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lunedì 30 maggio 2011

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17097 del 21 luglio 2010


                                                       Svolgimento del processo


A. ... impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla F. ... srl siccome ritenuta responsabile di avere volontariamente cancellato dati aziendali di notevole importanza e riservatezza dal computer affidatole in via esclusiva.

Il Giudice di prime cure accolse l’impugnazione e la Corte d’Appello di ..., con sentenza del 20.11.2008 - 20.1.2009, rigettò l’impugnazione proposta dalla parte datoriale, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

- non erano emersi elementi concreti a dimostrare per quale ragione la lavoratrice, responsabile dell’Assicurazione Qualità, avrebbe dovuto conservare in via esclusiva nel suo computer files che riguardavano l’Ufficio Tecnico e che, comunque, erano contenuti, come qualunque “lavorazione o documento”, nel server centrale ed erano presenti, in forma cartacea, presso le committenti e nei cantieri;

- neppure era stato dimostrato che la lavoratrice avesse l’uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi emerso, come peraltro evincibile già dalla contestazione, il contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;

- sulla base delle risultanze probatorie acquisite era risultato che: qualunque dipendente avrebbe potuto accedere al computer della A. ; non c’era alcun obbligo di salvare dati sul personal computer in dotazione; non era dato sapere se vi fossero stati conservati dei files prima dell’episodio di cui alla contestazione né, eventualmente, quali;

- per conseguenza la lavoratrice, non avendo l’obbligo di salvare i dati, non era tenuta al salvataggio nemmeno dei piani di sicurezza relativi ai cantieri di Bisceglie e di Caserta, conservati sicuramente nel server centrale (ma non rinvenuti) e su cartaceo;

- non c’era nessuna prova, “ma nemmeno alcun indizio”, che potesse indurre a ritenere che la A. avesse eliminato volontariamente i files de quibus;

- per ulteriore conseguenza doveva ritenersi l’irrilevanza della (non provata) formattazione del personal computer, poiché, per dire che l’ipotetica formattazione aveva cancellato i dati, sarebbe stato necessario avere prima la certezza che ci fossero stati dati da cancellare e, in particolare, che vi fossero stati i piani di sicurezza ivi inutilmente ricercati;

- l’eventuale estensione della contestazione relativa alla formattazione del computer anche alla cancellazione di altri files, nemmeno indicati, sarebbe stata di assoluta genericità, con conseguente lesione dei diritti di difesa della lavoratrice;

- poiché nessuno dei dipendenti, e nemmeno la A. , aveva l’obbligo di salvare dati sul proprio personal computer, bensì di salvarli nel server centrale, la loro eventuale (e non provata) cancellazione non avrebbe concretizzato alcun comportamento disciplinarmente rilevante, perché non sarebbe stato trasgredito nessun obbligo, risultando anzi che quello sarebbe stato il comportamento da tenere (ossia, una volta lavorati, salvare i dati sul server e cancellarli dal singolo computer);

- nessuno aveva comunque visto la A. formattare il suo personal computer l’11.9.2003, ultimo giorno di lavoro nel quale la società afferma sarebbe stata compiuta l’operazione, che peraltro avrebbe richiesto il possesso di un compact disk di installazione e l’interazione al computer per un congruo lasso di tempo (di forse anche due ore);

- l’A. , laddove, come sostenuto dalla parte datoriale, avesse agito per danneggiare la Società, che le aveva imposto una trasferta ad Aosta, non avrebbe potuto raggiungere tale scopo, perché qualunque dato era conservato nel server;

- era privo di riscontro probatorio anche il rilievo della parte datoriale di non aver avuto più di quindici dipendenti;

- nessuna indicazione era stata fornita dalla parte datoriale per l’aliunde perceptum.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la F. ... srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L’intimata A. ... ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 604/66, nonché vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 604/66 in relazione all’art. 2104 c.c., nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di ... resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall’avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della A. , ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di ..., emergeva la piena confessione, da parte della A. , che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell’hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l’orario di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 18 legge n. 300/700, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto riferimento a quello relativo al periodo del licenziamento, anziché al normale livello di occupazione dell’impresa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione all’eccezione di aliunde perceptum, omesso di accogliere la richiesta di opportuni accertamenti in ordine alla riscossione di eventuali indennità di disoccupazione e all’occupazione della lavoratrice presso altri soggetti.

2. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.
La doglianza non risulta anzitutto condivisibile laddove attribuisce alle dichiarazioni rese dalla A. nell’ambito di un procedimento penale (per quanto risultanti dalla ricordata pronuncia del GIP di ...) il valore di piena prova, essendo di piena evidenza che le dichiarazioni (pretesamente) confessorie della lavoratrice non sono state rese nell’ambito del presente giudizio, né alla controparte; le affermazioni in questione erano quindi liberamente apprezzabili dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilità del consolidato principio secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).

Inoltre l’emergenza probatoria di cui viene lamentata l’omessa considerazione non è neppure di rilievo decisivo, poiché, quand’anche dalla medesima fosse effettivamente desumibile l’utilizzo esclusivo del proprio personal computer da parte della A. , non resterebbe minimamente scalfita l’affermazione, di natura assorbente, relativa alla mancata dimostrazione della pregressa presenza nel medesimo personal computer dei dati aziendali di cui è stata contestata l’indebita cancellazione.

Il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.

3. Ciò comporta l’assorbimento dei primi due motivi di ricorso, posto che l’assenza di prova dei fatti contestati rende evidentemente vana qualsivoglia discettazione sulla loro astratta idoneità a legittimare il licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo che sia.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei Lavoratori per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell’impresa, e non anche a quello successivo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6421/2001; 12909/2003).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, con motivazione adeguata alle emergenze probatorie acquisite e scevra da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza del requisito dimensionale sulla base delle dichiarazioni rese al riguardo dal fiduciario della Società con riferimento al numero dei dipendenti in forza nel periodo del licenziamento, nel mentre la ricorrente si duole, infondatamente, che non sia stato tenuto conto di alcune comunicazioni dell’Ufficio Collocamento Disabili di data ampiamente successiva al recesso datoriale (quasi due anni e mezzo l’una, quasi quattro l’altra) dalle quali emergeva una forza lavoro inferiore a quindici unità, nonché delle risultanze del libro matricola (peraltro neppure trascritte in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo) riferite ai momento della decisione della causa.

5. Il quinto motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l’esatto tenore delle richieste istruttorie asseritamente non accolte, né i tempi e i modi con cui le stesse erano state introdotte in giudizio, e ciò fermo restando, peraltro, che i fatti su cui si fonda l’eccezione di aliunde perceptum devono essere oggetto di tempestiva allegazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17606/2007), laddove nella specie, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, nessuna indicazione al riguardo era stata fornita dalla parte datoriale.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo, della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 16,00, oltre ad euro 3.000,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

domenica 29 maggio 2011

Guida a come rendere più sicuro e inattaccabile il tuo pc al 99,9%


Come ben saprete la sicurezza del proprio pc sul web è fondamentale, le minacce alla votra privacy sono in continua evoluzione e per contrastare tali rischi voglio consigliarvi una serie di software che vi renderanno più sicuro il vostro pc da virus e attacchi e vi permetteranno di tutelare la vostra privacy.








Come detto prima vi illustrerò una serie di programmi che da soli svolgono eccellenti funzioni ma insieme utilizzandoli nel giusto modo vi permetteranno di avere molti vantaggi in più uno su tutti la sicurezza.

Iniziamo dal primo si chiama CCleaner ormai molto usato e conosciuto da milioni di utenti del web, è totalmente gratuito scaricabile dal sito ufficiale e tra le sue caratteristiche oltra la sua capacità di correggere errori del registro, pulitura dei  coockie, vi dà la possibilità di gestire e rimuovere i programmi e le applicazioni che si avviano insieme al sistema operativo quando accendete il pc, questa funzione a mio avviso è fondamentale in quanto vi permette di tenere sotto controllo tutto e di ridurre al minimo il rischio di virus che entrano in azione all’avvio del pc quanto l’antivirus sta inziando ad agire.




