mercoledì 7 dicembre 2011
Corte Giustizia CE, Sezione I, Sentenza n. 323 del 22 settembre 2011 [Marchio tutelato anche sulle keywords di google ]
Svolgimento del processo
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), nonché dell’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che opponeva le società Interflora Inc. e Interflora British Unit alle società Marks & Spencer plc (in prosieguo: la «M & S») e Flowers Direct Online Ltd. A seguito di una composizione amichevole con la Flowers Direct Online Ltd, la causa principale oppone ora la Interflora Inc. e la Interflora British Unit alla M & S riguardo alla pubblicazione su Internet di inserzioni pubblicitarie della M & S a partire da parole chiave corrispondenti al marchio INTERFLORA.
Contesto normativo
3 La direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 sono stati abrogati, rispettivamente, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008, e dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, in considerazione dell’epoca in cui sono avvenuti taluni fatti, si può considerare che la controversia di cui alla causa principale sia regolata dalla direttiva 89/104 e dal regolamento n. 40/94.
4 Pur se la Corte fornirà quindi le interpretazioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 richieste dal giudice del rinvio, tuttavia, per l’ipotesi in cui tale giudice si fondasse, nel dirimere la controversia nella causa principale, sulle norme della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, occorre chiarire che le interpretazioni fornite sono trasponibili ai nuovi testi legislativi. In effetti, all’atto dell’adozione della nuova direttiva e del nuovo regolamento le disposizioni pertinenti per la causa principale non hanno subìto alcuna modifica sostanziale, quanto alla loro formulazione, al loro contesto e alla loro finalità.
5 Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 era del seguente tenore:
«considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione (…) costituisce la condizione specifica della tutela».
6 Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 era formulato in termini pressoché identici.
7 L’art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così disponeva:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
(…)».
8 La formulazione dell’art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 era sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104. Il n. 2 di detto art. 9 corrispondeva al n. 3 dell’art. 5 di detta direttiva. Quanto all’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, esso prevedeva quanto segue:
«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
(…)
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
Il servizio di posizionamento «AdWords»
9 Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca Google, quest’ultimo mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.
10 Inoltre, grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google, qualsiasi operatore economico può, mediante la scelta di una o più parole chiave, far apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati», che compare vuoi nella parte destra dello schermo, a destra dei risultati naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati.
11 Il predetto link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Congiuntamente, il link e il messaggio compongono l’annuncio visualizzato nel suddetto spazio dedicato.
12 L’inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l’inserzionista ha convenuto di pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.
13 Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave. L’ordine in cui vengono visualizzati i loro link promozionali sarà in tal caso determinato, in particolare, in base al «prezzo massimo per click», a quante volte i detti link sono stati selezionati in precedenza, nonché alla qualità dell’annuncio come valutata dalla Google. In qualunque momento l’inserzionista può migliorare la sua posizione nell’ordine di visualizzazione fissando un «prezzo massimo per click» più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio.
L’utilizzo di parole chiave nella causa principale
14 La Interflora Inc., società soggetta al diritto dello Stato del Michigan (Stati Uniti), gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo. La Interflora British Unit è una licenziataria della Interflora Inc.
15 La rete della Interflora Inc. e della Interflora British Unit (in prosieguo, congiuntamente: l’«Interflora») è formata da fiorai, con i quali i clienti possono effettuare ordinazioni di persona o per telefono. La Interflora dispone anche di siti web che permettono di effettuare ordinazioni via Internet, che vengono evase dal membro della rete più vicino al luogo in cui dovranno essere consegnati i fiori. Il principale sito web è www.interflora.com. Tale sito è replicato in versioni nazionali, quale il sito www.interflora.co.uk.
16 INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito ed è anche un marchio comunitario. È assodato che, con riferimento al servizio di consegna di fiori, tali marchi godono di grande notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell’Unione europea.
17 La M & S, società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Tale società fornisce un’ampia gamma di prodotti e servizi attraverso la propria rete di negozi e tramite il suo sito web www.marksandspencer.com. Uno dei servizi offerti consiste nella vendita e nella consegna di fiori a domicilio. Tale attività commerciale si trova in concorrenza con quella dell’Interflora. È infatti pacifico tra le parti che la M & S non fa parte della rete Interflora.
18 Nell’ambito del servizio di posizionamento «AdWords», la M & S si è riservata la parola chiave «Interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora» (come «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk» etc.), come parole chiave. Di conseguenza, allorché un utente Internet inseriva la parola «Interflora» o una delle suddette varianti o espressioni come termine di ricerca nel motore di ricerca di Google, sotto il titolo «link sponsorizzato» appariva un annuncio pubblicitario della M &S.
19 Tale annuncio pubblicitario si presentava in particolare nel modo seguente:
«M & S Flowers Online
www.marksandspencer.com/flowers
Magnifici fiori e piante fresche
Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le ore 17»
(«M & S Flowers Online
www.marksandspencer.com/flowers
Gorgeous fresh flowers & plants
Order by 5 pm for next day delivery»).
20 Dopo aver constatato tali fatti, l’Interflora ha proposto una domanda per la violazione dei propri diritti di marchio contro la M & S dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte dieci quesiti pregiudiziali. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Corte, il giudice del rinvio, con decisione 29 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2010, ha ritirato le questioni pregiudiziali nn. 5-10, mantenendo ferme solo le seguenti quattro questioni:
«1) Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un’attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito Internet:
- scelga un segno identico (…) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di link sponsorizzati offerto dal gestore di un motore di ricerca,
- designi il segno come una parola chiave,
- associ il segno con l’URL del proprio sito Internet,
- stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave,
- programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato, e
- usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all’amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca, sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile,
tutti o alcuni di questi atti configurino un “uso” del segno da parte del concorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] nonché dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
2) Se in tali casi si tratti di un uso “per” prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
3) Se tale uso rientri nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:
a) art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94],
b) art. 5, n. 2, della [direttiva 89/104] ed art. 9, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 40/94].
4) Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:
a) la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall’utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero, o
b) il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Stato membro (…) interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave».
Sull’istanza di riapertura della trattazione orale
21 Con lettera in data 1° aprile 2011, la M & S ha chiesto la riapertura della trattazione orale, sostenendo che le conclusioni dell’avvocato generale, presentate il 24 marzo 2011, sono fondate su premesse errate e non tengono conto dei principi che governano la ripartizione delle competenze tra la Corte e il giudice del rinvio. A proposito di quest’ultimo aspetto, la M & S osserva che l’avvocato generale, invece di limitarsi ad un’analisi delle norme pertinenti del diritto dell’Unione europea, ha indicato il risultato al quale, a suo parere, dovrebbe condurre l’interpretazione di dette norme nella causa principale.
22 Secondo giurisprudenza costante, la Corte può ordinare la riapertura della trattazione orale, ai sensi dell’art. 61 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure qualora la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, Racc. pag. I-4571, punto 37, e 17 marzo 2011, causa C-221/09, AJD Tuna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
23 La Corte ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio e che la causa non debba essere esaminata in base ad un argomento che non è stato discusso dinanzi ad essa.
24 Per quanto riguarda le critiche vertenti sulle conclusioni dell’avvocato generale, occorre ricordare che, in forza dell’art. 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. Nell’esercizio di tale funzione egli può certamente, se del caso, analizzare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricollocandola in un contesto più ampio rispetto a quello strettamente definito dal giudice del rinvio o dalle parti della causa principale. Peraltro, il collegio giudicante non è vincolato né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione in base alla quale egli perviene a tali conclusioni (sentenze 11 novembre 2010, causa C-229/09, Hogan Lovells International, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26, e AJD Tuna, cit., punto 45).
25 Ciò vale anche per il giudice del rinvio, il quale, nella sua applicazione della pronuncia pregiudiziale della Corte, non è tenuto a seguire l’iter logico esposto dall’avvocato generale.
26 Non si può pertanto accogliere l’istanza della M & S con cui si chiede la riapertura della trattazione orale.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni relative agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94
27 Con le questioni prima e seconda nonché con la questione terza, lett. a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire – a partire da una parola chiave identica a tale marchio, che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato.
28 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se siano pertinenti, in tale contesto, la circostanza che detto annuncio pubblicitario può indurre una parte del pubblico interessato a ritenere erroneamente che l’inserzionista faccia parte della rete commerciale del titolare del marchio e la circostanza che il prestatore del servizio di posizionamento non consenta ai titolari di marchi di opporsi alla selezione, quali parole chiave, di segni identici a questi ultimi.
29 È opportuno esaminare congiuntamente tali questioni.
30 Come la Corte ha già dichiarato, il segno scelto dall’inserzionista come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet è lo strumento che egli utilizza per rendere possibile la visualizzazione del proprio annuncio, ed è dunque oggetto di un uso «nel commercio» ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94 (v., in particolare, sentenze 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, Racc. pag. I-2417, punti 49-52, nonché 25 marzo 2010 causa C-278/08, BergSpechte, Racc pag. I-2517, punto 18).
31 Si tratta inoltre di un uso per prodotti o servizi dell’inserzionista, anche laddove il segno scelto quale parola chiave non compaia nell’annuncio stesso (sentenza BergSpechte, cit., punto 19, e ordinanza 26 marzo 2010, causa C-91/09, Eis.de, punto 18).
32 Nondimeno, il titolare del marchio non può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora non ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine dagli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, nonché dalla giurisprudenza pertinente.
33 La causa principale rientra nell’ipotesi prevista al n. 1, lett. a), dei suddetti artt. 5 e 9, ossia l’ipotesi della cosiddetta «doppia identità», in cui un terzo fa uso di un segno identico ad un marchio per prodotti e servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato. È infatti pacifico che la M & S ha utilizzato, per i propri servizi di consegna di fiori, il segno «Interflora», che è sostanzialmente identico al marchio denominativo INTERFLORA, registrato per servizi di consegna di fiori.
34 In tale ipotesi, il titolare del marchio ha il diritto di vietare detto uso solo se quest’ultimo possa compromettere una delle funzioni del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punto 79, nonché BergSpechte, cit., punto 21; v., del pari, sentenze 18 giugno 2009, causa C-487/07, L’Oréal e a., Racc. pag. I-5185, punto 60, nonché 2 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).
35 La Interflora ritiene che, conformemente alla giurisprudenza già consolidata, tale condizione debba essere intesa nel senso che detto n. 1, lett. a), tutela il titolare del marchio contro qualunque violazione di qualsiasi funzione del marchio. Secondo la M & S, tuttavia, tale interpretazione non emerge nettamente dalla giurisprudenza e rischia di creare uno squilibrio tra l’interesse a tutelare la proprietà intellettuale e quello alla libera concorrenza. La Commissione europea, dal canto suo, ritiene che il n. 1, lett. a), sia dell’art. 5 della direttiva 89/104 che dell’art. 9 del regolamento n. 40/94 tuteli il titolare del marchio solo contro le violazioni della funzione di indicazione d’origine del marchio stesso. Le altre funzioni del marchio potrebbero, tutt’al più, svolgere un ruolo nell’interpretazione degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, i quali riguardano i diritti conferiti da marchi che godono di notorietà.
