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sabato 2 settembre 2017

Cyber-Stalking: perseguibile chi entra continuamente nel profilo Facebook della propria ex

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 13 febbraio - 24 maggio 2017, n. 25940



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/05/2016 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Cremona il 05/12/2014, condannava M.I. per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., per aver, con condotte reiterate di minacce, ingiurie e messaggi, molestato l'ex convivente B.F., costringendola a cambiare le utenze telefoniche e cagionandole un perdurante e grave stato di ansia.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione M.I., deducendo i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'evento del reato e del nesso di causalità con le condotte moleste dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al vizio logico-giuridico della sentenza di assoluzione di primo grado.

2.3. Violazione di legge in ordine alla liquidazione della provvisionale in favore della parte civile, senza alcuna motivazione o riferimento a criteri oggettivi.


Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, sono manifestamente infondati.

La sentenza di primo grado, pur avendo ricostruito i fatti accertando che l'imputato, in seguito alla "rottura" del legame sentimentale con la persona offesa, aveva posto in essere condotte reiterate di minaccia, ingiuria e molestia, aveva ritenuto che non sussistesse la prova del nesso causale tra tali condotte persecutorie e il perdurante e grave stato di ansia e di paura pure riscontrato nella vittima.

La Corte territoriale, riformando la decisione di primo grado, ha evidenziato al riguardo due vizi della sentenza di assoluzione: da un lato, pur avendo accertato che, in seguito alle intrusioni nella vita privata della donna, anche mediante accessi indebiti nell'account di posta elettronica, e nel profilo Facebook, la persona offesa era stata costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, cambiando le utenze telefoniche, gli indirizzi mail, e, addirittura, l'abitazione, ha poi ignorato tali elementi, senza confrontarsi con le risultanze probatorie; anche in ordine all'altro evento del reato, il grave e perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità personale, integrato dal grave disturbo post-traumatico da stress diagnosticato dalla psicoterapeuta della vittima, e dal cambiamento della propria residenza, la sentenza impugnata ha ritenuto erronea la valutazione del giudice di primo grado, perchè aveva trascurato di considerare l'oggettiva gravità dei comportamenti perpetrati per mesi, con modalità assillanti e ossessive, che avevano coinvolto anche amiche e familiari della vittima, e la capacità destabilizzante di tali condotte.

Tanto premesso, giova rammentare che nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G, Rv. 269081); peraltro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis c.p. (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A, Rv. 265231).

Con riferimento alla prova del nesso causale tra le condotte persecutorie e gli eventi, la sentenza di assoluzione aveva richiamato correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte: in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv. 252314); in tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis c.p. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, nè collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita (Sez. 3, n. 46179 del 23/10/2013, Bernardi, Rv. 257632).

Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il richiamo ai principi in tema di prova del nesso causale si è rivelato, nella motivazione della sentenza di assoluzione, avulso dagli elementi probatori, che, viceversa, fondavano sia una valutazione di astratta idoneità ad ingenerare paura (per le minacce profferite, e per i controlli a distanza operati anche mediante abusivi accessi informatici), sia una valutazione di concreta incidenza sul mutamento delle abitudini di vita, essendo stato accertato che la vittima, proprio in conseguenza degli accessi abusivi, era stata costretta a cambiare utenze telefoniche, indirizzi mail, e profilo Facebook, oltre all'abitazione.

In tal senso, viceversa, si è pronunciata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità o di contraddittorietà, la sentenza impugnata, che, senza trascurare immotivatamente gli elementi probatori emersi e pacificamente accertati, ha affermato che lo stato di perdurante ansia e paura (attestato dalla diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e dal trasferimento presso la madre) e l'alterazione delle abitudini di vita (mediante cambiamento dell'abitazione, delle utenze telefoniche, della mail e del profilo Facebook) fossero invece stati determinati proprio dalle condotte persecutorie dell'imputato, consistite in minacce, molestie continue ed ossessive, intrusioni nell'account di posta elettronica e nel profilo Facebook.

