utilizzo improprio e quindi non autorizzato in nessun modo dell'identità di un'altra persona, e spacciandosi per la stessa, con l’obiettivo di benefici quali accesso a finanziamenti, informazioni personali del soggetto truffato e dei suoi contatti e molto altro ancora.
La vittima del furto di identità può subire conseguenze molto negative, ad es. se il ladro di identità commette dei reati on line o medianti enti creditizi, nel caso in cui non si riesca a dimostra il furto dei propri dati la persona risulterà responsabile in mancanza di prove che ne dimostrino il contrario.
La normativa Italiana tutela ogni soggetto con l'articolo 494 del codice penale, il quale sancisce che: Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Tale articolo ha come oggetto la tutela della persona che è vittima del furto d'identità.
Basti pensare che nell'era delle nuove tecnologie dove i social web ormai permettono di far interagire, comunicare e cooperare in tutto il globo con una semplice, connessione sia in versione che web che mobile, tale fenomeno si è molto diffuso a tal punto che ad esempio Social Network come Facebook richiedono la presenza del cellulare quindi nello specifico del numero telefonico per la registrazione e di conseguenza per l’attivazione di un profilo, oppure i client di posta che ormai chiedono dati di identificazione ben specifici per profilare una vera identità del titolare dell’utilizzatore di tale servizio di comunicazione.
Naturalmente negli anni anche le normative in merito a tale fenomeno si stanno evolvendo per cercare di arginare e di contrastare il problema, infatti la Cassazione Penale, con una sentenza (Cassazione penale, Sezione V, 08-11-2007, n. 46674 ), ha sancito la configurabilità del reato di sostituzione di persona nel caso in cui si apra un account di posta elettronica intestandolo al nome di altro soggetto, comportando ciò l'induzione in errore non tanto dell'ente fornitore del servizio quanto dei corrispondenti i quali si trovano ad interloquire con persona diversa da quella che ad essi viene fatta credere, è logico pensare che questa è solo una delle innumerevoli casistiche, su cui un domani la legge italiana dovrà legiferare.
Non bisogna nemmeno dimenticare che un buon 80% degli utenti utilizzatori di sistemi vari di accesso ad internet oggi con molta facilità lascia dati personali in maniera molto leggera su siti forum ecc, queste disattenzioni in molti casi possono costituire violazione di privacy e problemi non indifferenti come casi di furto di identità, anche perché l’utente medio conosce poco il modo di navigare in maniera sicura sul web.
Tale problema spesso è riconducibile ad una cattiva gestione dei propri dati da parte degli utenti stessi e in alcuni casi dai servizi utilizzati dagli utenti e forniti da aziende che con poca attenzione non tutelano e non mettono al sicuro tali informazioni.
Qualche giorno fa è stato reso noto che un attacco di pirateria informatica presso i server del colosso Americano di aste on line Ebay, ha rischiato di mettere in pericolo dati personali degli utenti, naturalmente si tratta solo di nome, mail e indirizzo, quindi dati non finanziari, nonostante le numerose misure di sicurezza che il Sito possiede, ciò sta a significare che il Cyber-Crime è in netta crescita e che sono gli utenti stessi a doversi documentare almeno a livello base per poter evitare che si configuri anche una semplice possibilità di furto di dati.
Infatti bisogna studiare un minimo e capire che il pc non serve solo per navigare o per chattare ma che va utilizzato una volta sul web con cautela, vanno effettuati gli aggiornamenti che di volta il in volta le Software House rilasciano per il proprio sistema operativo, aggiornare ed utilizzare sempre antivirus ed anti-malware, oltre al fatto non trascurabile di utilizzare un bel po’ di buon senso e ragionamento durante tutte le fasi della navigazione.
Da almeno 10 anni a questa parte sono nate diverse Aziende che si occupano di proteggere l’identità sia on line, che creditizia di Persone fisiche e Persone Giuridiche al fine di tutela contro il furto di identità, Tali servizi possono senza alcun dubbio aiutare ma se non parte da noi stessi la tutela nel valutare le nostre azioni in maniera preventiva non credo ci sarà mai una soluzione definitiva per scongiurare problemi di questo tipo.
venerdì 23 maggio 2014
Ebay vittima di un Cyber-Attacco!!!
