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venerdì 21 ottobre 2011

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, Sentenza n. 10893 del 19 maggio 2011 [MEDIASET - YAHOO]


 Svolgimento del processo
Reti Televisive Italiane s.p.a. - concessionaria per l'esercizio di alcune note emittenti televisive nazionali - ha dedotto la propria qualità di titolare dei diritti di sfruttamento economico di una serie di trasmissioni televisive, sia derivanti da specifici contratti di produzione per alcuni di essi che in quanto diretta produttrice per altri, ivi compresi i diritti connessi ai titoli dei programmi stessi.
Ha contestato alle società convenute Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc., in quanto titolari di una piattaforma telematica (il cd. Portale Yahoo) che consente la eondi visione di contenuti audio/video inviati dagli utenti, l'illecita presenza su detta piattaforma di filmati di proprietà di essa attrice, ammontanti nel complesso ad oltre 200 alla data del 24.4.2009.
In particolare, nella sezione Video del Portale Yahoo! sarebbe possibile eseguire una ricerca di frammenti video del materiale di pertinenza dell'attrice inserendo il titolo di una delle trasmissioni in questione mentre detti filmati risulterebbero associati a molteplici messaggi pubblicitari       (link sponsorizzati) tramite l'utilizzazione dei titoli del programmi stessi quali key-words.
Ciò comporterebbe - secondo l'attrice - diverse violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore per ciò che riguarda sia i diritti connessi del produttore di audiovisivi che quelli relativi alla tutela delle emissioni televisive (artt. 78 ter e 79 L.A.), ma anche in relazione al diritto morale ad essa spettante sulle opere in questione - sulla base dei contratti di produzione ed in ragione della sua qualità di produttore - per ciò che riguarda in particolare il diritto di opporsi a deformazioni dell'opera.
A ciò si aggiungono i diritti spettanti .alla stessa attrice sui segni distintivi integrati dai titoli dei programmi in questione (art. 20 C.P.I.). comportamenti di parte convenuta risulterebbero inoltre riconducibili agli illeciti penali previsti dall'art. 171 L.A.
In sostanza, R.T.I. s.p.a. ha contestato alla convenuta la mancata predisposizione di un procedimento di verifica preventiva sui contenuti inviati dagli utenti al fine di evitare di concorrere nelle violazioni innanzi menzionate, scaricando sui singoli utenti tale responsabilità, mentre tale verifica risulterebbe possibile in relazione alla presenza su detti filmati dei segni distintivi di essa attrice.
La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. era stata peraltro diffidata dall'attrice a rimuovere detti filmati, senza che alcuna iniziativa fosse stata a tale proposito adottata dalla stessa, sicché essa - che svolgerebbe, secondo parte attrice un'attività non di mero hosting bensì quella più ampia di content provider - sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti.
Dette comportamento, secondo parte attrice, sarebbe nel suo complesso altresì riconducibile all'illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c., posto che R.T.I. s.p.a. diffonde i medesimi contenuti anche on-line su diversi siti web ad essa facenti capo.
La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice, sostenendo in sostanza di rivestire unicamente unt\ funzione gestoria dell'infrastruttura sulla quale gli utenti inviano i loro materiali video, operando cioè quale mero internet service provider senza alcun obbligo di controllo preventivo su tali contenuti e richiamando i principi in tal senso stabiliti dal D.Lgsvo 70/03.
Ha peraltro contestato preliminarmente la stessa legittimazione attiva di R.T.I. s.p.a. che non avrebbe dato effettiva prova della titolarità dei diritti patrimoniali d'autore sulle trasmissioni da essa menzionate, posto che essa avrebbe dovuto versare in atti tutti i contratti relativi ai programmi televisivi in questione, debitamente sottoscritti da tutte le parti.
Ha contestato altresì la rilevanza della perizia tecnica prodotta dall'attrice attinente alla -presenza dei -brani -dei programmi ivi segnalati, affermando di avere comunque provveduto all'eliminazione di detti contenuti sulla base di tale perizia.
