martedì 3 aprile 2012

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 44126 del 29 novembre 2011 [Per un Commento di carattere diffamatorio di un lettore Il direttore della Testata on line non è responsabile]

RITINUTO IN PATTO

propone ricorso per cassazione avverso 121 sentenza n. 10062/11 della Corte
d'appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di
Bologna per Il reato di cui agII artt. 57 e 57 bis c.p. perché, In qualità di diretlrice responsabile
dell'edlzfone on-lìne del settimanale L'espresso, ometteva Il controllo necessario ad impedire la
ccmml sslone del reato di dlffamazione aggravata da parte di al danni di
(reato accertato/commesso In Bologna nell'aprile del 2004).

Contro la sentenza di appello la ricorrente muove due ordini di censure ; sotto un profilo di
violazione di legge lamenta l'erronea interpretazione dell'articolo 57 c.p., laddove è stato
ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico on /ine, mentre sarebbe riferlblle solo al
periodici "cartacei". Né sarebbe applicabile l'art. 57 per analogia, comportando tale
interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l'Imputato.

Con un secondo motivo di ricorso, la chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione del reato i afferma la ricorrente che Il reato di omesso controllo
deve ritenersi consumato nel momento In cui non è stata impedita la pubblicazione
diffamatoria.

 Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, In quanto ,la pubblìcazlone
on IIne non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa
periodica " t radizionale" ; per questi motivi chiede disporsi l'annullamento senza nnvio.
Per l'Imputata è presente l'avv. Il quale rileva che non si trattava di un commento
giornalistico, ma di un post Inviato alla rivista e doè di un commento di un lettore che viene
automaticamente pubblicato, senza alcun f1Itro preventtvo: consapevoli di questo sviluppo
cronologico del fatti, i giudici di merito hanno addebitato alla non l'omesso controllo,
ma l'omessa rimoz ione del commento, così non 5010 provvedendo ad un'inammissibile analogia
in ma/am partem, vietata In materia penale, ma altresi stravolgendo la norma ìncnmmat r tce,
che punisce Il mancato Impedimento della pubblicazione, e non Invece l'omissione di controllo
successivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica,
sanziona penalmente li direttore o Il vice-orrettcre responsabile Il quale ometta di esercitare sul
contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad Impedire che, col mezzo della
pubblicazione, siano commessi reati.

L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definiZione di
stampa nei seguenti termini: "Sono consìderete stampe o stampati, al fini di questa legge,
tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico·chlmlcl, In
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on J/ne risponda del reato di cui
all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sul contenuti pubblicati.
Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la
responsabilità del direttore di un giornale on /lne e che Il collegio ritiene di condividere (Sez. S,
Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brembilla); 

In prlmo luogo 51 deve ribadire che al sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, In qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giu ridico (al sensi della legge
n. 47 del 1948), occorrono due condizioni : a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che Il
prodotto di tale attività (quella tipografica) slll destinato alla pubblicazione attraverso una
effettiva distribuzione tra Il pubblico.

Le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, In
quanto non consistono In molteplici riproduzioni su più supporti flslci di uno stesso testo
redatto in originale, al fine deila distribuzione presso il pubbilco ; il testo pubblicato su Internet
esiste - quale luogo di divulgazione della notizia • .solamente nella pagina di pubblicazione,
anche se può essere visuallzzato sugli schermi di un numero indeflnlto di dlspositiY'l hardware .
La diffusione del contenuto del periodico an-Iine avviene dunque non mediante la distribuzione
del supporto fisico In cui è Inserito (che r ichiederebbe comunque la mediazione di un apparato
di lettura, mentre la stampa tipografica è Immediatamente fruibile dal lettore), quanto
piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso I terminali collegat i alla
rete ; non diversamente, mutatis mutandis , da Quanto avviene per le notizie trasmesse dal
telegiornali, che vengono visuauzzate sugli apparati priva ti dei telespettatori.