36 Occorre rilevare che si evince dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e dal decimo ‘considerando’ di quest’ultima che il diritto degli Stati membri è stato armonizzato nel senso che il diritto esclusivo conferito da un marchio offre al titolare di quest’ultimo una protezione «assoluta» contro l’uso fatto da terzi di segni identici a tale marchio per prodotti o servizi identici, mentre, laddove non sussista questa duplice identità, il solo fatto che esista un rischio di confusione consente al titolare di far utilmente valere il proprio diritto esclusivo. Tale distinzione tra la tutela offerta dal n. 1, lett. a), di detto articolo e quella enunciata nella disposizione di cui alla lett. b) del medesimo n. 1 è stata riproposta, per quanto riguarda il marchio comunitario, dal settimo ‘considerando’ e dall’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.
37 Pur se il legislatore dell’Unione ha qualificato come «assoluta» la tutela contro l’uso non consentito di segni identici ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la Corte ha contestualizzato tale qualificazione rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato che l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punto 51).
38 Siffatta interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stata più volte ribadita ed applicata all’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [v., in particolare, per quanto riguarda la direttiva 89/104, sentenze 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. pag. I-7041, punto 16, e 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 57, nonché, con riferimento al regolamento n. 40/94, ordinanza 19 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America, Racc. pag. I-1279, punto 42, e sentenza Google France e Google, cit., punto 75]. Essa è stata inoltre precisata nel senso che tali disposizioni consentono al titolare del marchio di invocare il proprio diritto esclusivo in caso di violazione o di rischio di violazione di una delle funzioni del marchio, che si tratti della funzione essenziale di indicazione d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio oppure di una delle altre funzioni di quest’ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità (sentenze già citate L’Oréal e a., punti 63 e 65, nonché Google France e Google, punti 77 e 79).
39 Per quanto riguarda le funzioni del marchio diverse da quelle dell’indicazione di origine, va sottolineato che tanto il legislatore dell’Unione, utilizzando l’espressione «in particolare» nel decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 e nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, quanto la Corte, utilizzando l’espressione «funzioni del marchio» a partire dalla citata sentenza Arsenal Football Club, hanno mostrato che la funzione di indicazione d’origine del marchio non è la sola funzione di quest’ultimo degna di protezione contro violazioni da parte di terzi. Essi hanno così tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un’indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.
40 È vero che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d’origine, mentre esso garantisce le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità o di investimento. Nondimeno tale differenza tra la funzione essenziale del marchio e le altre funzioni di quest’ultimo non può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio soddisfa una o più di tali altre funzioni, violazioni di quest’ultime siano escluse dall’ambito di applicazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Analogamente, non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell’indicazione d’origine.
41 È alla luce delle predette considerazioni, nonché degli elementi più precisi forniti qui di seguito, che al giudice del rinvio incomberà applicare la condizione di violazione di una delle funzioni del marchio.
42 Relativamente all’uso quali parole chiave, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni identici a marchi per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati, la Corte ha già dichiarato che, oltre alla funzione dell’indicazione d’origine, può risultare pertinente quella di pubblicità (v. sentenza Google France e Google, cit., punto 81). Detta considerazione è valida del pari nella fattispecie, avendo, inoltre, la Interflora lamentato anche una violazione alla funzione di investimento del proprio marchio.
43 Occorre, pertanto, fornire al giudice del rinvio elementi interpretativi relativamente alla funzione di indicazione dell’origine, alla funzione di pubblicità e alla funzione di investimento del marchio.
Violazione della funzione di indicazione di origine
44 La questione se si integri una violazione di funzione di indicazione d’origine di un marchio allorché, a partire da una parola chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, quale un concorrente del titolare del marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato. Sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti, in una situazione del genere – caratterizzata inoltre dal fatto che l’annuncio in questione appare subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l’utente di Internet può confondersi sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione (sentenza Google France e Google, cit., punto 85).
45 Qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine di detto marchio. Qualora l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste violazione della funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punti 89 e 90, nonché Portakabin, cit., punto 35).
46 Spetta al giudice del rinvio accertare se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da una violazione, o da un rischio di violazione, della funzione di indicazione d’origine del marchio quale descritta ai punti precedenti (v., per analogia, sentenza Google France e Google, cit., punto 88).
47 Ai fini della valutazione della circostanza menzionata nella quarta questione, lett. b), non ha rilevanza il fatto che il prestatore del servizio di posizionamento non abbia consentito al titolare del marchio di opporsi alla selezione, quale parola chiave, del segno identico a tale marchio. Come ha osservato l’avvocato generale nel paragrafo 40 delle sue conclusioni, solo l’ipotesi contraria, in cui il prestatore del servizio di posizionamento offra siffatta possibilità ai titolari di marchi, potrebbe avere conseguenze giuridiche in quanto, in tale ipotesi e a determinate condizioni, la mancata opposizione da parte di detti titolari, al momento della selezione quali parole chiave di segni identici ai loro marchi, potrebbe essere qualificata come un loro consenso tacito. Tuttavia, la circostanza, che ricorre nella causa principale, che non sia stata richiesta alcuna autorizzazione a detto titolare o che essa non sia stata accordata da quest’ultimo conferma unicamente che l’uso del segno identico al marchio di cui egli è titolare sia avvenuto senza il suo consenso.
48 Può invece essere pertinente per l’applicazione della norma enunciata agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40 94 una circostanza come quella descritta nella quarta questione, lett. a).
49 Se infatti dovesse risultare, dall’apprezzamento dei fatti da parte del giudice del rinvio, che la pubblicità della M & S, mostrata in risposta alle ricerche effettuate dagli utenti di Internet mediante il termine «Interflora», rischi di far credere erroneamente a tali utenti che il servizio di consegna di fiori proposto dalla M & S sia parte della rete commerciale di Interflora, si dovrebbe concludere che la suddetta pubblicità non consente di sapere se la M & S sia un terzo rispetto al titolare del marchio o se, invece, essa sia economicamente collegata a detto titolare. In tali circostanze, sussisterebbe violazione della funzione di indicazione d’origine del marchio INTERFLORA.
50 Nel contesto di cui trattasi, come stato ricordato al punto 44 della presente sentenza, il pubblico pertinente è composto da utenti di Internet normalmente informati e ragionevolmente attenti. Pertanto, la circostanza che qualche utente di Internet abbia potuto avere difficoltà a percepire che il servizio fornito dalla M & S sia indipendente da quello di Interflora non è sufficiente per constatare una violazione alla funzione di indicazione d’origine.
51 L’esame dei fatti svolto dal giudice del rinvio potrà consistere nell’apprezzare, anzitutto, se si possa presumere che l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sappia, in base alle caratteristiche generalmente note del mercato, che il servizio di consegna di fiori della M & S non rientra nella rete della Interflora, ma sia invece in concorrenza con quest’ultima, e, successivamente, nell’ipotesi in cui risulti mancante siffatta conoscenza generalizzata, se l’annuncio pubblicitario della M & S consentisse al suddetto utente di comprendere che tale servizio non appartiene alla rete della Interflora.
52 Il giudice del rinvio potrà, in particolare, tener conto della circostanza che, nella fattispecie, la rete commerciale del titolare del marchio è composta da un numero elevato di commercianti al minuto che presentano grandi differenze tra loro in termini di dimensioni e profilo commerciale. Va infatti considerato che, in condizioni del genere, può essere particolarmente difficile per l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sapere, in mancanza di indicazioni fornite dall’inserzionista, se quest’ultimo, il cui annuncio pubblicitario appare in risposta ad una richiesta che utilizza il marchio di cui trattasi come termine di ricerca, faccia parte o meno della suddetta rete.
53 Alla luce di siffatta circostanza e degli altri elementi che riterrà pertinenti, detto giudice dovrà, qualora risulti mancante una conoscenza generalizzata come quella menzionata al punto 51 della presente sentenza, valutare se l’uso di espressioni quali «M & S Flowers» in un annuncio come quello citato al punto 19 della presente sentenza sia sufficiente o meno a far sì che l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento, che ha utilizzato termini di ricerca contenenti la parola «Interflora», possa comprendere che il servizio di consegna di fiori proposto non proviene dalla Interflora.
La violazione della funzione di pubblicità
54 Quanto alla funzione di pubblicità, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l’uso di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punto 98, nonché BergSpecht, cit., punto 33).
55 È ben vero che detto uso può avere ripercussioni sull’utilizzo pubblicitario di un marchio denominativo da parte del suo titolare.
56 In particolare, allorché il titolare di un marchio iscrive il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento, al fine di far apparire un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati», egli dovrà talvolta, qualora il suo marchio sia stato scelto come parola chiave da un concorrente, pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di detto concorrente se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quello di quest’ultimo (sentenze Google France e Google, cit., punto 94).
57 Nondimeno, il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito, che, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell’Unione intende istituire (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad, Racc. pag. I-34 21, punto 22), esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza.
58 Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punto 69).
59 La selezione di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di «AdWords» non ha, peraltro, l’effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di utilizzare efficacemente il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punti 96 e 97).
La violazione della funzione di investimento
60 Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli.
61 Pur se tale funzione, cosiddetta «di investimento», del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest’ultima. Infatti, l’uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.
62 Qualora l’uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, si deve considerare che il predetto uso violi la funzione di investimento del marchio. Detto titolare ha pertanto il diritto di vietare un uso di questo tipo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 o, in caso di marchio comunitario, dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
63 Nella situazione in cui il marchio gode già di una reputazione del genere, la funzione di investimento è violata qualora l’uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa. Come la Corte ha già dichiarato, il titolare di un marchio deve potersi opporre, in forza del diritto esclusivo che gli è conferito dal marchio, ad un uso del genere (v. sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L’Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83).
64 Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso.
65 È alla luce di tali considerazioni che sarà compito del giudice del rinvio verificare se l’uso, da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA metta a rischio la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
66 Occorre pertanto rispondere alle questioni prima e seconda, alla terza questione, lett. a), nonché alla quarta questione dichiarando che gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:
- viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
- non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e
- viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
Sulla questione relativa agli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94
67 Con la terza questione, lett. b), letta congiuntamente alle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che detto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet.
68 Per quanto riguarda, anzitutto, l’applicabilità delle norme enunciate al n. 2 del detto art. 5 e al n. 1, lett. c), di tale art. 9, secondo giurisprudenza costante, pur se tali disposizioni si riferiscono espressamente solo all’ipotesi in cui sia fatto uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la tutela in essi enunciata vale, a maggior ragione, anche nei confronti dell’uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che sono identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato (v., in particolare, sentenze 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punto 30; 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punti 18-22, nonché Google France e Google, cit., punto 48).
69 Poiché il marchio INTERFLORA gode di notorietà e l’uso da parte della M & S del segno identico a tale marchio quale parola chiave è stato fatto, com’è stato constatato al punto 33 della presente sentenza, per un servizio identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono applicabili nella causa principale. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che la normativa applicabile nel Regno Unito contiene la norma di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.
70 Per quanto riguarda poi la portata della tutela conferita ai titolari dei marchi che godono di notorietà, risulta dalla formulazione di dette disposizioni che i titolari di marchi del genere hanno il diritto di vietare l’uso nel commercio di segni identici o simili a tali marchi da parte di terzi, immotivato e senza il loro consenso, qualora l’uso in questione tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta notorietà.
71 L’esercizio di tale diritto da parte del titolare del marchio che gode di notorietà non presuppone l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico considerato (sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 31, nonché 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punto 36). Peraltro, nei limiti in cui gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 prescrivono che il marchio in questione e il segno utilizzato dal terzo debbano presentare un certo grado di somiglianza, è sufficiente rilevare che tale condizione ricorre nella fattispecie, in considerazione della stretta corrispondenza tra il segno «Interflora» e le sue varianti utilizzate dalla M & S, da un lato, e il marchio INTERFLORA, dall’altro.