Il secondo si chiama Advanced SystemCare professional si tratta di una utility che svolge numerose funzioni per il vostro pc, quelle più importanti per la vostra sicurezza sono: Spyware Removal che trova e rimuove Spyware e adware, Privasweep elimina le tracce della tua attività sul pc e della navigazione sul web facendo sparire cronologia ecc, Security Defense previene l’installazione nel tuo pc di spyware e infine Security Analyzer scansiona il sitema per trovare settaggi hijacked.





Il terzo si chiama TuneUp Utilities una delle migliori utility mai create per il pc oltra a fornirvi tantissime funzioni per ottimizzare il vostro pc, vi offre una serie di consigli su come rendere più sicuro il sistema le eventuali falle di sicurezza, attraverso controlli sul registro di sistema, condivisioni amministrative e vi informa persino se il vostro antivirus è aggiornato e il firewall attivato.






Naturalmente tutti questi programmi devono essere affiancati da un buon antivirus  anche se io consiglierei una internet security che vi offre molte garanzie sulla sicurezza, in commercio ne troverete numerossime basta solo sceglierne una con il controllo dei link, dei siti web, dei dispositivi che collegherete al pc ecc.




In conclusione  l’utilizzo di questi programmi con le loro eccellenti funzioni vi permetterà di stare un po’ più tranquilli nell’uso del vostro pc, per la privacy e per la sicurezza in rete, ma una buona percentuale di sicurezza la si ha con il semplice ragionamento su dove navigare e quali siti visitare.

mercoledì 25 maggio 2011

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 8791 del 7 marzo 2011 [Costituisce reato modificare le consolle di gioco Playstation e Nintendo]

              Svolgimento del processo


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, emessa il 26 luglio 2010, nell'ambito procedimento penale contro C.F. per violazione degli articoli 81 C.P. e 171 ter lettera f-bis in relazione all'articolo 102 quater Legge 633/41, con la quale revocava il sequestro probatorio emesso, contestualmente a decreto di perquisizione, il 6 luglio 2010.

Il sequestro era stato disposto in quanto l'indagato aveva pubblicizzato e commercializzato dispositivi mediante i quali era possibile utilizzare, su consolle per videogiochi Nintendo, giochi non originali o illecitamente scaricati da internet, offrendo anche i servizi necessari per modificare a tali fini dette consolle.

Il Pubblico Ministero ricorrente, che deduceva l'erronea applicazione dell'articolo 171 ter, comma primo, lettera f-bis della Legge 633/41, rilevava che il Tribunale aveva annullato il provvedimento di sequestro sul presupposto di argomentazioni che erano state già oggetto di censura da parte di questa Corte in un procedimento per fatti analoghi nei confronti del medesimo indagato.

I giudici del riesame avevano infatti ritenuto l'insussistenza del fumus del reato sul presupposto dell'impossibilità di qualificare come opera o materiale protetto dalla normativa sul diritto di autore l'hardware delle consolle sul quale sono apposte le misure di protezione e che l'apprestamento di tali misure non impediva soltanto la riproduzione di giochi non originali, ma anche quella di giochi originali prodotti da altre società ed anche giochi originali Nintendo destinati a diverse aree commerciali assumendo, così, una prevalente finalità di difesa della posizione dominante della casa costruttrice.

Il ricorrente rilevava, altresì, che il Tribunale aveva ribadito tali argomentazioni non tenendo conto dei principi indicati da questa Corte e ritenendo necessario attendere un orientamento giurisprudenziale consolidato nonostante la presenza di univoca giurisprudenza sul punto.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato, pur dando atto della precedente decisione di questa Corte, ha ritenuto di non doversi attenere al principio di diritto fissato nell'ambito di diverso procedimento ed ha criticato la scelta processuale del Pubblico Ministero di procedere a nuovo sequestro pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale ritenuto non consolidato.
Nel far ciò ha ribadito quanto indicato nel precedente provvedimento negando, in sostanza, che l'hardware possa essere qualificato come opera o materiale protetto dalla normativa richiamata dall'ufficio di Procura ed affermando che l'apposizione della tecnologia di protezione da parte della casa costruttrice aveva la finalità di “elevare barriere sul mercato a difesa della propria posizione dominante".