Oltre a motivare espressamente al riguardo, elidendo qualsivoglia doglianza di omessa motivazione, la Corte territoriale ha infatti affermato la sussistenza del nesso causale tra le condotte persecutorie e gli eventi accertati proprio sulla base delle modalità concrete delle prime e dei peculiari effetti determinati.

3. Il terzo motivo, concernente le statuizioni civilistiche e la condanna al pagamento della provvisionale, è inammissibile, poichè non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486); il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p..


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.


Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017.


lunedì 19 gennaio 2015

COME VELOCIZZARE ANDORID 4.2.2 PER SMARTPHONE E TABLET



Il tuo smartphone o tablet e lento? Non riesci a capire come riprotarlo a nuovo? 

La risposta a tutte queste domande è sicuramente SI. Se pensate al fatto che non appena avete  acceso il vostro smartphone con OS Android una delle cose che avrete notato sarà stata la velocità del sistema operativo Android.

 Bastava sfiorare lo schermo a destra e sinistra due colpetti ed  in pochi secondi era personalizzato a nostro gusto ed eravate on line. 

Tuttavia col passare dei giorni e con le svariate applicazioni scaricate ed installate, il vostro dispositivo impiego sempre più tempo per l’accensione e per qualsiasi altre funzioni. 

Bene detto ciò passiamo ai fatti, cioè come poter risolvere il problema, in pochi minuti seguendo questi semplici consigli vi elencherò potrete ripristinare ed ottimizzare il vostro smartphone Android senza doverlo resettare rischiando di perdere dati e personalizzazioni. 

1)      Il primo passo da fare è apre il Gestore di attività ed individuare le applicazioni che assorbono  maggiore memoria RAM, una volta trovate bisogna valutare l’effettiva efficienza ed utilità di esse all’interno del vostro dispositivo Android, nel caso in cui tale applicazioni non servano basta rimuoverle per liberare spazio oltre che memoria Ram.

2)      Secondo Passo se il nostro dispositivo non è dotato di una memoria SD esterna inserite subito una, in quanto spostare le applicazioni installate su questa memoria SD darà una marcia in più al vostro dispositivo Android. In aiuto per poter svolgere al meglio questa operazione per spostare un’applicazione potete utilizzare Link2SD.

3)      Terzo Passo ricordatevi sempre di evitare l’utilizzo di sfondi animati e widget che oltre a consumare in maniera eccessiva la carica della vostra batteria rallentano anche il sistema operativo in maniera non indifferente.

4)      Passo Quarto vi consiglio di utilizzare un launcher molto più veloce del classico di Android, suggerisco il Launcher8, molto versatile e ottimizzato per Android.

5)      Passo Quinto Eliminate tutti i files temporanei e pulite la cache con delle applicazioni  specifiche come ad esempio CleanMaster.

6)      Passo Sei ultimo consiglio, cercate di tenere sulla schermata iniziale meno applicazioni possibili anche perché maggiore sarà il consumo di memoria Ram disponibile.

Adesso dopo aver esposto questi preziosi consigli non avrete più problemi di velocità e il vostro smartphone Android sarà come se nuovo veloce ed ottimizzato come prima.

martedì 27 maggio 2014

Il Furto di Identità nell’era del web


Da qualche tempo avrete sentito parlare di furto di identità sul web, ma vediamo nello specifico a cosa ci si riferisce, con il termine si intende l’utilizzo improprio e quindi non autorizzato in nessun modo dell'identità di un'altra persona, e spacciandosi per la stessa, con l’obiettivo di benefici quali accesso a finanziamenti, informazioni personali del soggetto truffato e dei suoi contatti e molto altro ancora. 

La vittima del furto di identità può subire conseguenze molto negative, ad es. se il ladro di identità commette dei reati on line o medianti enti creditizi, nel caso in cui non si riesca a dimostra il furto dei propri dati la persona risulterà responsabile in mancanza di prove che ne dimostrino il contrario.