72 Le violazioni contro le quali gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 garantiscono la tutela sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio, poi, il pregiudizio arrecato alla notorietà di tale marchio e, infine, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso, essendo sufficiente che sussista una sola di dette violazioni affinché si applichi la norma enunciata in tali disposizioni (v. sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punti 38 e 42).
73 Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine, in particolare, di «diluizione», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, mentre un pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, designato anche con il termine, in particolare, di «corrosione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso (v. sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punti 39 e 40).
74 La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», dal canto suo, si ricollega non al pregiudizio subìto dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punto 41).
75 Risulta dalle spiegazioni fornite in risposta alla richiesta di chiarimenti menzionata al punto 20 della presente sentenza che il giudice del rinvio non chiede un’interpretazione della nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio (corrosione), ma auspica sapere a quali condizioni si debba considerare che un inserzionista che fa comparire – a partire da un segno identico ad un marchio che gode di notorietà da esso selezionato senza il consenso del titolare del marchio stesso nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – un link sponsorizzato verso il proprio sito arrechi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio che gode di notorietà (diluizione) o tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso marchio (parassitismo).
Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione)
76 Come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, è arrecato pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà qualora l’uso di un segno identico o simile a quest’ultimo riduca la capacità di tale marchio di distinguere i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli che hanno un’altra origine. Al termine del processo di diluizione il marchio non è più in grado di evocare nella mente dei consumatori un’associazione immediata o un’origine commerciale specifica.
77 Affinché il titolare del marchio che gode di notorietà sia efficacemente tutelato contro questo tipo di violazione, occorre interpretare gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel senso che tale titolare ha il diritto di vietare qualsiasi uso di un segno identico o simile a detto marchio che riduca la capacità distintiva di quest’ultimo, senza che egli debba attendere il termine del processo di diluizione, ossia la perdita completa del carattere distintivo del marchio.
78 A sostegno della sua tesi secondo cui è pregiudicata la capacità distintiva del suo marchio, la Interflora osserva che l’uso da parte della M & S e di altre imprese del termine «Interflora» nell’ambito di un servizio di posizionamento come quello di cui trattasi nella causa principale conduce progressivamente gli utenti di Internet a ritenere che tale termine non sia un marchio che designa il servizio di consegna di fiori fornito dai fiorai della rete della Interflora, bensì costituisca un termine generico per qualsiasi servizio di consegna di fiori.
79 È vero che l’uso, da parte di un terzo e nel commercio, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà riduce la capacità distintiva di quest’ultimo e arreca quindi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 o, nel caso del marchio comunitario, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allorché contribuisce a trasformare la natura di tale marchio in termine generico.
80 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Interflora, la selezione quale parola chiave, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà non contribuisce necessariamente ad un’evoluzione del genere.
81 Così, qualora l’uso, come parola chiave, di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente di quest’ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo quest’ultimo semplicemente servito ad attirare l’attenzione dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione.
82 Ne consegue che, laddove il giudice del rinvio dovesse concludere che l’annuncio pubblicitario mostrato a seguito dell’uso, da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA abbia consentito all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello della Interflora, quest’ultima impresa non può utilmente sostenere, fondandosi sulle norme enunciate agli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che siffatto uso abbia contribuito alla trasformazione della natura di tale marchio in termine generico.
83 Laddove, per contro, il giudice del rinvio dovesse concludere che l’annuncio pubblicitario lanciato da detto uso del segno identico al marchio INTERFLORA non abbia consentito all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di capire che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello della Interflora, e quest’ultima dovesse insistere affinché il giudice del rinvio, oltre a ritenere che sia stato arrecato pregiudizio alla funzione di indicazione d’origine di detto marchio, constati che la M & S ha del pari arrecato pregiudizio al carattere distintivo del marchio in questione contribuendo a trasformarne la natura in termine generico, sarebbe compito di tale giudice valutare, in base a tutti gli elementi che gli sono stati forniti, se la scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti al marchio INTERFLORA abbia avuto un impatto tale sul mercato dei servizi di consegna di fiori che il termine «Interflora» sia passato a designare, nella mente del consumatore, qualsiasi servizio di consegna di fiori.
Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)
84 Come la Corte ha già considerato, un inserzionista che abbia scelto, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale termine di ricerca, selezionino non solo i link mostrati sullo schermo che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il link promozionale di detto inserzionista (sentenza Google France e Google, cit., punto 67).
85 Risulta del pari che la circostanza che un marchio goda di notorietà rende probabile che gli utenti di Internet, in gran numero, utilizzino il nome di tale marchio come parola chiave per effettuare le loro ricerche su Internet al fine di reperire informazioni o offerte sui prodotti o i servizi di tale marchio.
86 In tali circostanze, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, è incontestabile che, allorché il concorrente del titolare di un marchio che gode di notorietà sceglie quest’ultimo come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, tale uso ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione. In effetti siffatta scelta è idonea a generare una situazione in cui i consumatori, probabilmente numerosi, che effettuano una ricerca su Internet di prodotti o servizi del marchio che gode di notorietà mediante tale parola chiave vedranno apparire sui loro schermi l’annuncio del concorrente considerato.
87 È peraltro incontestabile che, laddove gli utenti di Internet acquistino, dopo aver preso conoscenza dell’annuncio di detto concorrente, i prodotti o i servizi offerti da quest’ultimo invece di quelli del titolare del marchio sui quali verteva inizialmente la loro ricerca, detto concorrente trae un vantaggio concreto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione.
88 È per di più pacifico che, nell’ambito di un servizio di posizionamento, l’inserzionista che sceglie segni identici o simili a marchi altrui non paga, di regola, alcun compenso per tale uso ai titolari di detti marchi.
89 Risulta dalle suddette caratteristiche della scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti a marchi altrui che godono di notorietà che una scelta siffatta, se è «immotivat[a]» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, può essere considerata come un uso attraverso il quale l’inserzionista si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio. Ove ciò avvenga, il vantaggio così ricavato dai terzi va considerato indebito (v., in proposito, sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punto 49).
90 Come la Corte ha già precisato, una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi (sentenza Google France e Google, cit., punti 102 e 103).
91 Per contro, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
92 Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto degli elementi interpretativi che precedono, se i fatti della controversia di cui alla causa principale siano caratterizzati da un uso del segno immotivato che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio INTERFLORA.
93 Risulta da quanto precede che si deve rispondere alla terza questione, lett. b), dichiarando che gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).
94 Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.
95 Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.
Sulle spese
96 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:
- viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
- non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e
- viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
2) Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).
Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.
Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.
venerdì 21 ottobre 2011
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, Sentenza n. 10893 del 19 maggio 2011 [MEDIASET - YAHOO]
Svolgimento del processo
Reti Televisive Italiane s.p.a. - concessionaria per l'esercizio di alcune note emittenti televisive nazionali - ha dedotto la propria qualità di titolare dei diritti di sfruttamento economico di una serie di trasmissioni televisive, sia derivanti da specifici contratti di produzione per alcuni di essi che in quanto diretta produttrice per altri, ivi compresi i diritti connessi ai titoli dei programmi stessi.
Ha contestato alle società convenute Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc., in quanto titolari di una piattaforma telematica (il cd. Portale Yahoo) che consente la eondi visione di contenuti audio/video inviati dagli utenti, l'illecita presenza su detta piattaforma di filmati di proprietà di essa attrice, ammontanti nel complesso ad oltre 200 alla data del 24.4.2009.
In particolare, nella sezione Video del Portale Yahoo! sarebbe possibile eseguire una ricerca di frammenti video del materiale di pertinenza dell'attrice inserendo il titolo di una delle trasmissioni in questione mentre detti filmati risulterebbero associati a molteplici messaggi pubblicitari (link sponsorizzati) tramite l'utilizzazione dei titoli del programmi stessi quali key-words.
Ciò comporterebbe - secondo l'attrice - diverse violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore per ciò che riguarda sia i diritti connessi del produttore di audiovisivi che quelli relativi alla tutela delle emissioni televisive (artt. 78 ter e 79 L.A.), ma anche in relazione al diritto morale ad essa spettante sulle opere in questione - sulla base dei contratti di produzione ed in ragione della sua qualità di produttore - per ciò che riguarda in particolare il diritto di opporsi a deformazioni dell'opera.
A ciò si aggiungono i diritti spettanti .alla stessa attrice sui segni distintivi integrati dai titoli dei programmi in questione (art. 20 C.P.I.). comportamenti di parte convenuta risulterebbero inoltre riconducibili agli illeciti penali previsti dall'art. 171 L.A.
In sostanza, R.T.I. s.p.a. ha contestato alla convenuta la mancata predisposizione di un procedimento di verifica preventiva sui contenuti inviati dagli utenti al fine di evitare di concorrere nelle violazioni innanzi menzionate, scaricando sui singoli utenti tale responsabilità, mentre tale verifica risulterebbe possibile in relazione alla presenza su detti filmati dei segni distintivi di essa attrice.
La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. era stata peraltro diffidata dall'attrice a rimuovere detti filmati, senza che alcuna iniziativa fosse stata a tale proposito adottata dalla stessa, sicché essa - che svolgerebbe, secondo parte attrice un'attività non di mero hosting bensì quella più ampia di content provider - sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti.
Dette comportamento, secondo parte attrice, sarebbe nel suo complesso altresì riconducibile all'illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c., posto che R.T.I. s.p.a. diffonde i medesimi contenuti anche on-line su diversi siti web ad essa facenti capo.
La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice, sostenendo in sostanza di rivestire unicamente unt\ funzione gestoria dell'infrastruttura sulla quale gli utenti inviano i loro materiali video, operando cioè quale mero internet service provider senza alcun obbligo di controllo preventivo su tali contenuti e richiamando i principi in tal senso stabiliti dal D.Lgsvo 70/03.
Ha peraltro contestato preliminarmente la stessa legittimazione attiva di R.T.I. s.p.a. che non avrebbe dato effettiva prova della titolarità dei diritti patrimoniali d'autore sulle trasmissioni da essa menzionate, posto che essa avrebbe dovuto versare in atti tutti i contratti relativi ai programmi televisivi in questione, debitamente sottoscritti da tutte le parti.
Ha contestato altresì la rilevanza della perizia tecnica prodotta dall'attrice attinente alla -presenza dei -brani -dei programmi ivi segnalati, affermando di avere comunque provveduto all'eliminazione di detti contenuti sulla base di tale perizia.
Dopo aver delineato l'effettivo contenuto dei servizi proposti agli utenti per ciò che atteneva specificamente al servizio Yahoo! Video - che prevedeva anche una modalità di segnalazione di eventuali abusi da parte degli utenti - rilevava che R.T.I. s.p.a. aveva invece proceduto nel marzo 2009 ad inviare una diffida del tutto generica in base alla quale sarebbe stato impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell'enorme numero di video inviati quotidianamente dagli utenti,conosciuti effettivamente solo dopo la visione della perizia allegata agli atti di causa sulla base della quale erano stati eliminati i brani contestati.
Ha contestato altresì la stessa sussistenza di prova circa i presupposti per la tutelabilità dei filmati in questione dal diritto d'autore, in relazione ad ipotesi di utilizzazione libera di brani consentita da finalità di critica e di discussione.
