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martedì 11 settembre 2012

Giudice di Pace Ceccano, Sentenza n. 400 del 17 aprile 2012 [risarcimento danni subiti da sbalzi di corrente elettrica]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dirittoCon atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del 16.07.09, ore di rito, la Società Enel Spa con sede in Roma, nella persona del r.l.p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , dei danni subiti a causa del danneggiamento di apparecchi elettrici ed elettronici a seguito di sbalzi di tensione verificatisi dal 15 al 18 novembre 2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in loro favore, nella misura pari ad € 1.100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari.



All'udienza di comparizione del 21.07.09 a cui era stata rinviata d'ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento: si costituita l'Enel Spa, la quale contestava ogni addebito e la causa veniva rinviata per le richieste di cui all'art. 320 cpc, all'udienza del 20.04.2010.



Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 4.02.11 la causa veniva rinviata per la discussione, all'udienza del 27.05.11 con termine per note sino a detta udienza.



All'udienza del 27.05.11 la causa veniva trattenuta per la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda formulata da parte attrice, allo stato merita accoglimento per quanto di ragione.



I Sig.ri G. e D. M. quali titolari di due distinte utenze elettriche, site in Ceccano, Via XXX, convenivano in giudizio la società Enel Spa, assumendo di aver subito danni agli apparecchi elettrici ed elettronici, a causa di sbalzi di corrente, verificatisi nel periodo 15 – 18 novembre 2007: nella specie computer, televisore Saba e Mivar, decoder sat philips, playstation sony M.D. e un televisore rex, videoregistratore e radioregistratore M.G..



Si costituiva in giudizio la società Enel Spa, la quale contestava ogni ordine di responsabilità.



Le attività istruttorie espletate fanno ritenere che la domanda formulata da parte attrice sia provata.



In particolare il teste T., dipendente Enel, escusso all'udienza del 18.06.2010, confermava che il servizio di somministrazione dell'energia elettrica, era stato ripristinato il giorno 18.11.2007, ore 18:00 e che i contatori erano stati sostituiti, in quanto si era verificato il mancato funzionamento delle fasi.



Malfunzionamento confermato anche dal teste P., dipendente Enel, il quale ha riferito di aver effettuato due interventi sui contatori degli attori.



Pertanto non vi è dubbio delle anomalie riscontrate. Sulle possibili cause, il teste di parte attrice Sig. A., tecnico ed elettronico, confermava dei possibili sbalzi di corrente: del resto la stessa parte convenuta nulla ha fatto per dimostrare il contrario.



Veniamo alla possibile responsabilità. La domanda deve ritenersi proponibile e procedibile avendo gli istanti provato di aver messo in mora la Spa Enel Distribuzione e di aver in corso con detta società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Che l'evento sia avvenuto è confermato anche dalla stessa società che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli istanti, comunicava di non essere responsabile. Pertanto gli attori hanno provato i fatti posti alla base della domanda, mentre la convenuta non ha provato i fatti posti alla base delle eccezioni. Nessuna prova contraria ha fornito la convenuta Enel distribuzione che, ha solo contestato la domanda sul presupposto che gli istanti non hanno dato prova che il loro impianto elettrico fosse conforme alla legislazione vigente. E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione; pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'Enel distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. Inoltre esiste un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione che prevede, tra l'altro, il rispetto dei limiti garantiti (230 V +/- 10%) il cui mancato rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell'ente distributore che è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, alla sicurezza dell'erogazione di essa. Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. l'Enel Distribuzione, che ha cagionato un danno ingiusto agli istanti, deve risarcire tale danno.



Dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 15.05.2007 n. 11193).



Per quanto concerne il quantum, il Sig. M.D. depositava 2 fatture emesse dal centro Assistenza Tecnica A.L. dell'importo complessivo di € 252,00, ricevuta fiscale emessa da T.C. sas dell'importo di € 35,00 preventivo redatto da A.G. di € 600,00 e della ditta A. per € 60,00 e quindi per complessivi € 947,00; M.G. depositava fattura emessa dalla ditta A. dell'importo di € 156,00.



Pertanto, questo Giudice ritiene di dover liquidare in favore del Sig. D.M. la somma di € 600,00 ed in favore di G.M.156,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo tenendo conto della somma liquidata, nonché dell'attività processuale svolta.



P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Ceccano nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito pronunciando sulla domanda formulata dai Sig.ri M.G. e M.D. nei confronti della Società Enel Spa, nella p. del r.l.p.t., disattesa ogni altra eccezione e difesa così decide.



A) dichiara la Spa ENEL responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. G.M. della somma di € 156,00 ed in favore del Sig. D.M. della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;



B) condanna altresì la Spa Enel, nella p. del r.l.p.t. Al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che liquida per ognuno, in complessivi € 550,00 di cui 50,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA.



Sentenza esecutiva come per legge.



Così deciso in Ceccano il 13.04.2012



IL GIUDICE DI PACE



depositato in cancelleria il 17.04.2012.

mercoledì 27 giugno 2012

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 [La PEC non obbliga il legale ad eleggere il proprio domicilio]

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 15 luglio 2008 la società Hapimag Italia s.r.l. impugnava la sentenza del tribunale di Teramo del 10 - 17 dicembre 2007, che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a I.T., per mancata osservanza della procedura di cui alla legge n. 223/91, sul presupposto che tale recesso si inserisse nell'ambito di un licenziamento collettivo. Negava di essere soggetta alla disciplina sui licenziamenti collettivi, sia perché svolgeva un'attività stagionale che, come tale, era esclusa, per espressa previsione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 223/91, da tale disciplina, sia perché non aveva una consistenza occupazionale superiore a 15 dipendenti, comunque richiesta per l'applicabilità della legge stessa. Ribadiva poi l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, giacché la decisione di non tenere inoperosi lavoratori con contratto a tempo indeterminato per alcuni mesi l'anno e, quindi, di darsi un diverso assetto economico-produttivo, rientrava nel potere dell'imprenditore, insindacabile da parte del giudice.

Sosteneva, infine, di aver fatto richiesta al Centro per l'impiego e all'Agenzia delle entrate per conoscere i redditi dell'appellata dal 2005, e se la stessa si fosse iscritta alle liste di collocamento, riservandosi di produrre la relativa documentazione fino all'udienza.

Resisteva la I., contestando che l'attività svolta dall'appellante fosse stagionale, giacché, anche dopo la richiesta della relativa licenza, nel 2004, essa aveva continuato a svolgere la propria attività per tutto l'anno solare e con lo stesso numero di dipendenti, mentre all'indomani del licenziamento di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aveva riassunto una dipendente sempre a tempo indeterminato. Rilevava che, ai fini della consistenza occupazionale, andavano computati anche i dipendenti con contratto a termine, che non fossero stati assunti per sopperire ad esigenze contingenti ed eccezionali. Quanto poi all'esistenza del giustificato motivo oggettivo, rinviava alla difesa spiegata sul punto in primo grado.

2. La corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 18 settembre 2008 - 8 ottobre 2008 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare la corte d'appello riteneva che il licenziamento non potesse che qualificarsi come individuale, essendo stato intimato come tale dalla società datrice di lavoro. Riteneva inoltre che la trasformazione in stagionale dell'attività della società, che in precedenza si svolgeva nel corso di tutto l'anno, non costituiva giustificato motivo oggettivo dell'intimato licenziamento per mancanza di nesso di causalità con la determinazione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro. Non teneva conto delle deduzioni della società quanto al requisito numerico perché fatte in riferimento alla prospettazione del licenziamento collettivo. Nulla poi la società aveva provato quanto all'aliunde perceptum.

3. Avverso questa pronuncia la società propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

L'intimata non ha svolto difesa alcuna.