Dopo aver delineato l'effettivo contenuto dei servizi proposti agli utenti per ciò che atteneva specificamente al servizio Yahoo! Video - che prevedeva anche una modalità di segnalazione di eventuali abusi da parte degli utenti - rilevava che R.T.I. s.p.a. aveva invece proceduto nel marzo 2009 ad inviare una diffida del tutto generica in base alla quale sarebbe stato impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell'enorme numero di video inviati quotidianamente  dagli utenti,conosciuti effettivamente solo dopo la visione della perizia allegata agli atti di causa sulla base della quale erano stati eliminati i brani contestati.
Ha contestato altresì la stessa sussistenza di prova circa i presupposti per la tutelabilità dei filmati in questione dal diritto d'autore, in relazione ad ipotesi di utilizzazione libera di brani consentita da finalità di critica e di discussione.
-Si -è costituita nel giudizio Yahoo! Ine. con memoria autonoma, deducendo la propria estraneità ai servizi prestati da Yahoo! Italia s.r.l.,  deputata a svolgere tutte le attività relative e connesse alla gestione della piattaforma italiana del gruppo, limitandosi essa di fatto alla mera fornitura dello spazio fisico per l'archiviazione dei dati di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server senza alcuna possibilità di controllo sui dati stessi.
Deduceva peraltro di non aver nemmeno ricevuto alcuna diffida da parte dell'attrice in relazione ai fatti di causa e richiamava la normativa statunitense  quanto alla        responsabilità dell'internet Service provider che fornisce un mero servizio di Storage rispetto a contenuti immessi da terzi, peraltro analoga a quella stabilita dal D.Lgsvo 70/03 ove esso si ritenesse in qualche modo ad essa applicabile.
Quanto alla questione della titolarità dei diritti sui programmi televisivi per cui è causa in capo alla società attrice - che, si rammenta, attengono principalmente ai diritti di utilizzazione economica connessi alla qualità di produttore di ciascun programma nonché a quelli sulle emissioni televisive (artt. 78 ter e 79 L.A.) va rilevato in primo luogo che il riferimento in alcuni dei contratti prodotti in atti alla cessione  dei diritti di utilizzazione economica degli stessi deve necessariamente'Y_riferito all'intero complesso di tali diritti senza eccezione alcuna - non essendo specificamente prevista dalle parti l'esclusione di una o più delle singole facoltà di utilizzazione economica dell'opera specificamente attribuite al produttore dall'art. 78 ter L.A. - per la durata stabilita dal comma 2 dell'art. 78 ter L.A.
Va altresì rilevato che la tutela apprestata dall'art. 78 ter L.A. in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell'attività nell'ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce, analogamente cioè alla tutela apprestata in favore del produttore di fonogrammi, che appare fondata nel suo elemento costitutivo sull'esercizio di un'attività organizzatìvo-imprenditoriale volta a realizzare la fissazione di una determinata sequenza di suoni su di un supporto materiale.
Sul risultato di tali fissazioni si esercita in maniera analoga il diritto del produttore dei v-i-deogrammi—(art. 78 ter L.A. ) rispetto a quello del produttore di fonogrammi (art. 72 L.A.), quanto all'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico delle fissazioni stesse, anche a prescindere dalla presenza o meno nei videogrammi stessi di un contenuto effettivamente creativo.
Da ciò consegue che l'elemento costitutivo dei diritti del produttore dei videogrammi ex art. 78 ter L.A. è integrato dalla sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso.
Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta in relazione ad alcuni dei contratti versati in atti dall'attrice, appare possibile rilevare - senza necessità di eseguire riferimento specifici all'uno o all'altro specifico programma televisivo - che parte di essi testimoniano l'acquisto dei diritti di sfruttamento da parte del produttore originario, altri invece denotano - sia pure indirettamente, ma in maniera sufficiente rispetto alla qualità delle contestazioni sollevate dalla convenuta - la qualità dell'attrice quale diretta produttrice di alcuni dei programmi, trattandosi in alcuni casi di contratti stipulati con soggetti terzi per la sola produzione esecutiva di alcuni programmi o -di contratti stipulati dalla stessa R.T.I. s.p.a. con singoli autori o conduttori e dunque proprio nell'ambito della sua attività di produttore.
R.T.I. s.p.a. ha dedotto anche la titolarità per i medesimi programmi televisivi dei diritti riconosciuti dall'art. 79 L.A. in favore dei soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica, in quanto essa riveste la qualità di concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro.