 La normativa Italiana tutela ogni soggetto con l'articolo 494 del codice penale, il quale sancisce che: Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Tale articolo ha come oggetto la tutela della persona che è vittima del furto d'identità. 

Basti pensare che nell'era delle nuove tecnologie dove i social web ormai permettono di far interagire, comunicare e cooperare in tutto il globo con una semplice, connessione sia in versione che web che mobile, tale fenomeno si è molto diffuso a tal punto che ad esempio Social Network come Facebook richiedono la presenza del cellulare quindi nello specifico del numero telefonico per la registrazione e di conseguenza per l’attivazione di un profilo, oppure i client di posta che ormai chiedono dati di identificazione ben specifici per profilare una vera identità del titolare dell’utilizzatore di tale servizio di comunicazione.

 Naturalmente negli anni anche le normative in merito a tale fenomeno si stanno evolvendo per cercare di arginare e di contrastare il problema, infatti la Cassazione Penale, con una sentenza (Cassazione penale, Sezione V, 08-11-2007, n. 46674 ), ha sancito la configurabilità del reato di sostituzione di persona nel caso in cui si apra un account di posta elettronica intestandolo al nome di altro soggetto, comportando ciò l'induzione in errore non tanto dell'ente fornitore del servizio quanto dei corrispondenti i quali si trovano ad interloquire con persona diversa da quella che ad essi viene fatta credere, è logico pensare che questa è solo una delle innumerevoli casistiche, su cui un domani la legge italiana dovrà legiferare. 

Non bisogna nemmeno dimenticare che un buon 80% degli utenti utilizzatori di sistemi vari di accesso ad internet oggi con molta facilità lascia dati personali in maniera molto leggera su siti forum ecc, queste disattenzioni in molti casi possono costituire violazione di privacy e problemi non indifferenti come casi di furto di identità, anche perché l’utente medio conosce poco il modo di navigare in maniera sicura sul web. 

Tale problema spesso è riconducibile ad una cattiva gestione dei propri dati da parte degli utenti stessi e in alcuni casi dai servizi utilizzati dagli utenti e forniti da aziende che con poca attenzione non tutelano e non mettono al sicuro tali informazioni. 

Qualche giorno fa è stato reso noto che un attacco di pirateria informatica presso i server del colosso Americano di aste on line Ebay, ha rischiato di mettere in pericolo dati personali degli utenti, naturalmente si tratta solo di nome, mail e indirizzo, quindi dati non finanziari, nonostante le numerose misure di sicurezza che il Sito possiede, ciò sta a significare che il Cyber-Crime è in netta crescita e che sono gli utenti stessi a doversi documentare almeno a livello base per poter evitare che si configuri anche una semplice possibilità di furto di dati. 

 Infatti bisogna studiare un minimo e capire che il pc non serve solo per navigare o per chattare ma che va utilizzato una volta sul web con cautela, vanno effettuati gli aggiornamenti che di volta il in volta le Software House rilasciano per il proprio sistema operativo, aggiornare ed utilizzare sempre antivirus ed anti-malware, oltre al fatto non trascurabile di utilizzare un bel po’ di buon senso e ragionamento durante tutte le fasi della navigazione. 

 Da almeno 10 anni a questa parte sono nate diverse Aziende che si occupano di proteggere l’identità sia on line, che creditizia di Persone fisiche e Persone Giuridiche al fine di tutela contro il furto di identità, Tali servizi possono senza alcun dubbio aiutare ma se non parte da noi stessi la tutela nel valutare le nostre azioni in maniera preventiva non credo ci sarà mai una soluzione definitiva per scongiurare problemi di questo tipo.

venerdì 23 maggio 2014

Ebay vittima di un Cyber-Attacco!!!

Il Colosso Americano di vendita on line vittima di un attacco di pirateria informatica. Gli Addetti ai lavori rassicurano gli utenti: circa la sicurezza de dati finanziari che non sono stati compromessi.