-Si -è costituita nel giudizio Yahoo! Ine. con memoria autonoma, deducendo la propria estraneità ai servizi prestati da Yahoo! Italia s.r.l., deputata a svolgere tutte le attività relative e connesse alla gestione della piattaforma italiana del gruppo, limitandosi essa di fatto alla mera fornitura dello spazio fisico per l'archiviazione dei dati di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server senza alcuna possibilità di controllo sui dati stessi.
Deduceva peraltro di non aver nemmeno ricevuto alcuna diffida da parte dell'attrice in relazione ai fatti di causa e richiamava la normativa statunitense quanto alla responsabilità dell'internet Service provider che fornisce un mero servizio di Storage rispetto a contenuti immessi da terzi, peraltro analoga a quella stabilita dal D.Lgsvo 70/03 ove esso si ritenesse in qualche modo ad essa applicabile.
Quanto alla questione della titolarità dei diritti sui programmi televisivi per cui è causa in capo alla società attrice - che, si rammenta, attengono principalmente ai diritti di utilizzazione economica connessi alla qualità di produttore di ciascun programma nonché a quelli sulle emissioni televisive (artt. 78 ter e 79 L.A.) va rilevato in primo luogo che il riferimento in alcuni dei contratti prodotti in atti alla cessione dei diritti di utilizzazione economica degli stessi deve necessariamente'Y_riferito all'intero complesso di tali diritti senza eccezione alcuna - non essendo specificamente prevista dalle parti l'esclusione di una o più delle singole facoltà di utilizzazione economica dell'opera specificamente attribuite al produttore dall'art. 78 ter L.A. - per la durata stabilita dal comma 2 dell'art. 78 ter L.A.
Va altresì rilevato che la tutela apprestata dall'art. 78 ter L.A. in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell'attività nell'ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce, analogamente cioè alla tutela apprestata in favore del produttore di fonogrammi, che appare fondata nel suo elemento costitutivo sull'esercizio di un'attività organizzatìvo-imprenditoriale volta a realizzare la fissazione di una determinata sequenza di suoni su di un supporto materiale.
Sul risultato di tali fissazioni si esercita in maniera analoga il diritto del produttore dei v-i-deogrammi—(art. 78 ter L.A. ) rispetto a quello del produttore di fonogrammi (art. 72 L.A.), quanto all'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico delle fissazioni stesse, anche a prescindere dalla presenza o meno nei videogrammi stessi di un contenuto effettivamente creativo.
Da ciò consegue che l'elemento costitutivo dei diritti del produttore dei videogrammi ex art. 78 ter L.A. è integrato dalla sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso.
Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta in relazione ad alcuni dei contratti versati in atti dall'attrice, appare possibile rilevare - senza necessità di eseguire riferimento specifici all'uno o all'altro specifico programma televisivo - che parte di essi testimoniano l'acquisto dei diritti di sfruttamento da parte del produttore originario, altri invece denotano - sia pure indirettamente, ma in maniera sufficiente rispetto alla qualità delle contestazioni sollevate dalla convenuta - la qualità dell'attrice quale diretta produttrice di alcuni dei programmi, trattandosi in alcuni casi di contratti stipulati con soggetti terzi per la sola produzione esecutiva di alcuni programmi o -di contratti stipulati dalla stessa R.T.I. s.p.a. con singoli autori o conduttori e dunque proprio nell'ambito della sua attività di produttore.
R.T.I. s.p.a. ha dedotto anche la titolarità per i medesimi programmi televisivi dei diritti riconosciuti dall'art. 79 L.A. in favore dei soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica, in quanto essa riveste la qualità di concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro.
Tali diritti - che attengono, in particolare, alla riproduzione diretta ed indiretta, temporanea e permanente, totale e parziale delle emissioni nonché la ritrasmissione delle stesse - sorgono ab origine in capo al soggetto che esercita l'attività organizzativa ed imprenditoriale volta alla distribuzione presso il pubblico di programmi radiofonici o televisivi al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei programmi stessi.
Se parte convenuta non ha contestato il fatto che effettivamente i programmi indicati dall'attrice siano stati oggetto di diffusione al pubblico mediante le emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro facenti capo all'attrice, la conferma della titolarità in capo ad R.T.I. s.p.a. dei diritti di cui all'art. 79 L.A. consegue al fatto che essa è direttamente intervenuta nella fase produttiva dei programmi stessi - acquisendone i diritti o provvedendo alla produzione diretta di alcuni di essi - e che dunque essa effettivamente esercita l'attività imprenditoriale che costituisce il presupposto della titolarità dei diritti richiamati, procedendo alla trasmissione degli stessi tramite le emittenti di cui ha il controllo (così come previsto dall'art. 2, lett. c, Convenzione di Strasburgo 5.5.1989).
Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato il fatto che l'attrice non abbia provveduto al deposito in atti dei filmati oggetto dì causa, facendo discendere da tale circostanza un difetto assoluto di prova che di per sé dovrebbe condurre al rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice.
Deve essere a tale proposito rilevato che R.T.I. s.p.a. tra i documenti depositati insieme al suo atto di citazione ha prodotto alcune relazioni tecniche di parte in cui è stata analizzata la presenza di contenuti di proprietà di parte attrice si--disponibili - s-ul Portale- -Yahoo - facente capo al dominio it.video.yahoo.com alla data del 16.4.2009 (doc. 47 fase. R.T.I.), del 12.3.2010 (doc. 67 fase. R.T.I.), del 16.6.2010 (doc. 67 bis fase. R.T.I.) e del 15.7.2010 (doc. 83 fase. R.T.I.) .
Tale indagine è stata rappresentata in elenchi riassuntivi mediante l'indicazione per ciascun filmato individuato come non proveniente da soggetto autorizzato (che risulta essere unicamente www.mediaset.it) del suo titolo (come presente sul Portale YAHOO.'), del suo specifico URL (che indica l'indirizzo internet ove è disponibile il filmato contestato), il programma di R.T.I. s.p.a. riprodotto nel filmato, il corrispondente ID (identificativo assegnato da Yahoo! Italia s.r.l.), la durata del filmato stesso.
Inoltre risultano riprodotte e stampate le singole schermate di ciascuna pagina web che si riferisce ad ognuno dei filmati individuati.
Ritiene il Collegio che, a fronte di tali specifici elementi forniti sin dal primo atto introduttivo della causa dall'attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta relative alla prova del fatto che sul Portale YAHOO! fossero effettivamente presenti --_i contenu-t-i--se-g-n-alati e che essi corrispondessero alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistevano diritti
dell'attrice devono ritenersi del tutto generiche e prive della necessaria specificità, tanto da doverle ritenere del tutto irrilevanti.
Deve invero rammentarsi che l'art. 167 c.p.c. impone che la parte convenuta debba prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle sue domande nella sua comparsa di costituzione e che anche anteriormente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. per effetto dell'art. 45 L. 69/09 la giurisprudenza aveva ritenuto come non rilevante la contestazione priva della necessaria concretezza e specificità, intendendosi come tale sia una contestazione che opponga al fatto dedotto dall'attore un fatto diverso o logicamente incompatibile sia quella difesa dotata di concretezza in quanto fondata su riferimenti puntuali (v. Cass. 761/02; Cass. 8933/09; Cass 13079/08; Cass. 85/03)
In tale contesto, la valutazione in concreto della serietà della contestazione deve certamente tenere nel debito conto la stessa effettiva possibilità per il convenuto di richiamare ed esporre una difesa in modo dettagliato e specifico, laddove ad esempio egli non abbia la disponibilità del fatto stesso o conoscenza diretta di esso in quanto tali circostanze non possono rientrare nella sfera di attività della parte stessa.
Nel caso di specie non vi è dubbio che parte attrice abbia offerto chiara e specifica indicazione dei filmati oggetto di contestazione, menzionando tra l'altro l'esatto indirizzo telematico corrispondente a ciascuno di essi nonché di quale specifica trasmissione di R.T.I. s.p.a. ognuno di essi costituiva illecita riproduzione di contenuti.
Altrettanto indubbio è che le parti convenute, proprio sulla base di tale specifiche indicazioni, sin dall'inizio della causa erano in perfette condizioni di valutare ciascun filmato e di procedere dunque ad evidenziare contestazioni specifiche sull'effettivo contenuto di essi, posto che detti filmati erano conservati proprio sui server nella loro piena ed assoluta disponibilità e che pertanto - anche in base al principio di vicinanza della prova, particolarmente rilevante ed evidente nel caso di specie - su di esse incombeva un onere di specificazione delle contestazioni particolarmente stringente.
Di fatto Yahoo! Italia s.r.l. si è invece limitata a rilevare la mancata esibizione in giudizio di tutti i filmati, rilievo in sé del tutto incolore ed inidoneo ad integrare effettiva e concreta contestazione sia in relazione all'effettiva presenza di tali filmati sul Portale Yahoo! - peraltro mai negata - che riguardo al contenuto di essi a fronte della chiara e circostanziata allegazione dei fatti svolta da parte attrice a tale proposito mediante la produzione in atti di più consulenze di parte che hanno proceduto all'individuazione ed elencazione del materiale ritenuto indebitamente visionabile sul Portale Yahoo !.
Né di fatto alcun concreto rilievo può essere riconosciuto all'eccezione fondata sulla (possibile) ricorrenza nei materiali contestati delle ipotesi di eccezioni di libera riproducibilità previste dagli artt. 65 e ss. L.A. Non vi è dubbio, infatti, che la sussistenza di una delle ipotesi che potrebbe in astratto rendere non censurabile la riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore debba essere provata dalla parte che eccepisce la legittimità di tale zza.zione dinanzi al -titolare dei diritti su detto materiale, secondo i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova ed in particolare ex art. 2697, comma secondo, c.c.
In base a tali principi sarebbe stato dunque onere di parte convenuta fornire gli elementi necessari al fine di dare prova dell'esistenza dei presupposti del diritto di cronaca e di critica che in astratto potrebbero costituire idonea esimente da responsabilità nei confronti della titolare dei diritti, in primo luogo proprio producendo in atti il filmato in questione la cui visione avrebbe potuto consentire la piena valutazione della sussistenza di tali presupposti, rimasti affermati in via di principio e generale ma non verificati in punto di fatto né riferiti in particolare ad alcuno specifico filmato tra quelli segnalati dall 'attrice.
Se dunque possono ritenersi ammessi sia la tutelabilità di detti programmi televisivi ai sensi degli artt. 78 ter e 79 L.A. e la titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. sugli stessi, che infine la presenza di essi sul Portale Yahoo! in spezzoni comunque tali - in relazione al minutaggio calcolato nella consulenza tecnica di parte attrice da integrare una riproduzione' parziale ma significativa del loro contenuto, deve ora essere affrontato quello che appare il vero punto centrale della controversia e cioè l'esistenza o meno di una responsabilità delle parti convenute in relazione alla diffusione di contenuti audiovideo immessi dagli utenti che integrano violazione dei diritti dell'attrice su detti materiali.
Le disposizioni di legge attinenti alla fattispecie sono ben note alle parti, risultando in particolare specificamente rilevante nella specie l'art. 16 D.Lgsvo 70/03, che dispone la non responsabilità del prestatore di un servìzio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio per le informazioni così memorizzate a condizione che il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione o di fatti e circostanze che rendano manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti e su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni.
Rilevante rispetto al caso di specie appare altresì a norma generale di cui all'art. 17 D.Lgsvo 70/03, che esclude in via generale che il prestatore del servizio sìa assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse, o ad alcun obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Esso è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio ed a fornire a tale autorità, ove richiesto, tutte le informazioni in suo possesso al fine di consentirne 1' identificazione.
