mercoledì 25 maggio 2011

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 42429 del 30 novembre 2010 [la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE non integra il reato]

Svolgimento del processo

Giuristi & Diritto
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di xxx in ordine al reato di cui all’art. 171 bis della L. n. 633/1941, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante dello Studio xxx Associati, utilizzava per l’attività professionale dello studio e, pertanto, deteneva a scopo imprenditoriale alcuni programmi informatici senza essere munito della relativa licenza di utilizzo.


La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto che la detenzione di software illecitamente riprodotto presso uno studio professionale non integra la fattispecie criminosa, mancando lo scopo commerciale o imprenditoriale; eccepito inoltre la inopponibilità ai privati della mancanza del contrassegno SIAE, trattandosi di regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea, come affermato da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Sul primo motivo la sentenza ha osservato che per integrare il reato è sufficiente il fine di trarre profitto dall’utilizzo del software e sul secondo che i programmi di cui all’imputazione erano stati riprodotti abusivamente, non essendo l’imputato in possesso della relativa licenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


Motivi della decisione


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza.

Si deduce, in sintesi, che l’art. 171 bis della L. n. 633/1941 richiede, nell’ipotesi di detenzione di programmi per elaboratore, che la stessa sia finalizzata a scopo commerciale o industriale, mentre la sentenza impugnata non ha affatto accertato l’esistenza del predetto scopo. Si aggiunge che la norma punisce la detenzione di supporti contenenti programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE e che anche in ordine al citato elemento costitutivo del reato la sentenza è del tutto carente di motivazione ovvero motivata in modo illogico.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 171 bis della L. n. 633/1941.

Con il motivo di gravame vengono riproposte le questioni in punto di diritto già dedotte nei motivi di appello.

In sintesi, si deduce che l’attività di uno studio professionale, sia pure in forma associata (nella specie di architetti), non può essere inquadrata né nello svolgimento di un’attività commerciale, né imprenditoriale e, pertanto, non sussiste, nel caso in esame, la fattispecie criminosa della illecita detenzione di programmi per elaboratore contestata con l’imputazione.

Viene riproposta, poi, l’eccezione di inopponibilità della mancanza del contrassegno SIAE quale regola tecnica non previamente comunicata alla Commissione Europea.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio di diritto assolutamente consolidato che, a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE, che ha qualificato l’apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei come “regola tecnica”, da notificare alla Commissione europea in base alle direttive 83/189/CE e 98/34/CE, sussiste l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le norme che prevedono quale elemento costitutivo del reato la mancata apposizione del predetto contrassegno ovviamente per i fatti commessi anteriormente alla comunicazione della predetta regola tecnica, che è successivamente intervenuta (D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31) (cfr. sez. III, 6.3.2008 n. 21579, Boujlaib, RV 239958; conf. Sez. III 13823/08 ed altre).

L’art 171 bis, primo comma, della L. n. 633/1941 prevede alternativamente come fattispecie di reato la abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, allo scopo di trarne profitto, o, ai medesimi fini, l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Nell’ipotesi di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore al fine di trarne profitto il contrassegno SIAE non è elemento costitutivo del reato, sicché la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non esplica alcun effetto sulla configurabilità di tale fattispecie criminosa.

La mancanza del contrassegno SIAE è, invece, elemento costitutivo di tutte le altre ipotesi previste dal citato art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941, con la conseguente inapplicabilità della norma ai fatti commessi anteriormente alla comunicazione della regola tecnica da parte dello Stato italiano.

Orbene, poiché all’imputato è stata esclusivamente contestata la detenzione a scopo imprenditoriale di programmi per elaboratore e la condotta è antecedente al citato DPCM, nei suoi confronti non risulta applicabile la fattispecie penale di cui alla contestazione.

Per completezza di esame va osservato che anche l’ulteriore censura del ricorrente in punto di diritto è fondata.

È stato già affermato da questa Suprema Corte che la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE non integra il reato di cui all’art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, risolvendosi in una applicazione della norma in malam partem vietata in materia penale (art. 14 delle preleggi) (cfr. sez. III, 22.10.2009 n. 49385, Bazzoli, RV 245716).

L’imputato, pertanto, deve essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste (cfr. sez. III, 19.11.2009 n. 1073 del 2010, Ramonda, RV 245758).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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