Ciò posto, si osserva che, come ricordato dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione con la sentenza n. 23765 di questa Sezione, depositata il 21 giugno 2010.
In tale occasione veniva affermato il principio di diritto cosi riassunto nella successiva massimazione: "rientrano nella fattispecie penale prevista dall'art. 171-ter, comma primo, lett. f-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633, tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile delusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati.

A sostegno di tale assunto si era, in sintesi, precisato:
che questa Sezione si era già pronunciata sulla questione dedotta nei motivi di ricorso puntualizzando, tra l'altro, che le "misure tecnologiche di protezione" (o MTP) si sono aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi, conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in particolare della tecnologia che opera sulla rete e che una parte significativa degli strumenti di difesa del diritto d'autore sono stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel supporto.

che la consolle, pur essendo una mera componente hardware, costituisce il supporto necessario per far "girare" software originali e che il meccanismo di protezione opera in via intercambiabile, nel senso che la indicazione apposta direttamente sul software dialoga con l'altra misura apposta sull'hardware e le due, agendo in modo complementare tra loro, accertano la conformità dell'originale, consentendone la lettura.

che è innegabile che l'introduzione di sistemi che superano l'ostacolo al dialogo tra consolle e software non originale ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull'opera protetta.

che alle modifiche deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione indicate dall'art. 102 quater in considerazione di una serie di elementi, quali il modo in cui la consolle è importata, venduta e presentata al pubblico; la maniera in cui la stessa è configurata; la destinazione essenzialmente individuabile nell'esecuzione di videogiochi come confermata dai documenti che accompagnano il prodotto; il fatto che alcune unità, quali tastiera, mouse e video, non sono fornite originariamente e debbono eventualmente essere acquistate a parte.

che la Legge n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, lett. f-bis punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Rientrano, dunque, nell'ambito della previsione penale, indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure di protezione di cui all'art. 102 quater.

A tali conclusioni, come si è detto, questa Corte perveniva anche alla luce di una precedente pronuncia conforme (Sez. III n. 33768, 3 settembre 2007).

Il principio sopra enunciato e le argomentazioni poste sostegno delle precedenti pronunce, che il Collegio condivide, devono essere pertanto ribaditi.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è fondato su una erronea lettura delle norme applicate e deve, conseguentemente, essere annullato con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dei principi come sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 42429 del 30 novembre 2010 [la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE non integra il reato]

Svolgimento del processo

Giuristi & Diritto
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di xxx in ordine al reato di cui all’art. 171 bis della L. n. 633/1941, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante dello Studio xxx Associati, utilizzava per l’attività professionale dello studio e, pertanto, deteneva a scopo imprenditoriale alcuni programmi informatici senza essere munito della relativa licenza di utilizzo.


La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che la detenzione di software illecitamente riprodotto presso uno studio professionale non integra la fattispecie criminosa, mancando lo scopo commerciale o imprenditoriale; eccepito inoltre la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, trattandosi di regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea, come affermato da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Sul primo motivo la sentenza ha osservato che per integrare il reato è sufficiente il fine di trarre profitto dall’utilizzo del software e sul secondo che i programmi di cui all’imputazione erano stati riprodotti abusivamente, non essendo l’imputato in possesso della relativa licenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


Motivi della decisione


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce, in sintesi, che l’art. 171 bis della L. n. 633/1941 richiede, nell’ipotesi di detenzione di programmi per elaboratore, che la stessa sia finalizzata a scopo commerciale o industriale, mentre la sentenza impugnata non ha affatto accertato l’esistenza del predetto scopo. Si aggiunge che la norma punisce la detenzione di supporti contenenti programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE e che anche in ordine al citato elemento costitutivo del reato la sentenza è del tutto carente di motivazione ovvero motivata in modo illogico.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 171 bis della L. n. 633/1941.

Con il motivo di gravame vengono riproposte le questioni in punto di diritto già dedotte nei motivi di appello.

In sintesi, si deduce che l’attività di uno studio professionale, sia pure in forma associata (nella specie di architetti), non può essere inquadrata né nello svolgimento di un’attività commerciale, né imprenditoriale e, pertanto, non sussiste, nel caso in esame, la fattispecie criminosa della illecita detenzione di programmi per elaboratore contestata con l’imputazione.