Nell'ultimo comma di tale disposizione si afferma la civile responsabilità del prestatore del servizio qualora non sia intervenuto prontamente per impedire l'accesso a contenuti ove ciò sia stato richiesto dalle competenti autorità, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente.
Nel circoscrìvere l'esame della fattispecie all'ipotesi dell'art. 1-6 D.Lgsvo 70/03 - in cui cioè il prestatore di servizi fornisca al destinatario del servizio uno spazio di memoria sui propri server nel quale immettere e memorizzare contenuti (hosting) - va richiamato il tenore della Direttiva 2000/31/CE, di cui il D.Lgsvo 70/03 costituisce recepimento nell'ordinamento interno, che nel suo considerando 42) affermava che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite "riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate". L'evoluzione della rete informatica mondiale sembra, però aver superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio, che all'epoca in cui detta direttiva veniva elaborata delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate sia a livello di gestione dei contenuti che di regolamentazione contrattuale con i destinatari del servizio.
In effetti la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio - ormai del tutto comuni ai soggetti che svolgono attività analoghe - si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire "accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione", finendo nell'individuare (se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura dì prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all' organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti.
Se evidentemente l'associazione ai contenuti immessi dagli utenti - in se stessi privi di rilievo commerciale per gli utenti stessi - di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l'attività del prestatore di servizi risulta in sé ininfluente rispetto alla natura del servizio stesso ed alla posizione del prestatore stesso rispetto ai contenuti forniti dagli utenti, tuttavia le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l'attività del prestatore del servizio ecceda l'ambito del mero servizio di hosting (passivo).
Anche la regolamentazione contrattuale proposta da Yahoo! Italia s.r.l. agli utenti che intendono usufruire del servizio Yahoo! Video per immettere propri contenuti sul Portale Yahoo! fornisce elementi che inducono a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi.
Invero, oltre al diritto concesso dall'utente a Yahoo! Italia s.r.l. sui propri contenuti video immessi di "creare algoritmi degli stessi, modificarli o tradurli in appropriati format multimediali, standard o media in modo da renderli integrabili in Yahoo! Video", la stessa società si riserva il diritto di "utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate, riprodurre in pubblico e visualizzare pubblicamente i Contenuti Video su Yahoo! Video... nonché su siti di terze parti" ed inoltre di "usare i Contenuti Video per attività pubblicitarie, o per promozioni commerciali, incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di visualizzare, rappresentare, riprodurre e distribuire i Contenuti Video su ogni formato media e attraverso qualsiasi canale media" (v. art.4 delle Condizioni integrative per l'utilizzo del servizio Yahoo! Video, in doc. 18 fase. R.T.I.).
Va altresì rilevato che la stessa regolamentazione contrattuale prevede un diritto di manleva in favore di Yahoo! Italia s.r.l. nei confronti dell'utente, .per qualsias i danno derivante dalla pubblicazione dei contenuti video immessi dall'utente stesso (art. 6 delle Condizioni integrative... cit. ) nonché il diritto nei confronti dell'utente di provvedere all'immediata rimozione dei Contenuti Video immessi o di rifiutarne l'inclusione nella lista dei video disponibili ove la società - a sua esclusiva discrezione - rilevasse violazioni dei diritti di Yahoo! o di terzi (art. 7 delle Condizioni integrative... cit.).
A tale proposito va altresì rilevato - come segnalato dalla stessa convenuta - che Yahoo! Italia s.r.l. ha predisposto un servizio, visibile come link sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immésso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso (v. doc. 23 fase. R.T.I.).
Anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta Yahoo! Italia s.r.l. pare confermare che essa, assumendosi direttamente un autonomo onere di controllo - sia pure successivo all'immissione dei contenuti - sulla liceità del -mate-r-iale -pubblicato, si ponga su di un piano diverso da quello del semplice fornitore di hosting, che sarebbe tenuto alla rimozione del contenuto solo dietro ordine dell'autorità in base all'art. 16 D.Lgsvo 70/03.
Va altresì segnalato che Yahoo! Italia s.r.l. oltre a predisporre un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti ricercati tramite parole-chiave - presenta come servizio aggiuntivo anche i cd. "video correlati", consistente nella visualizzazione - non ricercata dal visitatore, ma ad esso offerta in via automatica di altri video che risultano appunto correlati a quello specificamente prescelto dall'utente, quale ulteriore e specifica attività di indicizzazione dei contenuti video che di fatto determina una selezione dei contenuti e ne amplifica ulteriormente le possibilità di diffusione e di visibilità.
Tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo! Italia s.r.l quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi anche così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità - il diritto di "riprodurre/ modi ficare/ remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate" da contenuti video immessi dagli utenti - evidentemente costituito in un data-base all'interno del quale si svolgono ricerche mediante appositi softwares - e ne arricchisce e completa la fruizione, tanto da poter ritenere l'attività del prestatore del servizio - ancorché eseguita mediante l'ausilio di softwares - come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante la prestazione di servizi ulteriori ed eventualmente elaborati in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un servizio che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio più complessivo prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomìa.
Se, dunque, a parere del Collegio tale particolare figura di prestatore di servizi si pone ben al di là della mera fornitura all'utente dì uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve altresì concludersi per 1'inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall'art. 16 D.Lgsvo 70/03 che la stessa Direttiva 2000/31/CE configurava tra le "deroghe" e "limitazioni" alle ordinarie forme di responsabilità (v. considerando da 42 a 46 della cit. Direttiva; v. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 23.3.2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C- 238/08) in favore di una valutazione della condotta di Yahoo! Italia s.r.l. secondo le comuni regole di responsabilità civile.
A tale proposito deve peraltro confermarsi, a parere del Collegio, l'impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca hosting attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la (attuale) complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe anche in relazione ai possibili conflitti di forme di controllo automatico - che sembrano le sole apparentemente attuabili a fronte della mole dì materiale da esaminare - con forme di libera manifestazione del pensiero o di utilizzazione di contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali possa fondatamente richiamarsi una delle ipotesi di utilizzazione libera.
Ciò posto, deve tuttavia essere tu-tHra-vì-a attribuito in tale contesto opportuno rilievo alla ricezione di atto di diffida o comunque di informazioni proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti diffusi quanto alla possibile insorgenza della responsabilità anche di tale particolare figura di prestatore di servizi.
Premesso che^ anche per i soggetti rientranti nel campo delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'art. 16 ed in generale dall'art. 17 D.Lgsvo 70/03^ l'informazione sulla presenza di diritti di terzi determina 1'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria od amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito - quale l'obbligo di informazione dell'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 17, tenuto conto in particolare della possibile integrazione anche di fattispecie di rilievo penale (per ciò che riguarda diritto d'autore rilevano gli artt. 171 e ss. L.A.) - deve ritenersi che nel caso di specie la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d'autore eseguita da R.T.I. s.p.a. con la diffica del 17.3.2009 (doc. 28 fase. R.T.I.) sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. - quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati nonché dalle successive segnalazioni eseguite in corso di causa mediante il deposito di ulteriori perizie tecniche - quanto all'indebita riproduzione dei contenuti in Yahoo! Video ad essa facente capo, ancorché autonomamente immessi da utenti e limitatamente ad essi.
Deve escludersi che - come sostenuto dalla difesa di Yahoo! Italia s.r.l. - detta diffida fosse inidonea a determinare l'effettiva attivazione della convenuta in quanto in essa non erano indicati specificamente i singoli contenuti ritenuti illeciti.
Invero la diffida in questione indicava i sìngoli programmi televisivi dai quali erano tratti i video cen-testati (in particolare le trasmissioni Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig), trasmissioni peraltro di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomeno la fondata titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 79 L.A., essendo state dette trasmissioni tutte trasmesse solo da emittenti facenti capo all' attrice.
Se la documentazione in atti non dimostra che a detta diffida sia stato fornito alcun effettivo e fattuale riscontro quanto alla immediata rimozione dei contenuti in questione - al di là dello scambio di comunicazioni tra le parti documentato da Yahoo! Italia s.r.l. - va peraltro rilevato che la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori di Yahoo! Video per la ricerca di contenuti tramite le parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni.
risultati sarebbero stati verosimilmente gli stessi di quelli proposti dall'attrice -con le sue consulenze tecniche - che non hanno comportato l'esame analitico di tutto il materiale video custodito nei server delle convenute, ma il semplice utilizzo del motore di ricerca da essa fornito a tutti gli utenti (v. docc. 47, 67, 67 bis, 83 fase. R.T.I.) - e pertanto nessuna impossibilità tecnica o di fatto avrebbe impedito alla convenuta di mantenere un comportamento rispettoso dei diritti spettanti all'attrice, anche per la tutela dei quali peraltro la stessa Yahoo ! Italia s.r.l. aveva autonomamente predisposto un apposito servizio di segnalazione abusi, come innanzi riferito, che segnalava un impegno - non rispettato - alla verifica della legittimità dei contenuti immessi autonomamente dagli utenti.
Ritiene il Collegio che l'ambito dì effettiva rilevanza del comportamento di parte convenuta debba essere delimitato alla sussistenza delle violazioni ai diritti di R.T.I. s.p.a. sui contenuti diffusi indebitamente in relazione alla normativa in tema di diritto d'autore, con specifico riferimento alle violazioni dei diritti ad essa spettanti in relazione agli artt. 78 ter e 79 L.A., già innanzi menzionati.
Non ritien invero r fondata il Collegio l'allegazione relativa alla titolarità anche del diritto morale d'autore in capo all'attrice relativamente ai programmi televisivi in questione. In tale prospettiva tale tutela pare doversi riservare da un lato all'autore del format del programma stesso - ove esso sia effettivamente individuabile come tale, possedendo i requisiti che ne consentono la tutela (Cass. 3817/10) - e dall'altr© ai singoli soggetti partecipanti a vario titolo al programma in relazione ai loro rispettivi contributi.
Quanto alla dedotta violazione dei diritti dell'attrice sui marchi da essa registrati deve rilevarsi che in effetti non può rinvenirsi un uso di detti marchi specificamente riconducibile ad essa convenuta (v. in proposito le valutazioni espresse da Corte di Giustizia CE, sentenza 23.3.2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C-238/08, punti da 55 a 57).
Né pare altresì sussistente un autonomo spazio per la configurazione dell'ipotesi dì concorrenza sleale dedotta da parte attrice, risultando essa del tutto assorbita dalla violazione alla normativa di diritto d'autore innanzi a certata e non risultando ulteriori e specifici profili estranei a dette violazioni che possano essere apprezzati ed evidenziati nella prospettiva dell'illecito concorrenziale.
Ritiene il Collegio che dall'esame degli atti di causa debba ritenersi la sola responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. negli illeciti innanzi dedotti.
In effetti il ruolo svolto da Yahoo! Ine. nella vicenda non pare in sé esorbitare dalla mera fornitura del servizio di Storage dei dati propri di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server, senza alcun ulteriore intervento su detto materiale.
Ciò si desume dal complesso della regolamentazione contrattuale dei servizi innanzi esaminati riconducibili alla sola Yahoo! Italia s.r.l. mentre deve rilevarsi che l'attrice non ha mai rivolto alcuna diffida nei confronti della stessa Yahoo! Inc.
A tale convenuta appare dunque applicabile lo speciale regime di esenzione proprio degli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03 e dunque va dichiarato il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da parte dell'attrice.