4. La Sezione Lavoro di questa corte, con ordinanza interlocutoria del 15 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 702, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite ravvisando un contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 82 regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

In tale ordinanza la Sezione Lavoro pone in rilievo che la società Hapimag Italia s.p.a. ha notificato il ricorso per cassazione a I.T. presso il procuratore domiciliatario costituito in secondo grado, non presso il suo studio (secondo l'indicazione del domicilio data dalla parte nella procura alle liti), ma nella cancelleria della Corte d'appello dell'Aquila. Trattandosi di procuratore esercente fuori della circoscrizione del tribunale cui era assegnato (il giudizio di appello si è svolto dinanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, il procuratore domiciliatario era residente in Atri, circondario di Teramo), deve valutarsi se alla fattispecie trovi applicazione, o no, l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, per il quale il procuratore che esercita il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in difetto che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Ricorda l'ordinanza citata che fino ad epoca recente la giurisprudenza (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845) ha ritenuto che tale elezione di domicilio ex lege assume rilievo tanto ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, che per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti, senza che il principio incontri deroghe per il rito del lavoro (Cass., sez. lav., 2 settembre 2010, n. 19001). In prospettiva diversa si pone Cass., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587, che, partendo da un'interpretazione letterale dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, ritiene che la disposizione da esso denunziata si applica al giudizio di primo grado (come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale") e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione.

5. Fissata la causa all'odierna udienza pubblica innanzi a queste Sezioni Unite, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in cui sostiene la ritualità della notifica del ricorso per cassazione fatta presso la cancelleria della Corte d'appello dell'Aquila essendo il difensore della parte intimata domiciliato ex lege presso la cancelleria di quella corte in quanto iscritto nell'albo professionale del tribunale di Teramo e quindi in una circoscrizione diversa da quella in cui aveva sede la corte d'appello.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In particolare contesta la ritenuta assenza di nesso causale tra la scelta per la riduzione dell'attività da annuale a stagionate ed il licenziamento intimato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1990. Sostiene la deducibilità di un giudicato esterno formatosi in altra controversia con altri due dipendenti licenziati nelle stesse circostanze. Il giudicato secondo la ricorrente concernerebbe la consistenza occupazionale inferiore a 15 dipendenti con conseguente applicabilità della cosiddetta tutela obbligatoria.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il motivo d'appello sulla consistenza occupazionale riguardasse solo l'applicabilità della legge n. 223 del 1991 e non anche il licenziamento individuale.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1990 con riferimento alla deducibilità dell'aliunde perceptum.

2. Preliminare all'esame del merito del ricorso è la verifica della sua ammissibilità in ragione della ritualità, o no, della sua notifica alla parte intimata presso il suo procuratore in appello, domiciliato ex lege presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila in applicazione dell'art. 82 cit. Tale verifica implica l'esame della questione di diritto posta nella richiamata ordinanza interlocutoria della sezione lavoro (ord., 15 novembre 2011 - 18 gennaio 2012, n. 702) e che ha ad oggetto l'interpretazione di tale disposizione; questione sulla quale si è radicato il denunciato contrasto di giurisprudenza della cui composizione sono state investite queste sezioni unite.

3. L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n.36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore - disposizione questa che, pur essendo risalente nel tempo, è rimasta immutata e tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile del 1940 e delle varie leggi di riforma che si sono succedute nel tempo - prevede che gli avvocati - e, prima della soppressione dell'albo dei procuratori legali ex art. 3 l. 24 febbraio 1997, n. 27, i procuratori - i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati - devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Ed aggiunge che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

L'onere di elezione di domicilio non esclude che comunque - come recita l'art. 4 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - gli avvocati iscritti in un albo possano esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello ed i Tribunali (nonché, in passato, alle Preture) della Repubblica. Mentre davanti alla Corte di cassazione (ed altri organi giurisdizionali, quali in particolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti in sede giurisdizionale) il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'apposito albo speciale.

L'art. 82 contiene quindi un duplice riferimento topografico: alla circoscrizione del tribunale e alla sede dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

3.1. Il primo riferimento si raccorda all'albo degli avvocati di cui all'art. 17 r.d.l. n. 1578/33 tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso ciascun tribunale, al quale sono iscritti, a domanda, gli avvocati per l'esercizio della professione forense e che presuppone che l'avvocato abbia la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (art. 26 r.d.l. cit.); cfr. l'art. 31 r.d.l. cit. che prescrive che la domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza. L'art. 10 r.d.l. cit. poi prescrive che l'avvocato debba risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

L'iscrizione a tale albo deve costantemente sussistere per svolgere l'attività difensiva; la cancellazione dall'albo costituisce tipica sanzione disciplinare (art. 40 r.d.l. cit.).

Alla circoscrizione del tribunale fa riferimento anche l'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 (sull'esercizio della professione in uno Stato membro dell'UE) che prevede che per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso dei prescritti titoli, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale. Gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, anche di un diverso distretto, nella quale intendano fissare la propria residenza (art. 6 legge 4 marzo 1991, n. 67). La perimetrazione del circondario dei singoli tribunali è stata rivista dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado.

3.2. Il secondo riferimento topografico coincide con la sede - e quindi con il comune dove è ubicata la sede - dell'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Quindi l'avvocato che è assegnato a una determinata circoscrizione del tribunale può esercitare innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria che ha sede in quella circoscrizione senza necessità di elezione di domicilio altrove. Ma se quest'ultima ha sede in una diversa circoscrizione, l'avvocato è onerato dell'elezione di domicilio nel luogo sede dell'autorità giudiziaria adita; altrimenti opera ex lege l'elezione di domicilio presso la cancelleria di quella autorità giudiziaria.

Il collegamento topografico posto dall'art. 82 comporta una vicinanza dell'avvocato alla sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio per essere quest'ultima interna al territorio della circoscrizione del tribunale dove è l'albo professionale al quale è iscritto l'avvocato. La finalità è quella di agevolare le comunicazioni e le notificazioni all'avvocato; finalità questa che è maggiormente evidente se si pensa all'epoca in cui la norma è stata posta e al diverso contesto dei mezzi di comunicazione che la connotava a fronte del progresso tecnologico dell'epoca attuale. Basti considerare che recentemente l'art. 48, lett. d), d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con mod., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito nel codice di rito l'art. 149-bis sulla notificazione a mezzo di posta elettronica. E prima ancora l'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, aveva aggiunto un terzo comma nell'art. 136 c.p.c. che prevede la possibilità delle comunicazioni di cancelleria mediante telefax o posta elettronica.

Pur in questo diverso contesto di comunicazioni e notifiche effettuabili anche in via telematica, la finalità dell'art. 82 è rimasta quella originaria: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio, deve essere "prossimo" a quest'ultima. In difetto di tale prossimità topografica, scatta un onere di elezione di domicilio che, ove disatteso, comporta la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., sez. 1, 9 marzo 1977, n. 976) ha sottolineato come l'art. 82 mira a rendere più agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali.

4. Questa esigenza di prossimità topografica si ritrova anche in altre disposizioni processuali.

L'art. 58 att. c.p.c., con riferimento alla costituzione delle parti nel giudizio innanzi al giudice di pace, prevede che alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

L'art. 366 c.p.c., prima della modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183 (di cui si dirà infra), prevedeva che, se il ricorrente non avesse eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sarebbero state fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'art. 480 c.p.c., prescrive che il precetto deve inoltre contenere, tra l'altro, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ed in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Analoghe disposizioni, nel codice di rito, sono contenute negli artt. 492 (con riferimento al pignoramento), 638 (quanto al procedimento per ingiunzione), 660 (relativamente alle intimazioni di licenza o di sfratto) e nell'art. 22 legge n. 689 del 1981 (in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione prima della novella di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150).

