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martedì 13 novembre 2012

TRUFFE TELEMATICHE E PHISHING

Da oggi in questa sezione troverete le ultime scoperte in ambito di segnalazioni riguardanti le truffe telematiche come il phishing cioè quelle e-mail fraudolente che si spacciano per Poste Italiane, Banche di ogni circuito ed  hanno lo scopo di rubare ed acquisire illecitamente i vostri dati sensibili per poterne fare un uso improprio tipo svuotare il vostro conto corrente, effurare acquisti on line a vostra insaputa o nella peggiore delle situazioni clonare la vostra identità e spacciarsi per voi sui social network ecc, a seguire avrete modo di trovare le mie segnalazioni con indirizzi di posta elettronica e testo della mail fraudolenta per potervi regolare sulla veridicità o meno delle informazioni richieste.


martedì 6 novembre 2012

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

Di seguito vi indico come stilare il certificato di stato di famiglia senza recarsi in comune e pagare il costo di 14,62 di marca da bollo:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome)                         (nome)

nato a __________________ (___) il ____________________________________________________
(luogo)     (provincia)                  (giorno, mese, anno)

e residente a _________________ in _____________________________________________________
(luogo)                             (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che la propria famiglia si compone di:

1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)                 (giorno, mese, anno)        (luogo)

_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)


_____________                        ________________________________
.( luogo e data)                             (Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*


Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.


Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445

venerdì 12 ottobre 2012

Cassazione Penale , Sezione III, Sentenza n° 37049 del 26 Settembre 2012 [Catena sant'antonio e vendite piramidali sono illegali]

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Tolmezzo ha condannato l’imputato alla pena della sola ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), per avere, quale titolare di due siti web, promosso e realizzato attività e strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. - Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata coree appello, chiedendone l’annullamento.

2.1. - Si denunciano, in primo luogo, l’erronea valutazione delle prove e la mancata assunzione di prova decisiva relativa alla richiesta di verifica delle modalità di funzionamento del sistema informatico dei siti. Secondo la prospettazione difensiva, il sistema funzionava nel seguente modo: a) l’utente dichiarava di voler acquistare il bene proposto e veniva inserito, dopo aver pagato € 34,00 per l’ordinazione, in una delle quattro liste del prodotto regalo che aveva scelto; b) al momento dell’iscrizione, veniva contestualmente generata un’e-mail con i dati per il pagamento; c) per ogni premio, per consentire a tutti gli scritti di ricevere in regalo, venivano create solo quattro liste, che non funzionavano all’infinito, ma venivano, a un certo punto e con certi meccanismi, chiuse; d) quanto a tali meccanismi, vi era, ogni 7 iscrizioni, un’iscrizione a spese del sito, in modo che a tutti, in un lasso di tempo più o meno breve, era garantito l’ottenimento dell’oggetto desiderato; e) ciò corrispondeva, per il sito Internet, ad un costo del 14% circa su ogni € 34,00 incassati; f) l’oggetto o il corrispettivo minimo erano inviati, non solo al primo della lista, ma anche a chi non aveva mai ottenuto alcun oggetto e a chi aveva più bonus; g) ad esempio, in una lista di 14 iscrizioni, affinché il quindicesimo iscritto potesse ricevere l’oggetto, sarebbero servite 210 iscrizioni, ma non avrebbe conseguito il bene solo un utente, ma anche i 14 che lo precedevano.

2.2. - Si deduce, in secondo luogo l’erronea applicazione delle norme incriminatrici, sul rilievo che nessuna reclutamento era stato operato dall’imputato, perché l’iscrizione al sito avveniva per libera scelta e mai all’insaputa degli interessati, con la comunicazione dei dati e la lettura e l’approvazione del regolamento e il rilascio delle dichiarazioni relative ai dati sensibili. Vi era, in sostanza, un versamento iniziale, a fronte del quale l’utente poteva scegliere la strategia per ottenere prima il bene, spostandosi di lista, ottenendo bonus aggiuntivi, modificando l’oggetto la sua scelta con la conseguenza che la somma versata, di non rilevante entità, non poteva essere considerata a fondo perduto, perché la controprestazione non era inesistente.