Quanto alle spese del „giudizio tra detta convenuta e parte attrice, la particolarità della controversia ed i variegati esiti della giurisprudenza ne giustifica l'integrale compensazione tra di esse.
Devono dunque essere adottati nei confronti della sola Yahoo! Italia s.r.l. i provvedimenti richiesti in relazione alle previsioni di cui all'art. 156 L.A. in relazione all'ulteriore diffusione di contenuti relativi alle trasmissioni televisive menzionate nella diffida trasmessa da R.T.I. s.p.a. in data 17.3.2009.
Quanto alla determinazione della misura del risarcimento del danno la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso in relazione ai mezzi istruttori richiesti dalle parti.
La liquidazione delle spese del giudizio tra le parti rimaste in causa deve essere rinviata alla sentenza che provvederà all'integrale decisione su tutte le residue domande.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attrice R.T.I. s.p.a. e la convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. e definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra la stessa attrice e la convenuta YAHOO! Inc.: 1) in parziale accoglimento delle domande svolte da R.T.I. s.p.a. nei confronti di YAHOO! ITALIA s.r.l. con atto di citazione notìficato in data 3.11.2009, accertato che la diffusione da parte della convenuta su Yahoo! Video del Portale Yahoo! di brani di filmati tratti dai programmi televisivi rispettivamente denominati Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig - così come indicati specificamente nei docc. 47, 67 67 bis, 83 di parte attrice - costituisce violazione dei diritti di parte attrice di cui agli artt. 78 ter e 79 L.A., ne inibisce alla convenuta l'ulteriore diffusione, fissando a titolo di penale per ogni violazione di tale inibitoria la somma di € 250,00 per ogni audiovideo non rimosso o disabilitato e per ogni giorno di ulteriore indebita permanenza in Yahoo! Video del Portale Yahoo ! ;
2) respinge tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta YAHOO! Inc., dichiarando le relative spese processuali interamente compensate tra dette parti;
-3-}-- rimette . la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza in relazione alla determinazione del risarcimento del danno.
Così deciso in Milano, nella camera di consigi
del 19 maggio 2011
Cassazione Civile, Sezione IX, Ordinanza Tribunale di Roma dell'11 luglio 2011 [Yahoo - About Elly]
Svolgimento del processo
rilevato che con ricorso depositato il 13/10/2010 la società P.F.A. Films S.r.l. ha ' richiesto che in via d'urgenza il tribunale voglia: "I) ordinare a Google Italia S.r.l. (...); Yahoo Italia S.r.l. Msn (Microsoft S.r.l), direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - la immediata rimozione dai propri servers, la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "About Elly"; 2) inibire alle convenute - in persona dei rispettivi legalirappresentanti - direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - il proseguimento della violazione dei diritti connessi alici utilizzazione ed allo sfruttamento economico del film "AboiU Elly", perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo (quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici "links " e dei files audiovisivi aventi ad oggetto sequenze di ':Jimmagini in movimento del film in questione); 3) determinare una somma - in misura inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia - ogni minuto o fèe inferiore/superiore) frazione di esso - di diffusione (diretta o indiretta) dei contenuti audiovisivi afferenti il film "About Elly " successivamente constatata (anche nominando un C.T. d'ufficio per il monitoraggio quotidiano, per tutta la durata di validità dei diritti di distribuzione di P.F.A. Films S.r.l., dei siti di riferimento Google, Yahoo, Msn ed una somma non inferiore ad etiro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla notifica in forma esecutiva dello stesso; 4) ordinare che il dispositivo dell'emanando provvedimento venga pubblicato, a spese delle convenute ed a cura della soc. P.F.A. Films S.r.l., sidla prima pagina cartacea e sulla "homepage" dei seguenti quotidiani: "U Sole 24 Ore ", "Il Corriere della Sera ", "La Repubblica ", "Il Giornale ", "Financial Times" e "The New York Times" nonché sulla pagina principale (homepage) dei siti Google, Yahoo, Msn (...)";
che a sostegno del ricorso la società P.F.A. Films s.r.l. ha dedotto le seguenti circostanze: 1) in base a contratto di distribuzione del 25/11/2009 la ricorrente è titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica dal titolo "About Ellis" che ha ricevuto un notevole successo di critica e di pubblico; 2) la società ricorrente ha recentemente appreso che mediante l'utilizzo dei principali motori di ricerca "Yahoo", "Google"Libero"Virgilio", "MSN" e "Tiscali" viene diffusa la visione di video tratti dal film "About Elly", in modalità integrale o parziale, in ogni caso comprendente le sequenze più significative del film; 3) in particolare, mediante semplici ricerche effettuate utilizzando le parole chiave "About Elly", vengono visualizzati centinaia di siti che consentono la visione in "streaming" o in "downloading /peer to peer" dell'intero
film o di sequenze significative dello stesso, in violazione dei diritti di sfruttamento dei quali è titolare la società ricorrente; 4) benché formalmente diffidati da P.F.A. Films s.r.l. a provvedere alla rimozione dai propri servers di tutti i contenuti riproducenti il film "About Elly", i titolari dei motori di ricerca sopra indicati non hanno adottato alcuna misura volta a contrastare il fenomeno denunciato;
che nell'ambito della prima fase del procedimento cautelare le società Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. hanno resistito alla pretesa avanzata da P.F.A. Films s.r.l. con memorie rispettivamente depositate il 25/11/2010 nelle quali hanno contestato i presupposti dell'invocata tutela;
che con ordinanza depositata il 22/3/2011 il giudice designato dal presidente del tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha inibito a Yahoo Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico di P.F.A. Films s.r.l. sul film "About Elly ' mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film; con la medesima ordinanza sono state viceversa respinte le domande della parte ricorrente nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l. e la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. è stata condannata a rimborsare alle stesse le spese lite, mentre è stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra la società ricorrente e Yahoo Italia s.r.l.;
che con reclamo depositato il 29/3/2011, notificato a Yahoo Italia s.r.l.. Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. il 19/4/2011, P.F.A. Films s.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento del 22/3/2011 nella parte in cui ha respinto le richieste di pubblicazione del provvedimento cautelare, di condanna della società Yahoo Italia s.r.l. al rimborso delle spese del procedimento cautelare e di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la P.F.A. Films s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.;
che d'altra parte con separato reclamo depositato il 18/4/2011 e notificato a P.F.A. Films s.r.l. il 9/5/2011 Yahoo Italia s.r.l. ha chiesto la revoca del provvedimento del 22/3/2011, insistendo per l'integrale rigetto delle istanze avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare;
che nell'ambito del procedimento di reclamo si sono costituite tutte le parti resistenti, con separate memorie rispettivamente depositate il 10 ed il 12/5/2011;
che all'udienza collegiale del 13/5/2011 il tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti di reclamo, in considerazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva;
ritenuto in via preliminare che l'ordinanza impugnata - con motivazione ineccepibile dalla quale non vi è motivo per discostarsi - ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva delle società resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.; tale affermazione
discende dalla riconosciuta carenza di alcuna attività di fornitura o gestione dei servizi ed. di web search, direttamente gestiti da altre società aventi sede all'estero e soggettività giuridica affatto diversa;
che d'altra parte risulta provato dalle dichiarazioni della stessa P.F.A. Films s.r.l. che la consapevolezza di tali circostanze in capo alla società ricorrente era precedente alla instaurazione del procedimento cautelare nell'ottobre 2010 (v. affermazioni a pag. 5 del reclamo P.F.A. Films s.r.l.); d'altra parte è significativa - su questo specifico punto - la contraddizione nella quale è caduta la stessa P.F.A. Films s.r.l. laddove afferma, a pag. 5 del proprio reclamo, di non avere mai svolto domande giudiziali nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l., "quali omologhe italiane delle società di diritto straniero (...) che gestiscono i rispettivi motori di ricerca, nella consapevolezza che tale notificazione avrebbe comunque sortito l'effetto di porre le società responsabili del sito nella effettiva conoscenza della pendenza del giudizio, ma senza dovere soggiacere alla procedura (lunga e articolata) prevista per la notifica all'estero" (reclamo P.F.A. Films s.r.l., pag. 5); viceversa le domande nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. risultano puntualmente ed espressamente avanzate nelle premesse e nelle conclusioni del ricorso introduttivo depositato il 13/10/2010;
che pertanto con riferimento alle domande avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare il giudice designato ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti resistenti;
che pertanto il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l.e di Google Italia s.r.l. è infondato e deve essere respinto;
ritenuto inoltre che sono pienamente condivisibili le puntuali argomentazioni svolte dal giudice della prima fase del procedimento cautelare con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare, avuto particolare riguardo al pericolo nel ritardo, al rilievo del danno anche solo potenziale e alla straordinaria potenzialità diffusiva dell'illecito denunciato;
ritenuto inoltre, quanto alla posizione di Yahoo Italia s.r.l., che a sostegno della pretesa avanzata in sede cautelare la ricorrente denuncia la violazione dei propri diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly", violazione realizzata mediante attività di streaming o downloading da parte degli utenti della rete telematica internet; in particolare P.F.A. Films s.r.l. addebita a Yahoo Italia s.r.l., quale gestore dell'omonimo motore di ricerca, la condotta consistente nell'agevolazione della violazione mediante la messa a disposizione e l'indicizzazione - come risultati ed. naturali della ricerca effettuata con le parole chiave 'About Elly" - dei siti che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione; la responsabilità addebitata dalla ricorrente all'internet service provider ("ISP") viene quindi qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa dai destinatari del servizio di connettività on line fornito da Yahoo Italia s.r.l.; secondo la prospettazione di P.F.A. Films s.r.l., tale concorso discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da parte del provider a fronte delle denunciate violazioni e della diffida stragiudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); in altri termini la P.F.A. Films s.r.l. lamenta che il provider - pur essendo informato dell'esistenza delle condotte illecite denunciate - ha omesso di attivarsi per la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica da parte dei destinatari dei servizi;
rilevato che a questo riguardo P.F.A. Films s.r.l. richiama in primo luogo la disciplina di cui all'art. 156 della 1. 633/1941 (d'ora in avanti "fa.") che prevede il diritto del titolare di un diritto di utilizzazione economica di un'opera protetta ai sensi della La., di agire in giudizio al fine di impedire la continuazione di una violazione già avvenuta sia da parte, dell'autore della violazione, che da parte di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione; peraltro, come correttamente individuato nell'ordinanzaimpugnata, la disciplina di riferimento in ordine all'attività del prestatore di servizi nella società dell'informazione è contenuta nel d.lgs. 9/4/2003, n. 70 ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"); che l'ipotesi del possibile contrasto tra la disciplina del d.lgs. 9/4/2003, n. 70 e quella successivamente introdotta dalla direttiva 2004/48/CE del 29/4/2004 (ed. direttiva "enforcement") sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d.lgs. 16/3/2006 n. 140) è espressamente risolta dall'art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva 2004/48/CE la qualer lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare; pertanto la direttiva "enforcement", introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16/3/2006 n. 140, deve essere applicata nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 9/4/2003, n. 70; che pertanto la direttiva 2004/48/CE, della quale il decreto legislativo 16/3/2006 n. 140 costituisce attuazione, nella consapevolezza delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art. 1 - intitolato "Finalità" -del d.lgs. 9/4/2003 n. 70); che nel d.lgs. 9/4/2003 n. 70 il principio generale che informa la responsabilità del fornitore dei servizi della società dell'informazione è contenuto all'art. 17 (intitolato 'Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"), il quale stabilisce che: "Z Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad ì.m obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. II. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le nformazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite."; va inoltre rilevato che le disposizioni in esame hanno superato indenni l'intervento di modifica realizzato dal d.l. 22/3/2004 n. 72 convertito in 1. 21/5/2004 n. 128, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (v. in particolare art. 1, VI còmma); che la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente §"' volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non ' legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica''', pubblicato sul sito vvww.agcom.it il 12/2/2010; v. in particolare pag. 18); che la clausola di salvezza posta a beneficio degli ISP 'fornitori di connettività alle reti" fa salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17, dai quali si ricava un sostanziale esonero di responsabilità per i contenuti veicolati dai ed. intermediari di servizi della società dell'informazione, ossia i soggetti che si limitano ad offrire l'accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto (mere condilit) delle informazioni fomite da soggetti terzi (i ed. destinatari del servizio"), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o permanente (hosting) delle informazioni fornite dal ucontentproviderpurché essi restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi;