Anche nel giudizio amministrativo c'è analogo onere processuale. L'art. 25 cod. proc. amm. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come sostituito dall'art. 11, lett. e), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195) prevede che la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; e nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

5. Il disposto dell'art. 82 cit. comporta quindi, per l'avvocato che difende in un giudizio innanzi ad un'autorità giudiziaria con sede in una circoscrizione diversa da quella del tribunale presso il quale è l'albo dove egli è iscritto, un onere di elezione di domicilio al fine di assicurare la "prossimità" dell'avvocato per ogni comunicazione o notifica.

La conseguenza del mancato rispetto di tale onere, che ha una connotazione quasi sanzionatoria in senso lato, è l'elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria suddetta; ciò che significa in concreto una marcata difficoltà per l'avvocato di avere notizia di comunicazioni e notificazioni fattegli presso la cancelleria, anche se, fin da epoca risalente (Cass., sez. 3, 10 agosto 1965, n. 1919), sì è precisato che comunque vi è, non già un obbligo, ma solo una facoltà per il notificante di effettuare la notifica presso la cancelleria (cfr. anche Cass., sez. lav., 22 novembre 1995, n. 12064; sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9225). Ma se il notificante si avvale di tale facoltà, la notifica è rituale.

Si è quindi dubitato della proporzionalità (e quindi della ragionevolezza: art. 3, primo comma, Cost.) di una così radicale conseguenza dell'inosservanza di un onere processuale, nonché della sua compatibilità con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e, più recentemente, con il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.); e la questione è stata più volte portata con incidente di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale. La quale, dopo aver ritenuto ragioni di inammissibilità della questione, preclusive dell'esame del merito (ord. n. 455 del 1999 e n. 13 del 2006), con una successiva ordinanza (ord. n. 5 del 2007) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 cit., in combinato disposto con l'art. 330 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Ha affermato la Corte che la prescrizione dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, esprime una scelta ragionevole e quindi non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; mentre tale mancata elezione di domicilio non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il difensore ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa, in quanto detta forma di notificazione, fra l'altro, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate e quindi è a lui imputabile. La Corte ha poi evidenziato che l'operatività della domiciliazione nella cancelleria deriva da una scelta volontaria del difensore, il quale, pur essendo consapevole di esercitare fuori dal circondario in cui è iscritto, ha omesso l'elezione di domicilio; ed ha aggiunto che la parte ha comunque il diritto di chiedere al proprio difensore il risarcimento integrale dei danni patiti, in ragione dell'agire non diligente di quest'ultimo, che non sia venuto a conoscenza del processo di appello e che non abbia conseguentemente apprestato una difesa.

In precedenza la Corte (ord. n. 62 del 1985) aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui dispone che, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, le notificazioni si eseguono presso la cancelleria del giudice stesso ed il cancelliere non è tenuto a darne notizia alla parte interessata. Parimenti la Corte (ord. n. 231 del 2002) aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva analogo onere di elezione di domicilio, atteso che tale prescrizione “risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione” (conf. ord. n. 391 del 2007); disposizione questa che però è stata successivamente dichiarata incostituzionale, nel suo quarto e quinto comma, dalla stessa Corte (sent. n. 365 del 2010) proprio in ragione del mutato contesto normativo con la previsione di nuove modalità (e tecniche) di notifica (per questo profilo v. infra).

6. La questione di costituzionalità, di cui si è appena detto, è stata sollevata e decisa nel contesto e sul presupposto dell'interpretazione corrente dell'art. 82 cit.

6.1. La giurisprudenza di questa Corte da una parte, fin da epoca risalente, ha innanzi tutto affermato la permanente vigenza della disposizione anche dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura civile del 1940; cfr. ex plurimis Cass., sez. 1, 31 luglio 1954, n. n. 2823, che, interpretando l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, posto in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c., ha affermato che, nella ipotesi in cui il procuratore legalmente esercente ometta di eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso il processo se fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato, devono ritenersi pienamente valide le notificazioni eseguite presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria medesima. Ed ha precisato che l'art. 82 non può ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito (e segnatamente dell'art. 170 c.p.c.), né delle norme che disciplinano l'iscrizione nell'albo dei procuratori. Conf. Cass., sez. 3, 10 agosto 1965, n. 1919, che ha ribadito la perdurante vigenza dell'art. 82 dato che l'art. 170 c.p.c. - a cui rinvia l'art. 285 c.p.c. per la notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione - si limita ad indicare soltanto la persona nei cui confronti la notifica deve essere effettuata, senza determinare anche il luogo in cui la notifica deve essere eseguita. Conf. Cass., sez. 2, 23 maggio 1975, n. 2053; sez. 2, 5 agosto 1976, n. 3018.

6.2. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha accolto un'interpretazione letterale, come palesata dalla chiara lettera della disposizione: gli avvocati esercenti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale dove, tenuto dal locale consiglio dell'ordine degli avvocati, è l'albo al quale essi sono iscritti, hanno l'onere di domiciliarsi nel comune dove ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale svolgono la loro attività difensiva ove tale comune non sia ricompreso nella circoscrizione suddetta. Il riferimento generico all'autorità giudiziaria comprende ogni giudice, sia quello di primo grado che quello dell'impugnazione. Per il giudizio di cassazione l'art. 82 non opera sol perché l'onere di elezione di domicilio è previsto specificamente dall'art. 366 c.p.c.; ma la disciplina è analoga (salvo quanto si dirà oltre): l'avvocato, iscritto all'albo speciale di cui al l'art. 33 r.d.l. n. 1578/33, è anch'egli tenuto ad eleggere domicilio nel comune di Roma.

Il riferimento al tribunale, contenuto nell'art. 82, vale ad individuare, non già l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, bensì l'albo professionale al quale l'avvocato è iscritto. L'assegnazione dell'avvocato al tribunale significa null'altro che iscrizione nell'albo professionale tenuto da ciascun ordine circondariale degli avvocati presso ogni tribunale che ha quindi come riferimento territoriale la circoscrizione del tribunale stesso (v. art. 14 r.d.l. n. 1578/33 che prevede che per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e, in passato, un albo di procuratori).

Invece ampio - e nient'affatto limitato al tribunale - è il riferimento all’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso", sicché, in disparte le disposizioni speciali quali quelle dettate per il giudizio civile di cassazione dall'art. 366 c.p.p. e ora per il giudizio amministrativo dall'art. 25 cod.proc.amm., la disposizione riguarda anche i giudizi proposti in sede di impugnazione e segnatamente quelli instaurati innanzi alle corti d'appello.

Del resto mentre esistono gli ordini circondariali che provvedono alla tenuta degli albi degli avvocati presso ciascun tribunale, non esiste un albo distrettuale costituito dall'insieme degli albi del circondario compresi nel distretto. Né l'art. 82 fa in alcun modo riferimento all'insieme degli albi dei circondario compresi nel distretto sia perché manca un dato testuale da cui ciò possa desumersi, sia perché quando la legge professionale ha inteso assegnare rilevanza al livello distrettuale, pur in mancanza di un albo distrettuale, lo ha fatto espressamente. L'art. 5 prevedeva, prima della soppressione dell'albo dei procuratori, che i procuratori legali potevano esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui era compreso l'ordine circondariale presso il quale erano iscritti. Analoga disposizione è tuttora prevista dall'art. 8 per i praticanti procuratori.

Ma nell'art. 82 il livello distrettuale non viene in rilievo.

6.3. Questa giurisprudenza ha trovato ripetute conferme: cfr. Cass., sez. lav., 26 ottobre 1987, n. 7899; sez. 1, 3 aprile 1992, n. 4081; sez. 1, 17 febbraio 1995, n. 1736. Inoltre in senso conforme: Cass., sez. 2, 23 dicembre 1999, n. 14476; sez. 1, 23 febbraio 2000, n. 2059; sez. 3, 28 luglio 2004, n. 14254; sez. 2, 25 febbraio 2008, n. 4812; sez. 2, 11 marzo 2008, n. 6502; sez. lav., 20 giugno 2008, n. 17005; sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 27166; nonché sia pur solo implicitamente, anche Cass., sez. 2, 11 aprile 2002, n. 5185; sez. 1, 26 ottobre 2007, n. 22542; sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377.