Tali diritti - che attengono, in particolare, alla riproduzione diretta ed indiretta, temporanea e permanente, totale e parziale delle emissioni nonché la ritrasmissione delle stesse - sorgono ab origine in capo al soggetto che esercita l'attività organizzativa ed imprenditoriale volta alla distribuzione presso il pubblico di programmi radiofonici o televisivi al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei programmi stessi.
Se parte convenuta non ha contestato il fatto che effettivamente i programmi indicati dall'attrice siano stati oggetto di diffusione al pubblico mediante le emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Retequattro facenti capo all'attrice, la conferma della titolarità in capo ad R.T.I. s.p.a. dei diritti di cui all'art. 79 L.A. consegue al fatto che essa è direttamente intervenuta nella fase produttiva dei programmi stessi - acquisendone i diritti o provvedendo alla produzione diretta di alcuni di essi - e che dunque essa effettivamente esercita l'attività imprenditoriale che costituisce il presupposto della titolarità dei diritti richiamati, procedendo alla trasmissione degli stessi tramite le emittenti di cui ha il controllo (così come previsto dall'art. 2, lett. c, Convenzione di Strasburgo 5.5.1989).
Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato il fatto che l'attrice non abbia provveduto al deposito in atti dei filmati oggetto dì causa, facendo discendere da tale circostanza un difetto assoluto di prova che di per sé dovrebbe condurre al rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice.
Deve essere a tale proposito rilevato che R.T.I. s.p.a. tra i documenti depositati insieme al suo atto di citazione ha prodotto alcune relazioni tecniche di parte in cui è stata analizzata la presenza di contenuti di proprietà di parte attrice si--disponibili - s-ul Portale- -Yahoo - facente capo al dominio it.video.yahoo.com alla data del 16.4.2009 (doc. 47 fase. R.T.I.), del 12.3.2010 (doc. 67 fase. R.T.I.), del 16.6.2010 (doc. 67 bis fase. R.T.I.) e del 15.7.2010 (doc. 83 fase. R.T.I.) .
Tale indagine è stata rappresentata in elenchi riassuntivi mediante l'indicazione per ciascun filmato individuato come non proveniente da soggetto autorizzato (che risulta essere unicamente www.mediaset.it) del suo titolo (come presente sul Portale YAHOO.'), del suo specifico URL (che indica l'indirizzo internet ove è disponibile il filmato contestato), il programma di R.T.I. s.p.a. riprodotto nel filmato, il corrispondente ID (identificativo assegnato da Yahoo! Italia s.r.l.), la durata del filmato stesso.
Inoltre risultano riprodotte e stampate le singole schermate di ciascuna pagina web che si riferisce ad ognuno dei filmati individuati.
Ritiene il Collegio che, a fronte di tali specifici elementi forniti sin dal primo atto introduttivo della causa dall'attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta relative alla prova del fatto che sul Portale YAHOO! fossero effettivamente presenti --_i contenu-t-i--se-g-n-alati e che essi corrispondessero alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistevano diritti
dell'attrice devono ritenersi del tutto generiche e prive della necessaria specificità, tanto da doverle ritenere del tutto irrilevanti.
Deve invero rammentarsi che l'art. 167 c.p.c. impone che la parte convenuta debba prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle sue domande nella sua comparsa di costituzione e che anche anteriormente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. per effetto dell'art. 45 L. 69/09 la giurisprudenza aveva ritenuto come non rilevante la contestazione priva della necessaria concretezza e specificità, intendendosi come tale sia una contestazione che opponga al fatto dedotto dall'attore un fatto diverso o logicamente incompatibile sia quella difesa dotata di concretezza in quanto fondata su riferimenti puntuali (v. Cass. 761/02; Cass. 8933/09; Cass 13079/08; Cass. 85/03)
In tale contesto, la valutazione in concreto della serietà della contestazione deve certamente tenere nel debito conto la stessa effettiva possibilità per il convenuto di richiamare ed esporre una difesa in modo dettagliato e specifico, laddove ad esempio egli non abbia la disponibilità del fatto stesso o conoscenza diretta di esso in quanto tali circostanze non possono rientrare nella sfera di attività della parte stessa.