ritenuto quindi che nell'ambito di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in concreto addebitate dalla P.F.A. Films s.r.l. a Yahoo Italia S.r.l. con riferimento al provvedimento di inibitoria in sede cautelare; in particolare gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/03, dopo avere sancito la limitazione di responsabilità dei prestatori di servizi di connettività, lasciano comunque impregiudicata, all'ultimo comma, la possibilità per le autorità giudiziaria e amministrativa avente funzioni di vigilanza, di "esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore (...) impedisca o ponga fine alle violazione commesse"; tali disposizioni contengono quindi la previsione di un intervento giudiziale volto al fine di esigere, anche in via d'urgenza, che il provider, nell'esercizio delle proprie attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, eventualmente obbligando gli operatori di rimuovere i contenuti "illeciti" dalla disponibilità degli utenti di un determinato sito internet, così da prevenirne forme di fruizione successiva in violazione del diritto d'autore (v. in tal senso la relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, sopra citata);
che peraltro, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. aveva l'onere di fornire la prova, oltre che della titolarità del proprio diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, della violazione di tale diritto commessa attraverso la messa a disposizione di contenuti web da parte di terzi che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione;
che viceversa nel caso in esame P.F.A. Films s.r.l. si è limitata a denunciare la messa a disposizione non autorizzata di contenuti web che riproducono l'opera cinematografica di cui si afferma titolare, senza fornire alcuna indicazione che consenta di valutare la sussistenza e l'entità delle violazioni lamentate; in particolare la P.F.A. Films s.r.l., sia nella fase stragiudiziale precedente l'instaurazione del presente procedimento cautelare, sia nella prima fase del procedimento, sia nella presente fase di reclamo ha del tutto omesso qualsiasi indicazione circa i links in relazione ai quali viene richiesta l'inibitoria;
che in particolare la P.F.A. Films s.r.l., in violazione dei propri oneri di allegazione e di prova, si è limitata ad una denuncia assolutamente generica della presenza in rete di contenuti immessi da terzi, riproducenti l'opera di cui si afferma titolare; sia nella diffida stragiudiziale, che nel ricorso nella prima fase del procedimento cautelare, che nel reclamo la P.F.A. Films s.r.l. ha individuato i contenuti illeciti dei quali richiede la rimozione come "materiale riferìbile al film "About Elly"; ovvero "siti internet, aggiornati con continuità, che consentono la visione in streaming o il downloading / peer to peer in maniera illegittima di parti o sequenze significative del film '' (v. pag. 2 del ricorso), ovvero come "tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "About Elly'' v. conclusioni a pag. 19 del ricorso;
che viceversa la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione;
che tale necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione che impone a chiunque chiede la tutela giudiziale di un proprio diritto che si afferma leso di indicare le concrete circostanze nelle quali sarebbe avvenuta tale lesione; in secondo luogo l'applicazione in sede cautelare della disciplina di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 postula la verifica giudiziale delle "violazioni commesse" delle quali si chiede l'inibitoria ed è evidente che nessuna verifica giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni; è pertanto preciso onere delia ricorrente P.F.A. Films s.r.l. indicare le violazioni commesse e quindi fornirne la prova nel processo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento cautelare invocato è destinato a produrre effetti nei confronti di una pluralità (allo stato indefinita) di soggetti rimasti del tutto estranei al presente procedimento cautelare, ciò che impone una verifica rigorosa e puntuale dei presupposti dell'inibitoria;
che a questo riguardo deve essere valorizzata la circostanza che dalla documentazione acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa P.F.A. Films s.r.l. è titolare solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly" e solo per alcuni territori (v. doc. I di parte ricorrente) con la conseguenza che tali diritti possono legittimamente essere esercitati da terzi anche attraverso le reti telematiche e che pertanto - nella indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti web riproducenti immagini del film "About Elly" - è necessario distinguere quelli provenienti da soggetti legittimati da quelli abusivi;
che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la P.F.A. Films s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria;
che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una >/r valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso;
che sin da epoca antecedente all'instaurazione del procedimento cautelare, tale onere di allegazione era stato puntualmente e tempestivamente contestato a P.F.A. Films s.r.l. dai destinatari della diffida giudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); né d'altra parte P.F.A. Films s.r.l. ha ritenuto di dare riscontro a tale specifica richiesta, limitandosi a proporre in sede cautelare le medesime istanze già prospettate nella diffida, affette dalla medesima insuperabile genericità; né d'altra parte la lettura della relazione tecnica depositata dalla P.F.A. Films s.r.l. nel corso della prima fase del procedimento cautelare permette di rilevare elementi degni di effettivo rilievo al fine di poter ritenere integrata una valida ed efficace allegazione delle violazioni delle quali si chiede l'inibitoria (v. doc. B depositato da P.F.A. Films s.r.l. unitamente alla memoria del 20/12/2010);
che in definitiva non è stata fornita alcuna prova della effettiva presenza dei contenuti ritenuti illeciti e della corrispondenza degli stessi alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistono i diritti dell'attrice;
che pertanto va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti cautelari, invocati da P.F.A. Films s.r.l.; conseguentemente, in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., l'ordinanza del 22/3/2011 deve essere in definitiva revocata e tutte le istanze avanzate da F.F.A. Films s.r.l. in sede cautelare devono essere respinte;
che in considerazione della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della controversia e della mancanza di univoco orientamento giurisprudenziale sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione - nei rapporti tra P.F.A. Films s.r.l. e Yahoo Italia s.r.l. - dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute;
che viceversa - in applicazione del principio della soccombenza P.F.A. Films s.r.l. - è tenuta a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. le spese processuali sostenute anche per la fase di reclamo del presente del procedimento cautelare;
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;
• rigetta il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma; in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., revoca l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da P.F.A. Films s.r.l. il 13/10/2010 nei confronti di Yahoo Italia s.r.l.;
• condanna P.F.A. Films s.r.l. a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a X Microsoft s.r.l. le spese sostenute per entrambe le fasi del procedimento,
spese che si liquidano per ciascuna delle parti resistenti nella misura di € 2.800 per ciascuna delle fasi del procedimento, di cui € 210 per esborsi ed € 810 per competenze procuratorie, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge; ® dispone la compensazione tra Yahoo Italia s.r.l. e P.F.A. Films s.r.l. dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute per il presente procedimento di reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della nona sezione civile del tribunale di Roma
che a sostegno del ricorso la società P.F.A. Films s.r.l. ha dedotto le seguenti circostanze: 1) in base a contratto di distribuzione del 25/11/2009 la ricorrente è titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica dal titolo "About Ellis" che ha ricevuto un notevole successo di critica e di pubblico; 2) la società ricorrente ha recentemente appreso che mediante l'utilizzo dei principali motori di ricerca "Yahoo", "Google"Libero"Virgilio", "MSN" e "Tiscali" viene diffusa la visione di video tratti dal film "About Elly", in modalità integrale o parziale, in ogni caso comprendente le sequenze più significative del film; 3) in particolare, mediante semplici ricerche effettuate utilizzando le parole chiave "About Elly", vengono visualizzati centinaia di siti che consentono la visione in "streaming" o in "downloading /peer to peer" dell'intero
film o di sequenze significative dello stesso, in violazione dei diritti di sfruttamento dei quali è titolare la società ricorrente; 4) benché formalmente diffidati da P.F.A. Films s.r.l. a provvedere alla rimozione dai propri servers di tutti i contenuti riproducenti il film "About Elly", i titolari dei motori di ricerca sopra indicati non hanno adottato alcuna misura volta a contrastare il fenomeno denunciato;
che nell'ambito della prima fase del procedimento cautelare le società Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. hanno resistito alla pretesa avanzata da P.F.A. Films s.r.l. con memorie rispettivamente depositate il 25/11/2010 nelle quali hanno contestato i presupposti dell'invocata tutela;
che con ordinanza depositata il 22/3/2011 il giudice designato dal presidente del tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha inibito a Yahoo Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico di P.F.A. Films s.r.l. sul film "About Elly ' mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film; con la medesima ordinanza sono state viceversa respinte le domande della parte ricorrente nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l. e la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. è stata condannata a rimborsare alle stesse le spese lite, mentre è stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra la società ricorrente e Yahoo Italia s.r.l.;
che con reclamo depositato il 29/3/2011, notificato a Yahoo Italia s.r.l.. Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. il 19/4/2011, P.F.A. Films s.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento del 22/3/2011 nella parte in cui ha respinto le richieste di pubblicazione del provvedimento cautelare, di condanna della società Yahoo Italia s.r.l. al rimborso delle spese del procedimento cautelare e di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la P.F.A. Films s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.;
che d'altra parte con separato reclamo depositato il 18/4/2011 e notificato a P.F.A. Films s.r.l. il 9/5/2011 Yahoo Italia s.r.l. ha chiesto la revoca del provvedimento del 22/3/2011, insistendo per l'integrale rigetto delle istanze avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare;
che nell'ambito del procedimento di reclamo si sono costituite tutte le parti resistenti, con separate memorie rispettivamente depositate il 10 ed il 12/5/2011;
che all'udienza collegiale del 13/5/2011 il tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti di reclamo, in considerazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva;
ritenuto in via preliminare che l'ordinanza impugnata - con motivazione ineccepibile dalla quale non vi è motivo per discostarsi - ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva delle società resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.; tale affermazione
discende dalla riconosciuta carenza di alcuna attività di fornitura o gestione dei servizi ed. di web search, direttamente gestiti da altre società aventi sede all'estero e soggettività giuridica affatto diversa;
che d'altra parte risulta provato dalle dichiarazioni della stessa P.F.A. Films s.r.l. che la consapevolezza di tali circostanze in capo alla società ricorrente era precedente alla instaurazione del procedimento cautelare nell'ottobre 2010 (v. affermazioni a pag. 5 del reclamo P.F.A. Films s.r.l.); d'altra parte è significativa - su questo specifico punto - la contraddizione nella quale è caduta la stessa P.F.A. Films s.r.l. laddove afferma, a pag. 5 del proprio reclamo, di non avere mai svolto domande giudiziali nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l., "quali omologhe italiane delle società di diritto straniero (...) che gestiscono i rispettivi motori di ricerca, nella consapevolezza che tale notificazione avrebbe comunque sortito l'effetto di porre le società responsabili del sito nella effettiva conoscenza della pendenza del giudizio, ma senza dovere soggiacere alla procedura (lunga e articolata) prevista per la notifica all'estero" (reclamo P.F.A. Films s.r.l., pag. 5); viceversa le domande nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. risultano puntualmente ed espressamente avanzate nelle premesse e nelle conclusioni del ricorso introduttivo depositato il 13/10/2010;
che pertanto con riferimento alle domande avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare il giudice designato ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti resistenti;