In particolare Cass., sez. 3, 25 maggio 1977, n. 2170, ha poi precisato che la disposizione dell'art. 82 deve essere interpretata nel senso che il luogo di elezione del domicilio deve trovarsi nel comune ove siede l'autorità giudiziaria e non già in un comune diverso, sia pure sito nello stesso circondario; se si verifica quest'ultima ipotesi, il domicilio si intende eletto ex lege nella cancelleria del giudice procedente.

Con riferimento specifico al giudizio d'appello questa Corte (Cass., sez. 2, 15 maggio 1996, n. 4502) ha affermato che l'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui il procuratore che si trovi ad esercitare il proprio ufficio in giudizio istituito dinanzi ad un'autorità giudiziaria avente la sede fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato deve, al momento della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede detta autorità e mantenervelo per tutto il corso del processo e, in caso di mancato adempimento di tale onere, il suo domicilio si intende eletto presso la cancelleria del giudice adito - trova applicazione anche nei giudizi innanzi alle corti di appello, in quanto si riferisce all'attività svolta dal procuratore innanzi a qualsiasi giudice avente sede in luogo non compreso nella circoscrizione del tribunale al quale egli è assegnato, ed opera, altresì, nel caso in cui, in un giudizio pendente innanzi alla corte di appello, a seguito dell'istituzione di un nuovo tribunale (nella specie, quello di Noia operante in forza della l. n. 125 del 1992), il procuratore risulti iscritto all'ordine professionale costituito presso il nuovo tribunale e privo, nella città sede della corte di appello (nell'ipotesi, Napoli), di un domicilio eletto diverso da quello presunto ex art. 82 r.d. cit.; con la conseguenza che, nell'indicata ipotesi, le comunicazioni al predetto procuratore devono ritenersi validamente e ritualmente effettuate presso la cancelleria della corte medesima.

In senso conforme cfr. anche Cass., sez. 6 - 2, 5 maggio 2011, n. 9924; sez. lav., 2 settembre 2010, n. 19001; sez. 3, 19 giugno 2009, n. 14360; sez. 1, 9 maggio 2002, n. 6692.

Può infine ricordarsi che queste stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845) hanno affermato che ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - tuttora vigente e non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

7. Questo orientamento tradizionale e più volte ripetuto è stato recentemente disatteso da Cass., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587, che all'opposto ha affermato che l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge “fuori della circoscrizione del tribunale” al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell'elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del tribunale” e trova applicazione al giudizio d'appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la rado della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l'onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione; ne consegue che, ove il procuratore sia esercente all'interno del distretto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d'appello è inidonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione. Successivamente Cass., sez. 2, 12 maggio 2010, n. 11486, ha ritenuto di dover aderire a questo nuovo orientamento limitandosi a ribadire che il richiamato art. 82 si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale", e trova applicazione al giudizio di appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori dal distretto (conf. da ultimo, Cass., sez. 3, 20 settembre 2011, n. 19125).

8. Il contrasto di giurisprudenza, denunciato dalla Sezione Lavoro con la citata ordinanza di rimessione della questione a queste Sezioni Unite, va risolto ribadendo l'orientamento tradizionale di cui si è finora detto.

L'interpretazione accolta da Cass. n. 13587/2009, che in realtà non costituisce un vero e proprio revirement perché non si pone in critico confronto con l'opposto orientamento fino ad allora seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, offre una lettura dell'art. 82 che contrasta con la sua lettera. Afferma infatti che “la disposizione, facendo riferimento alla "circoscrizione del tribunale" si riferisce evidentemente al giudizio di primo grado.”.

Ma, in disparte il rilievo che il tribunale può essere anche giudice di secondo grado atteso che l'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace è deciso dal tribunale (art. 341 c.p.c.), il riferimento topografico alla "circoscrizione del tribunale" - come già sopra rilevato - vale ad identificare non già l'autorità innanzi alla quale è in corso il giudizio, bensì l'albo professionale al quale è iscritto l'avvocato, albo che è tenuto su base della circoscrizione di ciascun tribunale e non già del distretto della corte d'appello.

Invece per identificare il giudice innanzi al quale è in corso il giudizio l'art. 82 utilizza un termine assai ampio (autorità giudiziaria) che comprende sia il tribunale che la corte d'appello; ed in tanto non opera per la corte di cassazione perché è previsto un albo speciale ed una disposizione specifica (art. 366 c.p.c.).

Non può quindi dirsi che l'art. 82 sia stato dettato solo per il giudizio di primo grado.

Inoltre l'orientamento qui disatteso, se da una parte trae dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale" una limitazione dell'operatività della regola processuale dettata dall'art. 82, confinandola al solo giudizio di primo grado, d'altra parte però non si limita a negarne l'applicazione al giudizio d'appello, ma per quest'ultimo individua un precetto similare affermando che l'onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 sussiste nel caso in cui l'avvocato non sia iscritto in nessun albo professionale di alcuna delle circoscrizioni che compongono il distretto della corte d'appello. Ossia l'art. 82 conterrebbe anche l'ulteriore regola per cui il procuratore iscritto in un distretto di corte d'appello diverso da quello dove ha sede la corte d'appello innanzi alla quale si svolge il giudizio d'appello deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede la corte d'appello presso la quale il giudizio è in corso. Ciò però non è affatto detto dall'art. 82 che non considera l'ipotesi del procuratore che esercita fuori distretto (della corte d'appello), ma solo quella del procuratore che esercita fuori circoscrizione (del tribunale). Per predicare la diversa regola processuale ritenuta dall'orientamento qui disatteso non vi è alcun aggancio testuale nell'art. 82 che, al fine dell'onere di elezione di domicilio, non contiene alcun riferimento al distretto; rilievo che appare insuperabile, tanto più che - come già notato - quando la legge professionale ha ritenuto rilevante la dimensione distrettuale, espressamente l'ha prevista (artt. 5 e 8 r.d.l. n. 1578/33).

Va quindi confermato l'orientamento in precedenza più volte affermato da questa corte, e sopra illustrato, alla stregua del quale deve ritenersi, nella specie, che il ricorso per cassazione sia stato correttamente notificato presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila giacché il procuratore costituito dalla parte appellata ed attualmente intimata era assegnato alla circoscrizione del tribunale di Teramo nel cui territorio non ricadeva la sede della corte d'appello dell'Aquila. Quindi, ai sensi dell'art. 82 come sopra interpretato, tale procuratore aveva, nel giudizio d'appello, l'onere di eleggere domicilio nella sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procedeva (L'Aquila). Non avendo ottemperato a tale onere, le notifiche potevano ritualmente essergli fatte presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila; così anche la notifica del ricorso per cassazione.

9. Deve però aggiungersi che l'indirizzo giurisprudenziale, qui disatteso con conferma di quello tradizionale, esprime comunque un comprensibile disagio nel continuare a fare applicazione di una norma processuale "datata", perché risalente negli anni, negli stessi termini in cui per lungo tempo è stata interpretata.

Le regole del processo civile però hanno carattere strumentale della tutela dei diritti e la loro interpretazione, rispetto all'evoluzione di questi (ossia delle situazioni sostanziali), è tendenzialmente stabile sicché la fedeltà ai precedenti (stare decisis), in cui si esprime la funzione nomofilattica di questa Corte, ha una valenza maggiore, così come è in linea di massima giustificato (e tutelabile) l'affidamento che le parti fanno nella stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale delle regole del processo.

In proposito da una parte queste Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864) hanno elaborato una sorta di principio di precauzione, affermando che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi.

