All'udienza di comparizione del 21.07.09 a cui era stata rinviata d'ufficio, parte attrice si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l'integrale accoglimento: si costituita l'Enel Spa, la quale contestava ogni addebito e la causa veniva rinviata per le richieste di cui all'art. 320 cpc, all'udienza del 20.04.2010.
Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.02.2011, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.02.11 la causa veniva rinviata per la discussione, all'udienza del 27.05.11 con termine per note sino a detta udienza.
All'udienza del 27.05.11 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice, allo stato merita accoglimento per quanto di ragione.
I Sig.ri G. e D. M. quali titolari di due distinte utenze elettriche, site in Ceccano, Via XXX, convenivano in giudizio la società Enel Spa, assumendo di aver subito danni agli apparecchi elettrici ed elettronici, a causa di sbalzi di corrente, verificatisi nel periodo 15 – 18 novembre 2007: nella specie computer, televisore Saba e Mivar, decoder sat philips, playstation sony M.D. e un televisore rex, videoregistratore e radioregistratore M.G..
Si costituiva in giudizio la società Enel Spa, la quale contestava ogni ordine di responsabilità.
Le attività istruttorie espletate fanno ritenere che la domanda formulata da parte attrice sia provata.
In particolare il teste T., dipendente Enel, escusso all'udienza del 18.06.2010, confermava che il servizio di somministrazione dell'energia elettrica, era stato ripristinato il giorno 18.11.2007, ore 18:00 e che i contatori erano stati sostituiti, in quanto si era verificato il mancato funzionamento delle fasi.
Malfunzionamento confermato anche dal teste P., dipendente Enel, il quale ha riferito di aver effettuato due interventi sui contatori degli attori.
Pertanto non vi è dubbio delle anomalie riscontrate. Sulle possibili cause, il teste di parte attrice Sig. A., tecnico ed elettronico, confermava dei possibili sbalzi di corrente: del resto la stessa parte convenuta nulla ha fatto per dimostrare il contrario.
Veniamo alla possibile responsabilità. La domanda deve ritenersi proponibile e procedibile avendo gli istanti provato di aver messo in mora la Spa Enel Distribuzione e di aver in corso con detta società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Che l'evento sia avvenuto è confermato anche dalla stessa società che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli istanti, comunicava di non essere responsabile. Pertanto gli attori hanno provato i fatti posti alla base della domanda, mentre la convenuta non ha provato i fatti posti alla base delle eccezioni. Nessuna prova contraria ha fornito la convenuta Enel distribuzione che, ha solo contestato la domanda sul presupposto che gli istanti non hanno dato prova che il loro impianto elettrico fosse conforme alla legislazione vigente. E' opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione; pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'Enel distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuta al risarcimento, ex art. 2050 c.c., se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele o autonome iniziative. Inoltre esiste un obbligo contrattuale di fornitura di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione che prevede, tra l'altro, il rispetto dei limiti garantiti (230 V +/- 10%) il cui mancato rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell'ente distributore che è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, alla sicurezza dell'erogazione di essa. Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. l'Enel Distribuzione, che ha cagionato un danno ingiusto agli istanti, deve risarcire tale danno.
Dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 15.05.2007 n. 11193).
Per quanto concerne il quantum, il Sig. M.D. depositava 2 fatture emesse dal centro Assistenza Tecnica A.L. dell'importo complessivo di € 252,00, ricevuta fiscale emessa da T.C. sas dell'importo di € 35,00 preventivo redatto da A.G. di € 600,00 e della ditta A. per € 60,00 e quindi per complessivi € 947,00; M.G. depositava fattura emessa dalla ditta A. dell'importo di € 156,00.
Pertanto, questo Giudice ritiene di dover liquidare in favore del Sig. D.M. la somma di € 600,00 ed in favore di G.M.156,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo tenendo conto della somma liquidata, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ceccano nella persona della Dott.ssa Caterina Di Vito pronunciando sulla domanda formulata dai Sig.ri M.G. e M.D. nei confronti della Società Enel Spa, nella p. del r.l.p.t., disattesa ogni altra eccezione e difesa così decide.
A) dichiara la Spa ENEL responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig. G.M. della somma di € 156,00 ed in favore del Sig. D.M. della somma di € 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) condanna altresì la Spa Enel, nella p. del r.l.p.t. Al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte attrice che liquida per ognuno, in complessivi € 550,00 di cui 50,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Ceccano il 13.04.2012
IL GIUDICE DI PACE
depositato in cancelleria il 17.04.2012.