Viene riproposta, poi, l’eccezione di inopponibilità della mancanza del contrassegno SIAE quale regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio di diritto assolutamente consolidato che, a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE, che ha qualificato l’apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei come “regola tecnica”, da notificare alla Commissione europea in base alle direttive 83/189/CE e 98/34/CE, sussiste l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono quale elemento costitutivo del reato la mancata apposizione del predetto contrassegno ovviamente per i fatti commessi anteriormente alla comunicazione della predetta regola tecnica, che è successivamente intervenuta (D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31) (cfr. sez. III, 6.3.2008 n. 21579, Boujlaib, RV 239958; conf. Sez. III 13823/08 ed altre).

L’art 171 bis, primo comma, della L. n. 633/1941 prevede alternativamente come fattispecie di reato la abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, allo scopo di trarne profitto, o, ai medesimi fini, l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Nell’ipotesi di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto il contrassegno SIAE non è elemento costitutivo del reato, sicché la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie criminosa.

La mancanza del contrassegno SIAE è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi previste dal citato art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941, con la conseguente inapplicabilità della norma ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione della regola tecnica da parte dello Stato italiano.

Orbene, poiché all’imputato è stata esclusivamente contestata la detenzione a scopo imprenditoriale di programmi per elaboratore e la condotta è antecedente al citato DPCM, nei suoi confronti non risulta applicabile la fattispecie penale di cui alla contestazione.

Per completezza di esame va osservato che anche l’ulteriore censura del ricorrente in punto di diritto è fondata.

È stato già affermato da questa Suprema Corte che la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE non integra il reato di cui all’art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, risolvendosi in una applicazione della norma in malam partem vietata in materia penale (art. 14 delle preleggi) (cfr. sez. III, 22.10.2009 n. 49385, Bazzoli, RV 245716).

L’imputato, pertanto, deve essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste (cfr. sez. III, 19.11.2009 n. 1073 del 2010, Ramonda, RV 245758).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

domenica 22 maggio 2011

Ottimizzare e velocizzare Olivetti Olibook M1030

Oggi vi svelo qualche trucco su come rendere più veloce il vostro Olivetti olibook M1030, partiamo dal presupposto che voi abbiate il sitema operativo dato in dotazione con il netbook, cioè il Windows 7 Starter Edition, vi consiglio se volete istallare altri sistemi operativi di vedere se eventualmente nondecada la garanzia di solito non dovrebbe visto che non vi è nessuna modifica hardware ma semplicemnte software, ma nel dubbio meglio non rischiare, vorrei fare alcune considerazioni su questo gioiellino, la grafica e' molto delicata, i colori non sono il massimo ma sono gradevli naturalmente non pensate di poterci giocare con qualunque gioco del momento in quanto la sua attrezzatura di serie non ve lo permetterà ma seguendo alcuni consigli che vi sto per dare potrete avere una risposta più veloce dal vosto Olibook M1030.

I punti deboli:


Leggendo le caratteristiche potrete da subito vedere che non sia dotato di molta memoria Ram parliamo di 1 solo Giga, e la scheda grafica non e' che sia di ultimissima generazione non adatta per gli ambienti di gioco per i più esigenti, inoltre facendo fare la diagnosi del sistema operativo Windows 7 Starter Edition il risultato medio 2,4 in una scala di valutazione che và da 1 a 7,9.



I consigli:

1. Visti i punti critici che si porta di fabbrica il netbook vi consiglio in primis di ridurre il tema di Windows 7 Starter Edition al tema base di Windows, questo vi permetterà di avere una grafica meno accattivamente ma ne godrete in termini di risposta.







2. consiglio utile è quello di incrementare la Ram da 1 a 2 Giga.


3. utilizzando un semplice programma di cui ho parlato in un articolo mesi il programma e' EnhanceMySe7en, vi permetterà di ridurre al minimo gli effetti inutili che non utilizzate dandovi modo sia di personlizzarlo e allo stesso tempo di ottimizzarlo al meglio.





 Vi ricordo che essendo un netbook per uso casa/ufficio non ha delle brillanti caratteristiche ma e' nella media come capacità di utlizzo dei semplici programmi, tuttavia con qualche dritta potrete avere qualche soddisfazione in più.