Nel caso di specie non vi è dubbio che parte attrice abbia offerto chiara e specifica indicazione dei filmati oggetto di contestazione, menzionando tra l'altro l'esatto indirizzo telematico corrispondente a ciascuno di essi nonché di quale specifica trasmissione di R.T.I. s.p.a. ognuno di essi costituiva illecita riproduzione di contenuti.
Altrettanto indubbio è che le parti convenute, proprio sulla base di tale specifiche indicazioni, sin dall'inizio della causa erano in perfette condizioni di valutare ciascun filmato e di procedere dunque ad evidenziare contestazioni specifiche sull'effettivo contenuto di essi, posto che detti filmati erano conservati proprio sui server nella loro piena ed assoluta disponibilità e che pertanto - anche in base al principio di vicinanza della prova, particolarmente rilevante ed evidente nel caso di specie - su di esse incombeva un onere di specificazione delle contestazioni particolarmente stringente.
Di fatto Yahoo! Italia s.r.l. si è invece limitata a rilevare la mancata esibizione in giudizio di tutti i filmati, rilievo in sé del tutto incolore ed inidoneo ad integrare effettiva e concreta contestazione sia in relazione all'effettiva presenza di tali filmati sul Portale Yahoo! - peraltro mai negata - che riguardo al contenuto di essi a fronte della chiara e circostanziata allegazione dei fatti svolta da parte attrice a tale proposito mediante la produzione in atti di più consulenze di parte che hanno proceduto all'individuazione ed elencazione del materiale ritenuto indebitamente visionabile sul Portale Yahoo !.
Né di fatto alcun concreto rilievo può essere riconosciuto all'eccezione            fondata               sulla (possibile) ricorrenza nei materiali contestati delle ipotesi di eccezioni di libera riproducibilità previste dagli artt. 65 e ss. L.A. Non vi è dubbio, infatti, che la sussistenza di una delle ipotesi che potrebbe in astratto rendere non censurabile la riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore debba essere provata dalla parte che eccepisce la legittimità di tale zza.zione dinanzi al -titolare dei diritti su detto materiale, secondo i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova ed in particolare ex art. 2697, comma secondo, c.c.
In base a tali principi sarebbe stato dunque onere di parte convenuta fornire gli elementi necessari al fine di dare prova dell'esistenza dei presupposti del diritto di cronaca e di critica che in astratto potrebbero costituire idonea esimente da responsabilità nei confronti della titolare dei diritti, in primo luogo proprio producendo in atti il filmato in questione la cui visione avrebbe potuto consentire la piena valutazione della sussistenza di tali presupposti, rimasti affermati in via di principio e generale ma non verificati in punto di fatto né riferiti in particolare ad alcuno specifico filmato tra quelli segnalati dall 'attrice.
Se dunque possono ritenersi ammessi sia la tutelabilità di detti programmi televisivi ai sensi degli artt. 78 ter e 79 L.A. e la titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. sugli stessi, che infine la presenza di essi sul Portale Yahoo! in spezzoni comunque tali - in relazione al minutaggio calcolato nella consulenza tecnica di parte attrice da integrare una riproduzione' parziale ma significativa del loro contenuto, deve ora essere  affrontato quello che appare il vero punto centrale della controversia e cioè l'esistenza o meno di una responsabilità delle parti convenute in relazione alla diffusione di contenuti audiovideo immessi dagli utenti che integrano violazione dei diritti dell'attrice su detti materiali.
Le disposizioni di legge attinenti alla fattispecie sono ben note alle parti, risultando in particolare specificamente rilevante nella specie l'art. 16 D.Lgsvo 70/03, che dispone la non responsabilità del prestatore di un servìzio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio per le informazioni così memorizzate a condizione che il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione o di fatti e circostanze che rendano manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti e su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni.
Rilevante rispetto al caso di specie appare altresì a norma generale di cui all'art. 17 D.Lgsvo 70/03, che esclude in via generale che il prestatore del servizio sìa assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse, o ad alcun obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Esso è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio ed a fornire a tale autorità, ove richiesto, tutte le informazioni in suo possesso al fine di consentirne 1' identificazione.