D'altra parte, da ultimo, si è dato ingresso ad un principio innovatore a tutela dell'affidamento delle parti nella stabilità delle regole del processo, avendo queste sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144) ritenuto che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, ove tale "overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Si tratta di una limitata applicazione della dottrina del c.d. prospettive overruling: l'atto processuale compiuto al tempo della precedente giurisprudenza non è travolto da decadenza (o preclusione) sulla base di una nuova giurisprudenza, se connotata da imprevedibilità, la quale, sotto questo limitato aspetto, opera, in un certo senso, solo per il futuro.

Dopo quest'ultimo arresto giurisprudenziale risulta evidenziata la simmetria del profilo diacronico nel parallelismo tra controllo di costituzionalità e sindacato di legittimità.

Da una parte è possibile che una disposizione, oggetto di censura, sia inizialmente legittima e solo nel tempo divenga costituzionalmente illegittima per il mutamento del contesto normativo. La giurisprudenza costituzionale ha infatti elaborato la categoria dell'incostituzionalità sopravvenuta talché, ricorrendo tale evenienza, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale a partire da una certa data (cfr. da ultimo sent. n. 1 del 2012).

D'altra parte, sul piano del sindacato di legittimità, in particolare di questa Corte, è possibile non di meno ipotizzare che l'interpretazione di una disposizione muti nel tempo in ragione del diverso contesto normativo in cui si innesta e che quindi ci sia parimenti una modulazione diacronica del suo significato precettivo senza che ciò smentisca la natura meramente dichiarativa dell'interpretazione della legge fatta dalla giurisprudenza.

È questo il caso dell'art. 82 cit.

10. Deve infatti considerarsi che il quadro normativo in cui va letto l'art. 82 ha subito di recente una significativa evoluzione che rifluisce anche sull'interpretazione della disposizione stessa.

Dapprima il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito un nuovo articolo - il 149-bis - nella sezione 4 “Delle comunicazioni e delle notificazioni” del libro 1 del codice di procedura civile; articolo, intitolato “Notificazione a mezzo posta elettronica”, che prevede, al primo comma, che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Più recentemente il novellato art. 125 c.p.c., nel disciplinare il contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, prescrive in generale che il difensore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Il periodo “Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax” è stato aggiunto dall'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Successivamente le parole “l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” sono state così sostituite a quelle “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata” dall'art. 25, comma 1, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183. Per espressa previsione dell'art. 25, comma 5, l. cit.: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (id est: 1 febbraio 2012 considerato che la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2012: art. 36). Tale prescrizione ha carattere generale e riguarda sia il giudizio di primo grado che quello d'appello. Quanto poi al giudizio di cassazione è stato parallelamente novellato anche l'art. 366 c.p.c. che ora prevede che se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Le parole “ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” sono state inserite dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. n. 183/2011 cit., operante anch'esso decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Quindi ora l'avvocato che difende davanti alla Corte di cassazione deve sì eleggere domicilio in Roma; ma ha un'alternativa: può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Il progressivo mutamento del contesto normativo è poi alla base della sentenza n. 365 del 2010 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 4 e 5 comma, l. n. 689 del 1981 “nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”. L'art. 22 l. n. 689/1981, disposizione ora abrogata, prevedeva che se, nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, mancava la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente venivano eseguite mediante deposito in cancelleria. Analoghe censure di costituzionalità in passato erano state ritenute manifestamente infondate (ord. n. 231 del 2002). Nuovamente investita, la Corte ha tenuto conto proprio del mutato contesto normativo in cui si inseriva l'onere di elezione di domicilio previsto dalla disposizione censurata osservando infatti che, in considerazione dei mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, il legislatore aveva modificato il quadro normativo riguardante le notificazioni. Ha quindi affermato: “Le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l'evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l'effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all'opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L'art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.”.

Marginalmente può ricordarsi che la stessa Corte, esercitando il suo potere regolamentare, ha novellato la disposizione che prevedeva per le parti l'onere di elezione di domicilio in Roma (in simmetria con l'art. 366 c.p.c.), lasciando solo l'onere di eleggere domicilio tout court (art. 3, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Ed allora - una volta che è divenuto operante in particolare il nuovo art. 125 c.p.c. con la previsione dell'obbligo del difensore di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, ciò che consente una modalità semplificata di notificazione (art. 149 bis c.p.c.), talché l'art. 366 c.p.c., che prescriveva analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, ha previsto l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione - anche l'interpretazione dell'art. 82 cit., in chiave di prospective overrulling (ossia a partire dalla data suddetta - 1 febbraio 2012 -sicché non rileva ratione temporis nel caso di specie), va riadattata a questo mutato contesto normativo.

Si è infatti venuta a determinare una irragionevolezza intrinseca (giacché l'introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole, quale quella a mezzo di posta elettronica certificata, viene a soddisfare ex se l'esigenza di semplificazione e rapidità di comunicazioni e notificazioni, quale sottesa all'art. 82, non giustificandosi più, in tal caso, la domiciliazione ex lege in cancelleria), nonché un'ingiustificata differenziazione (perché per il giudizio di cassazione l'indicazione in ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata già esclude la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre nel giudizio d'appello è espressamente previsto ex art. 125 solo l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata). In questo così modificato contesto normativo - che ha già visto un sostanziale overruling anche della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 365 del 2010, cit., rispetto alle ord. n. 231 del 2002 e n. 391 del 2007, cit.) con l'introduzione, con pronuncia additiva, di modalità alternative all'elezione di domicilio in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione - sarebbe di assai dubbia ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e compatibilità con la garanzia della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) far derivare dalla mancata elezione di domicilio di cui all'art. 82 l'effetto della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio anche nel caso in cui il difensore abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; ciò che parimenti soddisfa l'esigenza sottesa all'art. 82 di semplificazione del procedimento di notificazione e comunicazione degli atti.

Occorre allora accedere all'interpretazione adeguatrice affermando che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit. all'onere dell'elezione di domicilio si affianca - a partire dall'entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni appena citate - la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (che, rispetto alla notifica in cancelleria, è più spedita ed offre una garanzia molto maggiore per l'avvocato destinatario della notifica). L'esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, a partire dalla data suddetta, l'art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

11. Quindi conclusivamente - nel comporre il denunciato contrasto di giurisprudenza - può enunciarsi il seguente principio di diritto: “L'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

12. Verificata l'ammissibilità del ricorso per essere rituale e tempestiva la sua notifica alla parte intimata presso la cancelleria della corte d'appello dell'Aquila, deve passarsi all'esame delle censure che esso muove alla sentenza impugnata.

Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.

13. Con valutazione di merito sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria la corte d'appello ha escluso, al fine della valutazione della legittimità dell'Intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nesso di causalità tra l'avvenuta trasformazione in stagionale dell'attività della società e il recesso dal rapporto.

In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto la illegittimità del licenziamento argomentando che non era stata adottata la procedura sui licenziamenti collettivi, ricorrendone i presupposti, essendo stati licenziati 11 lavoratori, compresa l'odierna intimata, nell'arco di 120 giorni ed avendo la società una consistenza occupazionale maggiore di 15 dipendenti, la corte d'appello, dopo aver verificato che il licenziamento era stato in realtà intimato alla lavoratrice per giustificato motivo oggettivo e che quindi sì trattava di un licenziamento individuale e non già collettivo, ha comunque confermato la valutazione di illegittimità del recesso ritenendo insussistente il giustificato motivo oggettivo allegato dalla società.