Il Colosso Americano di vendita on line vittima di un attacco di pirateria informatica. Gli Addetti ai lavori rassicurano gli utenti: circa la sicurezza de dati finanziari che non sono stati compromessi.
Durante la notte compare un post sul blog ufficiale di Paypal: “eBay chiederà a tutti gli iscritti di cambiare password”. Nessuna altro contenuto di testo, ma solo il titolo. Dopo di che il post sparisce in pochi minuti, ma parecchi hanno avuto il tempo di condividerlo sui social e sul web in generale con un effetto virale.
Per fare chiarezza Il team di Ebay sul proprio blog ufficiale , comunica che pirati informatici sono entrati nei server del più grande Portale di aste on-line dell’intero pianeta.
Dopo accurate indagini interne che si sono conclusi due settimane fa, il Colosso Americano ha comunicato di non avere prove effettive di attività fraudolente nei confronti dei suoi utenti in quanto le informazioni finanziarie vengono memorizzate separatamente in formato criptato, comunque viene ad essere consigliata la modifica delle password che contribuirà a migliorare la sicurezza ulteriormente, infatti nei prossimi giorni tutti gli iscritti saranno invitati a cambiare la password, con comunicazioni direttamente da Ebay.
Il Cyber-Attacco nei server di eBay risale tra fine febbraio e inizio marzo 2014, e potrebbe riguardare informazioni del tipo: nome dell’utente e la password criptata, indirizzo email, l’ indirizzo fisico , il numero di telefono e la data di nascita.
Ebay comunica inoltre , i database violati non contengono informazioni finanziarie o altre informazioni personali riservate, e in nessun caso contiene i dati di Paypal, anche perché tali dati di vengono memorizzati separatamente su una rete sicura, e tutte le informazioni sono crittografate con algoritmi inattaccabili.
Che dire Ebay è un colosso ma il rischio sicurezza ha colpito anche lui, quindi non resta che cambiare le proprie credenziali e tenere sotto controllo il proprio conto PayPal.
Durante la notte compare un post sul blog ufficiale di Paypal: “eBay chiederà a tutti gli iscritti di cambiare password”. Nessuna altro contenuto di testo, ma solo il titolo. Dopo di che il post sparisce in pochi minuti, ma parecchi hanno avuto il tempo di condividerlo sui social e sul web in generale con un effetto virale.
Per fare chiarezza Il team di Ebay sul proprio blog ufficiale , comunica che pirati informatici sono entrati nei server del più grande Portale di aste on-line dell’intero pianeta.
Dopo accurate indagini interne che si sono conclusi due settimane fa, il Colosso Americano ha comunicato di non avere prove effettive di attività fraudolente nei confronti dei suoi utenti in quanto le informazioni finanziarie vengono memorizzate separatamente in formato criptato, comunque viene ad essere consigliata la modifica delle password che contribuirà a migliorare la sicurezza ulteriormente, infatti nei prossimi giorni tutti gli iscritti saranno invitati a cambiare la password, con comunicazioni direttamente da Ebay.
Il Cyber-Attacco nei server di eBay risale tra fine febbraio e inizio marzo 2014, e potrebbe riguardare informazioni del tipo: nome dell’utente e la password criptata, indirizzo email, l’ indirizzo fisico , il numero di telefono e la data di nascita.
Ebay comunica inoltre , i database violati non contengono informazioni finanziarie o altre informazioni personali riservate, e in nessun caso contiene i dati di Paypal, anche perché tali dati di vengono memorizzati separatamente su una rete sicura, e tutte le informazioni sono crittografate con algoritmi inattaccabili.
Che dire Ebay è un colosso ma il rischio sicurezza ha colpito anche lui, quindi non resta che cambiare le proprie credenziali e tenere sotto controllo il proprio conto PayPal.