Nell'ultimo comma di tale disposizione si afferma la civile responsabilità del prestatore del servizio qualora non sia intervenuto prontamente per impedire l'accesso a contenuti ove ciò sia stato richiesto dalle competenti autorità, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente.
Nel circoscrìvere l'esame della fattispecie all'ipotesi dell'art. 1-6 D.Lgsvo 70/03 - in cui cioè il prestatore di servizi fornisca al destinatario del servizio uno spazio di memoria sui propri server nel quale immettere e memorizzare contenuti (hosting) - va richiamato il tenore della Direttiva 2000/31/CE, di cui il D.Lgsvo 70/03 costituisce recepimento nell'ordinamento interno, che nel suo considerando 42) affermava che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite "riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate". L'evoluzione della rete informatica mondiale sembra, però aver superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio, che all'epoca in cui detta direttiva veniva elaborata delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate sia a livello di gestione dei contenuti che di regolamentazione contrattuale con i destinatari del servizio.
In effetti la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio - ormai del tutto comuni ai soggetti che svolgono attività analoghe - si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire "accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente  la            trasmissione",  finendo nell'individuare (se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura dì prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all' organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti.
Se evidentemente l'associazione ai contenuti immessi dagli utenti - in se stessi privi di rilievo commerciale per gli utenti stessi - di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l'attività del prestatore di servizi risulta in sé ininfluente rispetto alla natura del servizio stesso ed alla posizione del prestatore stesso rispetto ai contenuti forniti dagli utenti, tuttavia le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l'attività del prestatore del servizio ecceda l'ambito del mero servizio di hosting (passivo).
Anche la regolamentazione contrattuale proposta da Yahoo! Italia s.r.l. agli utenti che intendono usufruire del servizio Yahoo! Video per immettere propri contenuti sul Portale Yahoo! fornisce elementi che inducono a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi.
Invero, oltre al diritto concesso dall'utente a Yahoo! Italia s.r.l. sui propri contenuti video immessi di "creare algoritmi degli stessi, modificarli o tradurli in appropriati format multimediali, standard o media in modo da renderli integrabili in Yahoo! Video", la stessa società si riserva il diritto di "utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate, riprodurre in pubblico e visualizzare pubblicamente i Contenuti Video su Yahoo! Video... nonché su siti di terze parti" ed inoltre di "usare i Contenuti Video per attività pubblicitarie, o per promozioni commerciali, incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di visualizzare, rappresentare, riprodurre e distribuire i Contenuti Video su ogni formato media e attraverso qualsiasi canale media" (v. art.4 delle Condizioni integrative per l'utilizzo del servizio Yahoo! Video, in doc. 18 fase. R.T.I.).
Va altresì rilevato che la stessa regolamentazione contrattuale prevede un diritto di manleva in favore di Yahoo! Italia s.r.l. nei confronti dell'utente, .per qualsias i danno derivante dalla pubblicazione dei contenuti video immessi dall'utente stesso (art. 6 delle Condizioni integrative... cit. ) nonché il diritto nei confronti dell'utente di provvedere all'immediata rimozione dei Contenuti Video immessi o di rifiutarne l'inclusione nella lista dei video disponibili ove la società - a sua esclusiva discrezione - rilevasse violazioni dei diritti di Yahoo! o di terzi (art. 7 delle Condizioni integrative... cit.).
A tale proposito va altresì rilevato - come segnalato dalla stessa convenuta - che Yahoo! Italia s.r.l. ha predisposto un servizio, visibile come link sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immésso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso (v. doc. 23 fase. R.T.I.).
Anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta Yahoo! Italia s.r.l. pare confermare che essa, assumendosi direttamente un autonomo onere di controllo - sia pure successivo all'immissione dei contenuti - sulla liceità del -mate-r-iale -pubblicato, si ponga su di un piano diverso da quello del semplice fornitore di hosting, che sarebbe tenuto alla rimozione del contenuto solo dietro ordine dell'autorità in base all'art. 16 D.Lgsvo 70/03.