La quale, essendosi determinata, nell'esercizio della sua libertà di impresa, a ridimensionare la sua attività (di gestione di villaggi turistici) trasformandola da annuale in stagionale, non era certo tenuta a conservare a tempo pieno tutto il suo personale anche per i mesi dell'anno in cui l'attività era sospesa. Correttamente la corte d'appello ha ritenuto che tale scelta di un diverso assetto economico-produttivo rientrasse nel potere discrezionale dell'imprenditore, non sindacabile in sede giudiziale. Tuttavia tale scelta doveva raccordarsi in concreto con la determinazione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro. In proposito più volte questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 22 agosto 2007, n. 17887) ha affermato che il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. Nel caso di specie - ha ritenuto la corte d'appello con valutazione squisitamente di merito - la ragione fornita dalla società per giustificare il licenziamento era in realtà pretestuosa, perché la circostanza della trasformazione da annuale in stagionale dell'attività d'impresa non giustificava la risoluzione del rapporto con i lavoratori licenziati, giacché non solo la società aveva continuato ad utilizzare tutti i lavoratori anche dopo la variazione di attività (la licenza per l'attività stagionale è dell'ottobre 2004, mentre i licenziamenti sono del novembre 2005), ma inoltre, sia pure in un arco di tempo più limitato, la sua attività continuava a svolgersi, per cui la predetta trasformazione avrebbe giustificato l'offerta di una conseguente trasformazione dei rapporti di lavoro in part-time verticale in concomitanza con la delimitazione temporale dell'attività. Ossia - stante il c.d. obbligo di repèchage più volte predicato dalla giurisprudenza di questa corte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro (ex plurimis, Cass., sez. lav., 28 marzo 2011, n. 7046) - la riduzione dell'attività da annuale a stagionale avrebbe giustificato la corrispondente riduzione del tempo di lavoro, anch'esso da annuale a stagionale.

Corretta quindi (nel senso di non contraddittoria) è l'inferenza deduttiva della corte d'appello che ha ritenuto non sussistere il nesso causale tra la trasformazione dell'attività della società da annuale in stagionale ed il licenziamento di tutti i lavoratori a tempo indeterminato senza che agli stessi venisse offerta, secondo correttezza e buona fede, una diversa modalità d'impiego e segnatamente la trasformazione in lavoro stagionale o part-time verticale.

Il licenziamento pertanto è stato dichiarato illegittimo non perché la corte d'appello abbia ritenuto censurabile la scelta imprenditoriale, sotto il profilo della congruità ed opportunità, di svolgere un'attività stagionale, scelta che rientrava senz'altro nella discrezionalità della società, ma perché quella corte, con valutazione di merito ad essa devoluta, ha ritenuto che non vi fosse nesso causale tra la scelta stessa ed il licenziamento della lavoratrice.

14. Parimenti rientra nella valutazione di merito della corte d'appello la ritenuta applicazione del regime di tutela c.d. reale della disciplina limitativa di licenziamenti individuali in ragione della sussistenza del requisito occupazionale (nella specie, occupazione di più di 15 dipendenti); valutazione di fatto peraltro confermativa di quella del giudice di primo grado che, seppur al diverso fine dell'applicabilità del regime di licenziamenti collettivi, parimenti aveva ritenuto sussistere tale requisito occupazionale. Mentre non rileva il giudicato formatosi inter alios in parallele, ma distinte, controversie tra la società ed altri lavoratori anch'essi licenziati nello stesso torno di tempo.

Giova solo ribadire che questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 13 marzo 2008, n. 6754) ha più volte affermato che al fine dell'operatività della disciplina riguardante il regime di stabilità reale, il requisito dimensionale dell'impresa in rapporto al numero dei dipendenti occupati, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, deve tenere conto dei lavoratori a tempo parziale in proporzione della sola quota di orario effettivamente svolto e tale modalità di calcolo va applicata, per non incorrere in irragionevoli e quindi costituzionalmente illegittime disparità di trattamento, anche in riferimento a periodi precedenti all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 61 del 2000, che una siffatta regola ha esplicitato. Cfr. anche Cass., sez. lav., 10 2 febbraio 2004, n. 2546, che, con riferimento proprio alla variabilità del livello occupazionale strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva, quale quella alberghiera, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine o al part-time verticale, ha precisato che il riferimento al criterio medio-statistico della normale occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per l'individuazione dell'arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo temporale utilizzabile più appropriato è quello riferito all'anno. Sicché, con questa puntualizzazione, devono ritenersi computabili anche i lavoratori a termine o con part-time verticale.

15. Nulla ha provato la società quanto all’aliunde perceptum da conteggiare eventualmente in detrazione rispetto alle spettanze della lavoratrice illegittimamente licenziata.

Va ribadito (Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5532) che il risarcimento dei danni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato, parametrato economicamente dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 alla misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato illegittimamente licenziato, può essere diminuito solo se il datore di lavoro assolve all’onere di provare che il lavoratore ha goduto, nel periodo dell’illegittimo licenziamento, di altra retribuzione in una diversa occupazione, che faccia diminuire l’ammontare dei danni subiti a causa del licenziamento (aliunde perceptum).

16. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

mercoledì 11 aprile 2012

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012 [Se il dipende cancella dei dati è configurabile il furto e il danneggiamento aziendale]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del 27 novembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città-sezione distaccata di Mascalucia aveva dichiarato S. R. colpevole dei reati a lui ascritti (ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 635 bis c.p. per avere cancellato, nella qualità di dipendente della ditta individuale G. una gran quantità di dati dall’ hard disc del personal computer della sua postazione di lavoro ed ai sensi degli artt. 61 n. 11 e 624 c.p. per essersi impossessato di diversi cd rom contenenti i back-up successivi al 25.6.2004, sottraendoli al titolare della ditta S.) e, per l’effetto, ritenuta la continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, oltre consequenziali statuizioni di legge.
 
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo d’impugnazione denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 635 bis c.p., sul rilievo dell’insussistenza degli estremi del contestato reato, specie alla luce della testimonianza del tecnico informatico C. A., che aveva riferito che dopo la cancellazione i dati informatici erano stati recuperati. 
 
Contesta inoltre la valutazione dei giudici di merito in ordine alla natura dei dati cancellati, alla data dell’operazione ed al tipo di programma utilizzato per il recupero dei dati.
Il secondo motivo deduce violazione dello stesso art. 606 lett. e) sotto il profilo dell’apprezzamento delle risultanze di causa, segnatamente in punto di ascrivibilità del fatto all’imputato, che aveva avuto luogo sulla base di dati meramente congetturali.
 
Con i motivi nuovi parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) e c) in relazione all’art. 635 bis. Contesta, in proposito, che l’affermazione di responsabilità sia stata affidata alle risultanze di una operazione tecnica affidata a persona di dubbia competenza, il C.          A., peraltro effettuata senza il contraddittorio tra le parti, benché irripetibile.
 
Il secondo motivo lamenta la mancata effettuazione di apposta perizia tecnica.
 
2. — La prima censura dubita della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). La ratio della doglianza risiede nell’assunto secondo cui, essendo stati recuperati i files cancellati, in esito all’intervento di un tecnico di fiducia della ditta interessata, non ricorrerebbe la fattispecie delittuosa, che postulerebbe, in una delle alternative prospettazioni, la cancellazione in senso di definitiva rimozione dei dati cancellati dalla memoria del computer.
 
La censura è destituita di fondamento, sia in linea astratta, che con riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta.
 
Prendendo le mosse dalla dimensione fattuale, è vero che dall’istruttoria dibattimentale, attraverso l’escussione del teste che, su incarico della ditta, aveva effettuato l’operazione di recupero, risultava l’effettivo salvataggio dei files cancellati, ma è pur vero che il tecnico aveva riferito di non avere aperto gli stessi e che, solo in esito alla loro apertura, se ne sarebbe potuta verificare l’integrità. Dall’escussione di altri testi era, poi, emerso che, inutilmente, se ne era tentata l’apertura, in quanto buona parte dei flles erano irrecuperabili.
 
Senonché, anche dal punto di vista meramente formale, il rilievo difensivo è infondato, in quanto il lemma cancella che figura nel dettato normativo non può essere inteso nel suo precipuo significato semantico, rappresentativo di irrecuperabile elisione, ma nella specifica accezione tecnica recepita dal dettato normativo, notoriamente introdotto in sede di ratifica di convenzione europea in tema di criminalità informatica (con legge 23 dicembre 1993, n. 547). 
 