E la giurisprud enza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez.
feriale, p.u. 31.8.20 00 , dep. 12 .12. 2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della
testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c. p. (cfr Sez. 2, Sentenza n.
34717 del 23/04/200,8 Rv. 240687, Matacena ; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv.
205281), proprio per la diversità strutturale trl!l i due mezzi di comunicazione e per ll!l 'Impossibilità di operare, In materia penale, una analogia In mstsm pertem, D'altronde,.. sono evidenti le differenze anche neUe modalità tecniche di .t rasmJsslone -del ,messaggio a seconda del mezzo utilizzato : nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed Immediata da parte del destinatario; nelle
trasmissioni radlotelevlslve classiche vi è la irrlldlazlone nell'etere e la percezione audiovisiva
da parte di chi 51 slntonlzza sulla frequenza di t~smlsslone; nel caso di pubblicazione In
Internet la trasmissione awiene telematicamente tramite un Internet provider, sfruttando la
rete telefonica fissa o cellulare.

Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete Informatica, quantomeno per quelle che come
nel caso di specie - vengono "postete" direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità
di controllo prev entivo da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso
analogo a quello operato In materia radlotelevisiva ,
D'altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione
(carta stampata e Internet), ma altresì la Impossibilità per Il direttore della testata di impedire
la pubblicazione di commenti diffamatori, Il che rende evidente che la norma contenuta
nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché
cost ringerebbe Il direttore ad una attività Impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed
oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita. 

E di ciò si rende conto anche la sentenza Impugnata, laddove afferma che • non essendo possibile una censura
preventiva, e dunque non potendo " ..lmputa rsl al direttore responsabile "omesso controllo di
ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse pubblicato••Il • la avrebbe
dovuto svolgere una verifica successiva delle Inserzioni già avvenute, espungendo quelle a
contenuto diffamatorio. Così facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la
fattispecie normativa prevista dall 'arti colo 57 del codice penale, sanzionando una condotta
diversa da quella t lplzzata dal legislatore.

Dunque, l'Inapplicabilità dell 'articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on line
discende sia dalla impossibili tà di ricomprendere quest'ultima attività nel concetto di stampa
periodica, sia per l'oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto
normativa, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggett iva, dato che
verrebbe meno non solo Il necessario collegamento psichlco tra la condotta del soggetto
ast rattamente puniblle e l'evento veriflcat osl, ma lo stesso nesso causale.

Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per
sostenere la asslmilabilità dell 'edito ria elettronica alla stampa per1od lca; l'articolo uno della
predetta legge, Infatti, afferma espressamente che si applicano all 'editoria elettronica le
o1isposlzlonl contenute nell'articolo 2 (relative alle Indicazioni obbligatorie sugli stampati ) e a
certe condizioni, anche quelle dell'articolo cinque (sull'obbligo di reg istrazione) della legge sulla
stampa ( legge 8 febbra io 1948, numero 47) . La legge 62/2001, operando un rinvio specifico e
limitato dimostra esattamente il contra rio di quanto sosten uto dal giud ice di prtmo grado e d oè
che la normat iva sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a
tal fine un richiamo espresso di singole ctspcsmcru.

La circostanza, poi, che Il contenute del periodIco possa essere copiato e riprodotto , ovvero
stampato dlll lettori, non muta i termin i della questione, dato che la riproduzione su un
supporto fisico per poter essere considerata stampa al sensi della legislazione speciale e
dell'articolo 57 del codice penale deve precedere la distribuzione ed essere 8 questa finalizzata ,
olt reché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta
operata dal lettore, non solo perché meram ente eventuale (ed In alcuni casi anche Impossibile ;
si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmat i o registraz ioni audio) , ma anche perché
non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, une eventuale distribuzione successiva alla
pubblicazione in Internet, operata da soggetti te rzJ, potrebbe comportare esclusivamente una
responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi cont rollo da parte
dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe tot almente meno, in
questo caso, Il nesso causale) .

Esistono poi altri profili per I quali le pubb licazionI on-Une non possono. essere ric:ondotte ai__
concetto di stampa period ica; tali profili sono stati esaurientemente e condivl slbllmente
esaminati dalla sentenza di questa sezione, richiamata In apertura della motivazione, cui 51
rtmanda per ogn i ulteriore approfondimento.

Deve Quind i ritenersi, conduslvamente, che Il pertod lco on-Une non possa essere considerato
" stampa- al sensi dell'articolo 57 del codice penale e che pertanto la condotta contestata alla
di non aver Impedito la commissione del reato di diffamazione In danno di
, non sia prevista dalla legge come reato.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché Il fatto non è previsto dalla legge come
reato.

Cosi deciso In Roma Il 28 ottobre 2011

0 commenti:

Posta un commento