Va altresì segnalato che Yahoo! Italia s.r.l. oltre a predisporre un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti ricercati tramite parole-chiave - presenta come servizio aggiuntivo anche i cd. "video correlati", consistente nella visualizzazione - non ricercata dal visitatore, ma ad esso offerta in via automatica di altri video che risultano appunto correlati a quello specificamente prescelto dall'utente, quale ulteriore e specifica attività di indicizzazione dei contenuti video che di fatto determina una selezione dei contenuti e ne amplifica ulteriormente le possibilità di diffusione e di visibilità.
Tutti      gli           elementi            innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo! Italia s.r.l quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi anche così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità - il diritto di "riprodurre/ modi ficare/ remixare, adattare,  estrarre, preparare opere derivate" da contenuti video immessi dagli utenti - evidentemente costituito in un data-base all'interno del quale si svolgono ricerche mediante appositi softwares - e ne arricchisce e completa la fruizione, tanto da poter ritenere l'attività del prestatore del servizio - ancorché eseguita mediante l'ausilio di softwares - come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante la prestazione di servizi ulteriori ed eventualmente elaborati in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un servizio che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio più complessivo prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomìa.
Se, dunque, a parere del Collegio tale particolare figura di prestatore di servizi si pone ben al di là della mera fornitura all'utente dì uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve     altresì   concludersi        per   1'inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall'art. 16 D.Lgsvo 70/03 che la stessa Direttiva 2000/31/CE configurava tra le "deroghe" e "limitazioni" alle ordinarie forme di responsabilità (v. considerando da 42 a 46 della cit. Direttiva; v. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 23.3.2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C- 238/08)  in favore di una valutazione della condotta di Yahoo! Italia s.r.l. secondo le comuni regole di responsabilità civile.
A tale proposito deve peraltro confermarsi, a parere del Collegio, l'impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca hosting attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la (attuale) complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe anche in relazione ai possibili conflitti di forme di controllo automatico - che sembrano le sole apparentemente attuabili a fronte della mole dì materiale da esaminare - con forme di libera manifestazione del pensiero o di utilizzazione di contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali possa fondatamente richiamarsi una delle ipotesi di utilizzazione libera.
Ciò posto, deve tuttavia essere tu-tHra-vì-a attribuito in tale contesto opportuno rilievo alla ricezione di atto di diffida o comunque di informazioni proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti diffusi quanto alla possibile insorgenza della responsabilità anche di tale particolare figura di prestatore di servizi.
Premesso che^ anche per i soggetti rientranti nel campo delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'art. 16 ed in generale dall'art. 17 D.Lgsvo 70/03^ l'informazione sulla presenza di diritti di terzi determina 1'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria od amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito - quale l'obbligo di informazione dell'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 17, tenuto conto in particolare della possibile integrazione anche di fattispecie di rilievo penale (per ciò che riguarda diritto d'autore rilevano gli artt. 171 e ss. L.A.) - deve ritenersi che nel caso di specie la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d'autore eseguita da R.T.I. s.p.a. con la diffica del 17.3.2009 (doc. 28 fase. R.T.I.) sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. - quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati nonché dalle successive segnalazioni eseguite in corso di causa mediante il deposito di ulteriori perizie tecniche - quanto all'indebita riproduzione dei contenuti in Yahoo! Video ad essa facente capo, ancorché autonomamente immessi da utenti e limitatamente ad essi.
Deve escludersi che - come sostenuto dalla difesa di Yahoo! Italia s.r.l. - detta diffida fosse inidonea a determinare l'effettiva attivazione della convenuta in quanto in essa non erano indicati specificamente i singoli contenuti ritenuti illeciti.
Invero la diffida in questione indicava i sìngoli programmi televisivi dai quali erano tratti i video cen-testati (in particolare le trasmissioni Amici, Il               Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig), trasmissioni peraltro di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomeno la fondata titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 79 L.A., essendo state dette trasmissioni tutte trasmesse solo da emittenti facenti capo all' attrice.