Ebbene, nel gergo informatico l’operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell’apposito cestino o in via “definitiva” mediante il successivo svuotamento dello stesso. 
 
L’uso dell’inciso per evidenziare il termine “definitiva” è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamento del cestino i files cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell’informatica. 
 
Di talché, sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso — anche dispendioso — di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa. Il danneggiamento che è presupposto della previsione sostanziale, sottospecie del genus rappresentato dal reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro.
 
Si tratta, dunque, di attività produttiva di danno, in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o, comunque, l’impiego di unità di tempo lavorativo.
 
Nel caso di specie, oltretutto, non mancava neppure la componente del danneggiamento in senso fisico, in quanto i files in buona parte recuperati non potevano più essere aperti e, quindi, erano definitivamente perduti, segno evidente che la cancellazione era avvenuta con l’uso di apposito sistema di sovrascrittura.
 
La seconda censura, relativa alla riferibilità del fatto all’imputato è inammissibile, in quanto meramente reiterativa di questione già prospettata in sede di appello, in ordine alla quale la risposta del giudice a quo non può ritenersi carente od opinabile. 
 
L’ascrivibilità soggettiva non può ritenersi frutto di gratuite congetture, tenuto conto delle indirette ammissioni dello stesso imputato (che ha riferito delle forti tensioni esistenti nella realtà di lavoro e del particolare risentimento da parte sua, che lo avevano indotto alle dimissioni), dell’accertata manomissione del suo computer e, soprattutto del fatto, che l’irrecuperabilità di alcuni files “salvati” era dovuta anche all’apposizione di password, che soltanto lo S. conosceva.
 
Il primo dei motivi nuovi dedotti dalla difesa non é pertinente, in quanto. nel caso di specie, non si è trattato di indagine tecnica disposta dall’autorità o dalla p.g. che avrebbe comportato il rispetto delle garanzie di difesa, ma di incarico conferito dalla ditta danneggiata ad un tecnico di fiducia perché procedesse al tentativo di recupero dei files cancellati.
 
Del mancato espletamento di perizia tecnica, oggetto del secondo motivo, il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia è mezzo di prova notoriamente neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, sicché non può, per definizione, avere carattere di decisività (cfr. Cass. sez. 4, 221.2007, n. 14130, rv.236191).
 
3. — Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2011.

giovedì 5 aprile 2012

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 12479 del 3 aprile 2012 [Costituisce reato usare una falsa identità per acquistare su aste on line ]


RITENUTO IN FATTO

1.    - Con sentenza del 17 novembre 2010, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Roma, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'articolo 494 cod. pen. - così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione originaria - per avere, in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell'interessata, al fine di trarne profitto o di procurare a quest'ultima un danno, utilizzato i dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e tacendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria le morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.

2.    - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1.    - Con un primo motivo di impugnazione, si deduce l'erronea applicazione dell'articolo 494 cod. pen., perche l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia; e non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno pseudonimo. Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. V 8 novembre 2007. n. 46674, perché detta decisione si riferirebbe alla diversa fattispecie della creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad altra persona e della sua utilizzazione per intessere rapporti con altri utenti, traendoli in errore sulla propria identità personale. Sempre per la difesa, la circostanza che il venditore mancato sia andato alla ricerca delle generalità dell'acquirente apparente sarebbe ininfluente ai fini della configurazione del reato, non essendo il normale comportamento di un soggetto fruitore de! servizio di aste on-line quello di voler conoscere le generalità dell'altro contraente nel momento in cui il pagamento dell'oggetto venduto non è stato effettuato.

2.2.    - Si deducono, in secondo luogo, la nullità della sentenza in relazione all'articolo 62, n.

6), cod. pen., nonché il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante

del risarcimento del danno. La difesa lamenta, sul punto, che la Corte d'appello avrebbe negato la

concessione di detta attenuante.

Partecipando poi alle aste con un nome di fantasia; e non vi sarebbe, in linea

li principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben

©tendo utilizzarsi uno pseudonimo. Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, quanto

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[ferirebbe alla diversa fattispecie della creazione di un account di posta elettronica apparentemente

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rrore sulla propria identità personale. Sempre per la difesa, la circostanza che il venditore mancato

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^figurazione del reato, non essendo il normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio

aste on-line quello di voler conoscere le generalità dell'altro contraente nel momento in cui il

il pagamento dell'oggetto venduto


corrispondente pena pecuniaria, determinata in € 7500,00 di multa, senza tenere conto del fatto che, all'epoca del commesso reato, era previsto un ragguaglio di € 38,00 al giorno, dovendosi applicare la legge più favorevole reo. Rileva, in particolare, il ricorrente che il fatto è del febbraio 2005, epoca precedente all'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009. che ha modificato l'art. 135 cod. pen., prevedendo, per ogni giorno di pena detentiva, la sanzione sostitutiva della somma di € 250,00 di pena pecuniaria, in luogo dell'originaria somma di € 38.00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato

3.1.    - Il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce l'erronea applicazione dell'articolo 494 cod. pen.. perché l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia - è infondato.

Deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con ì quali vengono concluse compravendite. E ciò. evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gii utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504).

Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui risulta pacifico che l'imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria, e non su se stesso, le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.

3.2.    - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta che la Corte d'appello avrebbe negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., sull'assunto che la somma versata dall'imputato in favore della parte offesa sembra coprire appena le spese sostenute dalla predetta per partecipare al procedimento di primo grado, mentre la stessa parte offesa avrebbe ammesso nel giudizio di primo grado, di non aver avuto alcun nocumento economicamente apprezzabile dall'intera vicenda - è inammissibile, per genericità.

La difesa di parte ricorrente si limita, infatti, ad affermare che la persona offesa avrebbe ammesso in primo grado di non aver avuto un documento apprezzabile dall'intera vicenda, senza specificare quale sia stato il momento del versamento della somma di € 300,00 in favore della stessa persona offesa (se precedente al giudizio, come richiesto dal citato numero punto 6) dell'articolo 62 cod. pen.) e, soprattutto, senza procedere, neanche in via di mera prospettazione, ad una quantificazione di massima del danno provocato. A tali considerazioni deve, peraltro, aggiungersi quanto correttamente rilevato dalla Corte d'appello circa l'evidente irrisorietà dell'importo versato, che sembra coprire appena le spese sostenute dalla persona offesa per partecipare al procedimento di primo grado.

3.3. - Fondato è, invece, il terzo motivo di gravame, relativo alla quantificazione della pena.

Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge, infatti, che la pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva è stata calcolata in base al disposto dell'articolo 135 cod. pen., nel testo vigente a seguito della modifica apportata dall'articolo 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009; e, dunque, sulla base della somma giornaliera di € 250,00. Come correttamente osservato dal ricorrente, il fatto contestato è del febbraio 2005, data precedente all'entrata in vigore di detta modifica. Deve, perciò, trovare applicazione il criterio di ragguaglio previgente, in ragione di € 38,00 al giorno.

4. - Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla sanzione sostitutiva, che deve essere rideterminata in € 1140.00 (somma ottenuta moltiplicando il valore giornaliero di € 38,00 per 30 giorni di pena detentiva).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena pecuniaria, che rideterminata in € 1140,00. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositata in cancelleria il 3 aprile 2012

martedì 3 aprile 2012

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 44126 del 29 novembre 2011 [Per un Commento di carattere diffamatorio di un lettore Il direttore della Testata on line non è responsabile]

RITINUTO IN PATTO

propone ricorso per cassazione avverso 121 sentenza n. 10062/11 della Corte
d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di
Bologna per Il reato di cui agII artt. 57 e 57 bis c.p. perché, In qualità di diretlrice responsabile
dell'edlzfone on-lìne del settimanale L'espresso, ometteva Il controllo necessario ad impedire la
ccmml sslone del reato di dlffamazione aggravata da parte di al danni di
(reato accertato/commesso In Bologna nell'aprile del 2004).