Durante la notte compare un post sul blog ufficiale di Paypal: “eBay chiederà a tutti gli iscritti di cambiare password”. Nessuna altro contenuto di testo, ma solo il titolo. Dopo di che il post sparisce in pochi minuti, ma parecchi hanno avuto  il tempo di condividerlo sui social e sul web in generale con un effetto virale.

Per fare chiarezza Il team di Ebay sul proprio blog ufficiale , comunica che pirati informatici sono entrati nei server del più grande Portale  di aste on-line dell’intero pianeta.

Dopo accurate indagini interne che si sono conclusi due settimane fa, il Colosso Americano ha comunicato di non avere prove effettive di attività fraudolente nei confronti dei suoi utenti  in quanto le informazioni finanziarie vengono memorizzate separatamente in formato criptato, comunque viene ad essere consigliata la modifica delle password che contribuirà a migliorare la sicurezza ulteriormente, infatti nei prossimi giorni tutti gli iscritti saranno invitati a cambiare la password, con comunicazioni direttamente da Ebay.

Il Cyber-Attacco nei server di eBay risale tra fine febbraio e inizio marzo 2014, e potrebbe riguardare informazioni del tipo: nome dell’utente e la password criptata, indirizzo email, l’ indirizzo fisico , il numero di telefono e la data di nascita.

Ebay comunica inoltre , i database violati non contengono informazioni finanziarie o altre informazioni personali riservate, e in nessun caso contiene i dati di Paypal, anche perché tali dati di vengono memorizzati separatamente su una rete sicura, e tutte le informazioni sono crittografate con algoritmi inattaccabili.

Che dire Ebay è un colosso ma il rischio sicurezza ha colpito anche lui, quindi non resta che cambiare le proprie credenziali e tenere sotto controllo il proprio conto PayPal.

martedì 20 maggio 2014

Microsoft rilascia un aggiornamento di Explorer anche per XP

A cura di Nicola Centorrino

Come ormai tutti sanno il vecchio e caro sistema operativo di Casa Microsoft: Windows Xp nelle sue varie versioni è stato dismesso, cioè a partire da giorno 8 di aprile 2014 la Software House non ha rilasciato più aggiornamenti per questo OS, naturalmente le macchine che montano XP sono Miliardi in quanto la migrazione per molte strutture non è semplice e veloce come potrebbe sembrare, senza tralasciare che il nuovissimo Pupillo di Redmont vale a dire Windows 8 stenta a decollare viste le sue numerose innovazioni ripsetto al suo antenato XP, di conseguenza come si era previsto, essendo terminato il supporto numerosi pirati informatici si sono messi all’opera per poter utilizzare le varie falle create dalla mancanza di aggiornamento del firewall di Windows.

Come già detto in precedenza persino il Governo Americano stesso si trova in difficoltà in quanto quasi il 10% dei Pc presenti presso le sue strutture utilizza ancora Windows XP, e non solo tanti altri governi ed enti hanno sottoscritto con Microsft dei contratti di manutenzione e in questo momento loro insieme a tantissimi altri utenti si trovano in una situazione di enorme disagio vista anche la campagna di rinnovo da parte delle Software House produttrici di antivirus che comunicano che entro la fine del 2014 termineranno anche loro gli aggiornamenti per il deceduto Windows Xp.

In conseguenza di ciò, viste le minacce informatiche che si stanno diffondendo in questi mesi per la navigazione Web su internet mediante una falla del Browser Explorer, tale vulnerabilità era presente dalla versione 6 alla versione 11, Microsoft essendo molto attenta alla sicurezza e tutela dei propri utenti ha deciso di  rilasciare alle ore 19 del 1 Maggio 2014  sotto forma di aggiornamento automatico chiudendo tale falla con il bollettino di sicurezza MS14-021.

Ancora uno spiraglio di vita per XP? o solo delle pezze in attesa di completare la migrazione di tutti gli utenti, staremo a vedere nel frattempo vi consiglio vivamente di iniziare a prendere confidenza con i nuovi sistemi di Casa Microsoft a partire da Windows 7 che sembra avere  una crescita abbastanza buona rispetto all’ultimo arrivata Windows 8.