Se la documentazione in atti non dimostra che a detta diffida sia stato fornito alcun effettivo e fattuale riscontro quanto alla immediata rimozione dei contenuti in questione - al di là dello scambio di comunicazioni tra le parti documentato da Yahoo! Italia s.r.l. - va peraltro rilevato che la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori di Yahoo! Video per la ricerca di contenuti tramite le parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni.
risultati sarebbero stati verosimilmente gli stessi di quelli proposti dall'attrice -con le sue consulenze tecniche - che non hanno comportato l'esame analitico di tutto il materiale video custodito nei server delle convenute, ma il semplice utilizzo del motore di ricerca da essa fornito a tutti gli utenti (v. docc. 47, 67, 67 bis, 83 fase. R.T.I.) - e pertanto nessuna impossibilità tecnica o di fatto avrebbe impedito alla convenuta di mantenere un comportamento rispettoso dei diritti spettanti all'attrice, anche per la tutela dei quali peraltro la stessa Yahoo ! Italia s.r.l. aveva autonomamente predisposto un apposito servizio di segnalazione abusi, come innanzi riferito, che segnalava un impegno - non rispettato - alla verifica della legittimità dei contenuti immessi autonomamente dagli utenti.
Ritiene il Collegio che l'ambito dì effettiva rilevanza del comportamento di parte convenuta debba essere delimitato alla sussistenza delle violazioni ai diritti di R.T.I. s.p.a. sui contenuti diffusi indebitamente in relazione alla normativa in tema di diritto d'autore, con specifico riferimento alle violazioni dei diritti ad essa spettanti in relazione agli artt. 78 ter e 79 L.A., già innanzi menzionati.
Non ritien invero r fondata il Collegio l'allegazione relativa alla titolarità anche del diritto morale d'autore in capo all'attrice relativamente ai programmi televisivi in questione. In tale prospettiva tale tutela pare doversi riservare da un lato all'autore del format del programma stesso - ove esso sia effettivamente individuabile come tale, possedendo i requisiti che ne consentono la tutela (Cass. 3817/10) - e dall'altr© ai singoli soggetti partecipanti a vario titolo al programma in relazione ai loro rispettivi contributi.
Quanto alla dedotta violazione dei diritti dell'attrice sui marchi da essa registrati deve rilevarsi che in effetti non può rinvenirsi un uso di detti marchi specificamente riconducibile ad essa convenuta (v. in proposito le valutazioni espresse da Corte di Giustizia CE, sentenza 23.3.2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C-238/08, punti da 55 a 57).
Né pare altresì sussistente un autonomo spazio per la configurazione dell'ipotesi dì concorrenza sleale dedotta da parte attrice, risultando essa del tutto assorbita dalla violazione alla normativa di diritto d'autore innanzi a certata e non risultando ulteriori e specifici profili estranei a dette violazioni che possano essere apprezzati ed evidenziati nella prospettiva dell'illecito concorrenziale.
Ritiene il Collegio che dall'esame degli atti di causa debba ritenersi la sola responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. negli illeciti innanzi dedotti.
In effetti il ruolo svolto da Yahoo! Ine. nella vicenda non pare in sé esorbitare dalla mera fornitura del servizio di Storage dei dati propri di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server, senza alcun ulteriore intervento su detto materiale.
Ciò si desume dal complesso della regolamentazione contrattuale dei servizi innanzi esaminati riconducibili alla sola Yahoo! Italia s.r.l. mentre deve rilevarsi che l'attrice non ha mai rivolto alcuna diffida nei confronti della stessa Yahoo! Inc.
A tale convenuta appare dunque applicabile lo speciale regime di esenzione proprio degli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03 e dunque va dichiarato il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da parte dell'attrice.
Quanto alle spese del „giudizio tra detta convenuta e parte attrice, la particolarità della controversia ed i variegati esiti della giurisprudenza     ne          giustifica             l'integrale compensazione tra di esse.
Devono dunque essere adottati nei confronti della sola Yahoo! Italia s.r.l. i provvedimenti richiesti in relazione alle previsioni di cui all'art. 156 L.A. in relazione all'ulteriore diffusione di contenuti relativi alle trasmissioni televisive menzionate nella diffida trasmessa da R.T.I. s.p.a. in data 17.3.2009.
Quanto alla determinazione della misura del risarcimento del danno la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso in relazione ai mezzi istruttori richiesti dalle parti.