che pertanto il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l.e di Google Italia s.r.l. è infondato e deve essere respinto;
ritenuto inoltre che sono pienamente condivisibili le puntuali argomentazioni svolte dal giudice della prima fase del procedimento cautelare con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare, avuto particolare riguardo al pericolo nel ritardo, al rilievo del danno anche solo potenziale e alla straordinaria potenzialità diffusiva dell'illecito denunciato;
ritenuto inoltre, quanto alla posizione di Yahoo Italia s.r.l., che a sostegno della pretesa avanzata in sede cautelare la ricorrente denuncia la violazione dei propri diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly", violazione realizzata mediante attività di streaming o downloading da parte degli utenti della rete telematica internet; in particolare P.F.A. Films s.r.l. addebita a Yahoo Italia s.r.l., quale gestore dell'omonimo motore di ricerca, la condotta consistente nell'agevolazione della violazione mediante la messa a disposizione e l'indicizzazione - come risultati ed. naturali della ricerca effettuata con le parole chiave 'About Elly" - dei siti che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione; la responsabilità addebitata dalla ricorrente all'internet service provider ("ISP") viene quindi qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa dai destinatari del servizio di connettività on line fornito da Yahoo Italia s.r.l.; secondo la prospettazione di P.F.A. Films s.r.l., tale concorso discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da parte del provider a fronte delle denunciate violazioni e della diffida stragiudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); in altri termini la P.F.A. Films s.r.l. lamenta che il provider - pur essendo informato dell'esistenza delle condotte illecite denunciate - ha omesso di attivarsi per la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica da parte dei destinatari dei servizi;
rilevato che a questo riguardo P.F.A. Films s.r.l. richiama in primo luogo la disciplina di cui all'art. 156 della 1. 633/1941 (d'ora in avanti "fa.") che prevede il diritto del titolare di un diritto di utilizzazione economica di un'opera protetta ai sensi della La., di agire in giudizio al fine di impedire la continuazione di una violazione già avvenuta sia da parte, dell'autore della violazione, che da parte di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione; peraltro, come correttamente individuato nell'ordinanzaimpugnata, la disciplina di riferimento in ordine all'attività del prestatore di servizi nella società dell'informazione è contenuta nel d.lgs. 9/4/2003, n. 70 ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"); che l'ipotesi del possibile contrasto tra la disciplina del d.lgs. 9/4/2003, n. 70 e quella successivamente introdotta dalla direttiva 2004/48/CE del 29/4/2004 (ed. direttiva "enforcement") sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d.lgs. 16/3/2006 n. 140) è espressamente risolta dall'art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva 2004/48/CE la qualer lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare; pertanto la direttiva "enforcement", introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16/3/2006 n. 140, deve essere applicata nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 9/4/2003, n. 70; che pertanto la direttiva 2004/48/CE, della quale il decreto legislativo 16/3/2006 n. 140 costituisce attuazione, nella consapevolezza delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art. 1 - intitolato "Finalità" -del d.lgs. 9/4/2003 n. 70); che nel d.lgs. 9/4/2003 n. 70 il principio generale che informa la responsabilità del fornitore dei servizi della società dell'informazione è contenuto all'art. 17 (intitolato 'Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"), il quale stabilisce che: "Z Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad ì.m obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. II. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le nformazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite."; va inoltre rilevato che le disposizioni in esame hanno superato indenni l'intervento di modifica realizzato dal d.l. 22/3/2004 n. 72 convertito in 1. 21/5/2004 n. 128, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (v. in particolare art. 1, VI còmma); che la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente §"' volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non ' legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica''', pubblicato sul sito vvww.agcom.it il 12/2/2010; v. in particolare pag. 18); che la clausola di salvezza posta a beneficio degli ISP 'fornitori di connettività alle reti" fa salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17, dai quali si ricava un sostanziale esonero di responsabilità per i contenuti veicolati dai ed. intermediari di servizi della società dell'informazione, ossia i soggetti che si limitano ad offrire l'accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto (mere condilit) delle informazioni fomite da soggetti terzi (i ed. destinatari del servizio"), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o permanente (hosting) delle informazioni fornite dal ucontentproviderpurché essi restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi;
ritenuto quindi che nell'ambito di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in concreto addebitate dalla P.F.A. Films s.r.l. a Yahoo Italia S.r.l. con riferimento al provvedimento di inibitoria in sede cautelare; in particolare gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/03, dopo avere sancito la limitazione di responsabilità dei prestatori di servizi di connettività, lasciano comunque impregiudicata, all'ultimo comma, la possibilità per le autorità giudiziaria e amministrativa avente funzioni di vigilanza, di "esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore (...) impedisca o ponga fine alle violazione commesse"; tali disposizioni contengono quindi la previsione di un intervento giudiziale volto al fine di esigere, anche in via d'urgenza, che il provider, nell'esercizio delle proprie attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, eventualmente obbligando gli operatori di rimuovere i contenuti "illeciti" dalla disponibilità degli utenti di un determinato sito internet, così da prevenirne forme di fruizione successiva in violazione del diritto d'autore (v. in tal senso la relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, sopra citata);
che peraltro, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. aveva l'onere di fornire la prova, oltre che della titolarità del proprio diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, della violazione di tale diritto commessa attraverso la messa a disposizione di contenuti web da parte di terzi che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione;
che viceversa nel caso in esame P.F.A. Films s.r.l. si è limitata a denunciare la messa a disposizione non autorizzata di contenuti web che riproducono l'opera cinematografica di cui si afferma titolare, senza fornire alcuna indicazione che consenta di valutare la sussistenza e l'entità delle violazioni lamentate; in particolare la P.F.A. Films s.r.l., sia nella fase stragiudiziale precedente l'instaurazione del presente procedimento cautelare, sia nella prima fase del procedimento, sia nella presente fase di reclamo ha del tutto omesso qualsiasi indicazione circa i links in relazione ai quali viene richiesta l'inibitoria;
che in particolare la P.F.A. Films s.r.l., in violazione dei propri oneri di allegazione e di prova, si è limitata ad una denuncia assolutamente generica della presenza in rete di contenuti immessi da terzi, riproducenti l'opera di cui si afferma titolare; sia nella diffida stragiudiziale, che nel ricorso nella prima fase del procedimento cautelare, che nel reclamo la P.F.A. Films s.r.l. ha individuato i contenuti illeciti dei quali richiede la rimozione come "materiale riferìbile al film "About Elly"; ovvero "siti internet, aggiornati con continuità, che consentono la visione in streaming o il downloading / peer to peer in maniera illegittima di parti o sequenze significative del film '' (v. pag. 2 del ricorso), ovvero come "tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "About Elly'' v. conclusioni a pag. 19 del ricorso;
che viceversa la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione;
che tale necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione che impone a chiunque chiede la tutela giudiziale di un proprio diritto che si afferma leso di indicare le concrete circostanze nelle quali sarebbe avvenuta tale lesione; in secondo luogo l'applicazione in sede cautelare della disciplina di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 postula la verifica giudiziale delle "violazioni commesse" delle quali si chiede l'inibitoria ed è evidente che nessuna verifica giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni; è pertanto preciso onere delia ricorrente P.F.A. Films s.r.l. indicare le violazioni commesse e quindi fornirne la prova nel processo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento cautelare invocato è destinato a produrre effetti nei confronti di una pluralità (allo stato indefinita) di soggetti rimasti del tutto estranei al presente procedimento cautelare, ciò che impone una verifica rigorosa e puntuale dei presupposti dell'inibitoria;
che a questo riguardo deve essere valorizzata la circostanza che dalla documentazione acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa P.F.A. Films s.r.l. è titolare solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly" e solo per alcuni territori (v. doc. I di parte ricorrente) con la conseguenza che tali diritti possono legittimamente essere esercitati da terzi anche attraverso le reti telematiche e che pertanto - nella indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti web riproducenti immagini del film "About Elly" - è necessario distinguere quelli provenienti da soggetti legittimati da quelli abusivi;
che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la P.F.A. Films s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria;
che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una >/r valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso;
che sin da epoca antecedente all'instaurazione del procedimento cautelare, tale onere di allegazione era stato puntualmente e tempestivamente contestato a P.F.A. Films s.r.l. dai destinatari della diffida giudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); né d'altra parte P.F.A. Films s.r.l. ha ritenuto di dare riscontro a tale specifica richiesta, limitandosi a proporre in sede cautelare le medesime istanze già prospettate nella diffida, affette dalla medesima insuperabile genericità; né d'altra parte la lettura della relazione tecnica depositata dalla P.F.A. Films s.r.l. nel corso della prima fase del procedimento cautelare permette di rilevare elementi degni di effettivo rilievo al fine di poter ritenere integrata una valida ed efficace allegazione delle violazioni delle quali si chiede l'inibitoria (v. doc. B depositato da P.F.A. Films s.r.l. unitamente alla memoria del 20/12/2010);
che in definitiva non è stata fornita alcuna prova della effettiva presenza dei contenuti ritenuti illeciti e della corrispondenza degli stessi alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistono i diritti dell'attrice;
che pertanto va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti cautelari, invocati da P.F.A. Films s.r.l.; conseguentemente, in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., l'ordinanza del 22/3/2011 deve essere in definitiva revocata e tutte le istanze avanzate da F.F.A. Films s.r.l. in sede cautelare devono essere respinte;
che in considerazione della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della controversia e della mancanza di univoco orientamento giurisprudenziale sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione - nei rapporti tra P.F.A. Films s.r.l. e Yahoo Italia s.r.l. - dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute;
che viceversa - in applicazione del principio della soccombenza P.F.A. Films s.r.l. - è tenuta a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. le spese processuali sostenute anche per la fase di reclamo del presente del procedimento cautelare;
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;
• rigetta il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma; in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., revoca l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da P.F.A. Films s.r.l. il 13/10/2010 nei confronti di Yahoo Italia s.r.l.;
• condanna P.F.A. Films s.r.l. a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a X Microsoft s.r.l. le spese sostenute per entrambe le fasi del procedimento,
spese che si liquidano per ciascuna delle parti resistenti nella misura di € 2.800 per ciascuna delle fasi del procedimento, di cui € 210 per esborsi ed € 810 per competenze procuratorie, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge; ® dispone la compensazione tra Yahoo Italia s.r.l. e P.F.A. Films s.r.l. dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute per il presente procedimento di reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della nona sezione civile del tribunale di Roma
mercoledì 5 ottobre 2011
DriverPlus ritrova i driver del tuo pc in 10 minuti
NICOLA CENTORRINO 14:03 GUIDE, MANUTENZIONE, OliBook M1030, PROGRAMMI, UTILITA', WINDOWS 7 No comments
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Quello che vi ho elncato nei 10 passaggi sono le potenzialità che questo programma gratuito riesce a fornire anche agli utenti meno esperti di informatica e a mio avviso può togliere dai pasticci quei furbetti che non hanno il disco di ripristino del proprio pc e lo fromattano con un disc privo dei driver necessari, ma questo è solo uno dei tanti casi in cui DriverPlus non deve davvero mancare sul pc di ognuno di noi.
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