Contro la sentenza di appello la ricorrente muove due ordini di censure ; sotto un profilo di
violazione di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p., laddove è stato
ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico on /ine, mentre sarebbe riferlblle solo al
periodici "cartacei". Né sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale
interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'Imputato.

Con un secondo motivo di ricorso, la chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione del reato i afferma la ricorrente che Il reato di omesso controllo
deve ritenersi consumato nel momento In cui non è stata impedita la pubblicazione
diffamatoria.

 Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, In quanto ,la pubblìcazlone
on IIne non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa
periodica " t radizionale" ; per questi motivi chiede disporsi l'annullamento senza nnvio.
Per l'Imputata è presente l'avv. Il quale rileva che non si trattava di un commento
giornalistico, ma di un post Inviato alla rivista e doè di un commento di un lettore che viene
automaticamente pubblicato, senza alcun f1Itro preventtvo: consapevoli di questo sviluppo
cronologico del fatti, i giudici di merito hanno addebitato alla non l'omesso controllo,
ma l'omessa rimoz ione del commento, così non 5010 provvedendo ad un'inammissibile analogia
in ma/am partem, vietata In materia penale, ma altresi stravolgendo la norma ìncnmmat r tce,
che punisce Il mancato Impedimento della pubblicazione, e non Invece l'omissione di controllo
successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica,
sanziona penalmente li direttore o Il vice-orrettcre responsabile Il quale ometta di esercitare sul
contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad Impedire che, col mezzo della
pubblicazione, siano commessi reati.

L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definiZione di
stampa nei seguenti termini: "Sono consìderete stampe o stampati, al fini di questa legge,
tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico·chlmlcl, In
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on J/ne risponda del reato di cui
all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sul contenuti pubblicati.
Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la
responsabilità del direttore di un giornale on /lne e che Il collegio ritiene di condividere (Sez. S,
Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brembilla); 

In prlmo luogo 51 deve ribadire che al sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, In qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giu ridico (al sensi della legge
n. 47 del 1948), occorrono due condizioni : a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che Il
prodotto di tale attività (quella tipografica) slll destinato alla pubblicazione attraverso una
effettiva distribuzione tra Il pubblico.

Le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, In
quanto non consistono In molteplici riproduzioni su più supporti flslci di uno stesso testo
redatto in originale, al fine deila distribuzione presso il pubbilco ; il testo pubblicato su Internet
esiste - quale luogo di divulgazione della notizia • .solamente nella pagina di pubblicazione,
anche se può essere visuallzzato sugli schermi di un numero indeflnlto di dlspositiY'l hardware .
La diffusione del contenuto del periodico an-Iine avviene dunque non mediante la distribuzione
del supporto fisico In cui è Inserito (che r ichiederebbe comunque la mediazione di un apparato
di lettura, mentre la stampa tipografica è Immediatamente fruibile dal lettore), quanto
piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso I terminali collegat i alla
rete ; non diversamente, mutatis mutandis , da Quanto avviene per le notizie trasmesse dal
telegiornali, che vengono visuauzzate sugli apparati priva ti dei telespettatori.

E la giurisprud enza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez.
feriale, p.u. 31.8.20 00 , dep. 12 .12. 2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della
testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c. p. (cfr Sez. 2, Sentenza n.
34717 del 23/04/200,8 Rv. 240687, Matacena ; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv.
205281), proprio per la diversità strutturale trl!l i due mezzi di comunicazione e per ll!l 'Impossibilità di operare, In materia penale, una analogia In mstsm pertem, D'altronde,.. sono evidenti le differenze anche neUe modalità tecniche di .t rasmJsslone -del ,messaggio a seconda del mezzo utilizzato : nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed Immediata da parte del destinatario; nelle
trasmissioni radlotelevlslve classiche vi è la irrlldlazlone nell'etere e la percezione audiovisiva
da parte di chi 51 slntonlzza sulla frequenza di t~smlsslone; nel caso di pubblicazione In
Internet la trasmissione awiene telematicamente tramite un Internet provider, sfruttando la
rete telefonica fissa o cellulare.

Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete Informatica, quantomeno per quelle che come
nel caso di specie - vengono "postete" direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità
di controllo prev entivo da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso
analogo a quello operato In materia radlotelevisiva ,
D'altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione
(carta stampata e Internet), ma altresì la Impossibilità per Il direttore della testata di impedire
la pubblicazione di commenti diffamatori, Il che rende evidente che la norma contenuta
nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché
cost ringerebbe Il direttore ad una attività Impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed
oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita. 

E di ciò si rende conto anche la sentenza Impugnata, laddove afferma che • non essendo possibile una censura
preventiva, e dunque non potendo " ..lmputa rsl al direttore responsabile "omesso controllo di
ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse pubblicato••Il • la avrebbe
dovuto svolgere una verifica successiva delle Inserzioni già avvenute, espungendo quelle a
contenuto diffamatorio. Così facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la
fattispecie normativa prevista dall 'arti colo 57 del codice penale, sanzionando una condotta
diversa da quella t lplzzata dal legislatore.

Dunque, l'Inapplicabilità dell 'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on line
discende sia dalla impossibili tà di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa
periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto
normativa, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggett iva, dato che
verrebbe meno non solo Il necessario collegamento psichlco tra la condotta del soggetto
ast rattamente puniblle e l'evento veriflcat osl, ma lo stesso nesso causale.

Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per
sostenere la asslmilabilità dell 'edito ria elettronica alla stampa per1od lca; l'articolo uno della
predetta legge, Infatti, afferma espressamente che si applicano all 'editoria elettronica le
o1isposlzlonl contenute nell'articolo 2 (relative alle Indicazioni obbligatorie sugli stampati ) e a
certe condizioni, anche quelle dell'articolo cinque (sull'obbligo di reg istrazione) della legge sulla
stampa ( legge 8 febbra io 1948, numero 47) . La legge 62/2001, operando un rinvio specifico e
limitato dimostra esattamente il contra rio di quanto sosten uto dal giud ice di prtmo grado e d oè
che la normat iva sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a
tal fine un richiamo espresso di singole ctspcsmcru.

La circostanza, poi, che Il contenute del periodIco possa essere copiato e riprodotto , ovvero
stampato dlll lettori, non muta i termin i della questione, dato che la riproduzione su un
supporto fisico per poter essere considerata stampa al sensi della legislazione speciale e
dell'articolo 57 del codice penale deve precedere la distribuzione ed essere 8 questa finalizzata ,
olt reché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta
operata dal lettore, non solo perché meram ente eventuale (ed In alcuni casi anche Impossibile ;
si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmat i o registraz ioni audio) , ma anche perché
non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, une eventuale distribuzione successiva alla
pubblicazione in Internet, operata da soggetti te rzJ, potrebbe comportare esclusivamente una
responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi cont rollo da parte
dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe tot almente meno, in
questo caso, Il nesso causale) .

Esistono poi altri profili per I quali le pubb licazionI on-Une non possono. essere ric:ondotte ai__
concetto di stampa period ica; tali profili sono stati esaurientemente e condivl slbllmente
esaminati dalla sentenza di questa sezione, richiamata In apertura della motivazione, cui 51
rtmanda per ogn i ulteriore approfondimento.

Deve Quind i ritenersi, conduslvamente, che Il pertod lco on-Une non possa essere considerato
" stampa- al sensi dell'articolo 57 del codice penale e che pertanto la condotta contestata alla
di non aver Impedito la commissione del reato di diffamazione In danno di
, non sia prevista dalla legge come reato.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché Il fatto non è previsto dalla legge come
reato.

Cosi deciso In Roma Il 28 ottobre 2011