Considerato in diritto

3. - L’impugnazione presentata - da qualificarsi come ricorso per cassazione, in quanto proposta contro una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - è inammissibile.

3.1. - I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla riconducibilità dell’attività svolta dall’imputato alla categoria delle vendite piramidali e delle cosiddette «catene di Sant’Antonio», di cui all’articolo 5 della legge numero 173 del 2005.

Talee ultima disposizione (la cui inosservanza è sanzionata dal successivo articolo 7) vieta, in particolare: a) la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura; b) la promozione e l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo.

Nel caso in esame, la struttura creata dall’imputato - per come descritta nel ricorso - rientra pienamente nella prima di tali di tali due categorie, perché i partecipanti al sistema non svolgono alcuna attività di vendita o di promozione della vendita di beni o servizi, ma ricevono un beneficio economico solo dal mero reclutamento dì nuovi soggetti; reclutamento in conseguenza del quale vedono aumentare - secondo i meccanismi previsti nel sito web e puntualmente descritti nel ricorso - la loro probabilità di conseguire il premio, che costituisce per loro un corrispettivo meramente eventuale. In altri termini, a fronte del pagamento dell’iniziale somma di denaro, il soggetto che si iscrive al sistema non può ottenere alcuna controprestazione, se non in conseguenza del reclutamento di nuovi soggetti da parte del sistema stesso.
Ne a tali conclusioni può obiettarsi - come fa la difesa dell’imputato - che l’adesione al sistema da parte degli interessati è sempre stata volontaria, perché la norma incriminatrice non richiede l’involontarietà dell’adesione quale presupposto per la sussistenza del reato.

Il reato contestato risulta, dunque - secondo quanto correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - pienamente integrato, per la perfetta corrispondenza tra la condotta tenuta e la fattispecie incriminatrice, senza alcuna necessità dì ricorrere agli elementi presuntivi di cui al successivo art. 6 della legge n. 173 del 2005, i quali costituiscono un mero ausilio per l’interprete nei casi che - diversamente da quello in esame - si presentano incerti.

3.2. - Quanto, poi, alla prescrizione del reato eventualmente intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d’appello, è sufficiente osservare che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

lunedì 1 ottobre 2012

MODULO ISTITUZIONE CANE DI QUARTIERE

                                                                               
Per richiedere che il vostro cane di quartiere venga tutelato a norma di legge, ecco di seguito il modulo di richiesta per istituirlo da inviare al sindaco del vostro comunoe el distretto ASL più vicino.





Al Sig. Sindaco del Comune di xxxxx



Oggetto: richiesta istituzione cane di quartiere


I sottoscritti cittadini, tutti residente nel quartiere di………………………….. in xxxx

Premesso che:
-    da tempo vive nel predetto quartiere un cane di razza………….. di taglia………………
      di colore………………, sesso……….., dalla presumibile età di……………, indicato con il                  
      nome di …………….;
-    il cane viene regolarmente accudito e alimentato;
-    il sig………………… si dichiara disponibile a ricoprire il ruolo di tutore del cane in oggetto

CHIEDONO

Che il cane………………. per come individuato in premessa, venga istituito e riconosciuto come cane di quartiere, così come previsto dagli artt. xx e xx del Regolamento Comunale della città xxxx per la tutela degli animali


Luogo e Data                                                                                                        Firma





















martedì 11 settembre 2012

Giudice di Pace Ceccano, Sentenza n. 400 del 17 aprile 2012 [risarcimento danni subiti da sbalzi di corrente elettrica]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dirittoCon atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del 16.07.09, ore di rito, la Società Enel Spa con sede in Roma, nella persona del r.l.p.t., per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , dei danni subiti a causa del danneggiamento di apparecchi elettrici ed elettronici a seguito di sbalzi di tensione verificatisi dal 15 al 18 novembre 2007 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in loro favore, nella misura pari ad € 1.100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari.



All'udienza di comparizione del 21.07.09 a cui era stata rinviata d'ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento: si costituita l'Enel Spa, la quale contestava ogni addebito e la causa veniva rinviata per le richieste di cui all'art. 320 cpc, all'udienza del 20.04.2010.



Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 4.02.11 la causa veniva rinviata per la discussione, all'udienza del 27.05.11 con termine per note sino a detta udienza.



All'udienza del 27.05.11 la causa veniva trattenuta per la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda formulata da parte attrice, allo stato merita accoglimento per quanto di ragione.



I Sig.ri G. e D. M. quali titolari di due distinte utenze elettriche, site in Ceccano, Via XXX, convenivano in giudizio la società Enel Spa, assumendo di aver subito danni agli apparecchi elettrici ed elettronici, a causa di sbalzi di corrente, verificatisi nel periodo 15 – 18 novembre 2007: nella specie computer, televisore Saba e Mivar, decoder sat philips, playstation sony M.D. e un televisore rex, videoregistratore e radioregistratore M.G..



Si costituiva in giudizio la società Enel Spa, la quale contestava ogni ordine di responsabilità.



Le attività istruttorie espletate fanno ritenere che la domanda formulata da parte attrice sia provata.



In particolare il teste T., dipendente Enel, escusso all'udienza del 18.06.2010, confermava che il servizio di somministrazione dell'energia elettrica, era stato ripristinato il giorno 18.11.2007, ore 18:00 e che i contatori erano stati sostituiti, in quanto si era verificato il mancato funzionamento delle fasi.



Malfunzionamento confermato anche dal teste P., dipendente Enel, il quale ha riferito di aver effettuato due interventi sui contatori degli attori.



Pertanto non vi è dubbio delle anomalie riscontrate. Sulle possibili cause, il teste di parte attrice Sig. A., tecnico ed elettronico, confermava dei possibili sbalzi di corrente: del resto la stessa parte convenuta nulla ha fatto per dimostrare il contrario.



Veniamo alla possibile responsabilità. La domanda deve ritenersi proponibile e procedibile avendo gli istanti provato di aver messo in mora la Spa Enel Distribuzione e di aver in corso con detta società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Che l'evento sia avvenuto è confermato anche dalla stessa società che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli istanti, comunicava di non essere responsabile. Pertanto gli attori hanno provato i fatti posti alla base della domanda, mentre la convenuta non ha provato i fatti posti alla base delle eccezioni. Nessuna prova contraria ha fornito la convenuta Enel distribuzione che, ha solo contestato la domanda sul presupposto che gli istanti non hanno dato prova che il loro impianto elettrico fosse conforme alla legislazione vigente. E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione; pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'Enel distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. Inoltre esiste un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione che prevede, tra l'altro, il rispetto dei limiti garantiti (230 V +/- 10%) il cui mancato rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell'ente distributore che è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, alla sicurezza dell'erogazione di essa. Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. l'Enel Distribuzione, che ha cagionato un danno ingiusto agli istanti, deve risarcire tale danno.



Dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 15.05.2007 n. 11193).



Per quanto concerne il quantum, il Sig. M.D. depositava 2 fatture emesse dal centro Assistenza Tecnica A.L. dell'importo complessivo di € 252,00, ricevuta fiscale emessa da T.C. sas dell'importo di € 35,00 preventivo redatto da A.G. di € 600,00 e della ditta A. per € 60,00 e quindi per complessivi € 947,00; M.G. depositava fattura emessa dalla ditta A. dell'importo di € 156,00.



Pertanto, questo Giudice ritiene di dover liquidare in favore del Sig. D.M. la somma di € 600,00 ed in favore di G.M.156,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo tenendo conto della somma liquidata, nonché dell'attività processuale svolta.



P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Ceccano nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito pronunciando sulla domanda formulata dai Sig.ri M.G. e M.D. nei confronti della Società Enel Spa, nella p. del r.l.p.t., disattesa ogni altra eccezione e difesa così decide.



A) dichiara la Spa ENEL responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. G.M. della somma di € 156,00 ed in favore del Sig. D.M. della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;



B) condanna altresì la Spa Enel, nella p. del r.l.p.t. Al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che liquida per ognuno, in complessivi € 550,00 di cui 50,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA.



Sentenza esecutiva come per legge.



Così deciso in Ceccano il 13.04.2012



IL GIUDICE DI PACE



depositato in cancelleria il 17.04.2012.