La liquidazione delle spese del giudizio tra le parti rimaste in causa deve essere rinviata alla sentenza che provvederà all'integrale decisione su tutte le residue domande.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attrice R.T.I. s.p.a. e la convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. e definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra la stessa attrice e la convenuta YAHOO! Inc.: 1) in parziale accoglimento delle domande svolte da R.T.I. s.p.a. nei confronti di YAHOO! ITALIA s.r.l. con atto di citazione notìficato in data 3.11.2009, accertato che la diffusione da parte della convenuta su Yahoo! Video del Portale Yahoo! di brani di filmati tratti dai programmi televisivi rispettivamente denominati Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig - così come indicati specificamente nei docc. 47, 67 67 bis, 83 di parte attrice - costituisce violazione dei diritti di parte attrice di cui agli artt. 78 ter e 79 L.A., ne inibisce alla convenuta l'ulteriore diffusione, fissando a titolo di penale per ogni violazione di tale inibitoria la somma di € 250,00 per ogni audiovideo non rimosso o disabilitato e per ogni giorno di ulteriore indebita permanenza in Yahoo! Video del Portale Yahoo ! ;
2) respinge tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta YAHOO! Inc., dichiarando le relative spese processuali interamente compensate tra dette parti;
-3-}-- rimette . la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza in relazione alla determinazione del risarcimento del danno.
Così deciso in Milano, nella camera di consigi
del 19 maggio 2011

Cassazione Civile, Sezione IX, Ordinanza Tribunale di Roma dell'11 luglio 2011 [Yahoo - About Elly]

Svolgimento del processo

rilevato che con ricorso depositato il 13/10/2010 la società P.F.A. Films S.r.l. ha ' richiesto che in via d'urgenza il tribunale voglia: "I) ordinare a Google Italia S.r.l. (...); Yahoo Italia S.r.l. Msn (Microsoft S.r.l), direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - la immediata rimozione dai propri servers, la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "About Elly"; 2) inibire alle convenute - in persona dei rispettivi legalirappresentanti - direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - il proseguimento della violazione dei diritti connessi alici utilizzazione ed allo sfruttamento economico del film "AboiU Elly", perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo (quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici "links " e dei files audiovisivi aventi ad oggetto sequenze di ':Jimmagini in movimento del film in questione); 3) determinare una somma - in misura inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia - ogni minuto o fèe inferiore/superiore) frazione di esso - di diffusione (diretta o indiretta) dei contenuti audiovisivi afferenti il film "About Elly " successivamente constatata (anche nominando un C.T. d'ufficio per il monitoraggio quotidiano, per tutta la durata di validità dei diritti di distribuzione di P.F.A. Films S.r.l., dei siti di riferimento Google, Yahoo, Msn ed una somma non inferiore ad etiro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla notifica in forma esecutiva dello stesso; 4) ordinare che il dispositivo dell'emanando provvedimento venga pubblicato, a spese delle convenute ed a cura della soc. P.F.A. Films S.r.l., sidla prima pagina cartacea e sulla "homepage" dei seguenti quotidiani: "U Sole 24 Ore ", "Il Corriere della Sera ", "La Repubblica ", "Il Giornale ", "Financial Times" e "The New York Times" nonché sulla pagina principale (homepage) dei siti Google, Yahoo, Msn (...)";

che a sostegno del ricorso la società P.F.A. Films s.r.l. ha dedotto le seguenti circostanze: 1) in base a contratto di distribuzione del 25/11/2009 la ricorrente è titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica dal titolo "About Ellis" che ha ricevuto un notevole successo di critica e di pubblico; 2) la società ricorrente ha recentemente appreso che mediante l'utilizzo dei principali motori di ricerca "Yahoo", "Google"Libero"Virgilio", "MSN" e "Tiscali" viene diffusa la visione di video tratti dal film "About Elly", in modalità integrale o parziale, in ogni caso comprendente le sequenze più significative del film; 3) in particolare, mediante semplici ricerche effettuate utilizzando le parole chiave "About Elly", vengono visualizzati centinaia di siti che consentono la visione in "streaming" o in "downloading /peer to peer" dell'intero
film o di sequenze significative dello stesso, in violazione dei diritti di sfruttamento dei quali è titolare la società ricorrente; 4) benché formalmente diffidati da P.F.A. Films s.r.l. a provvedere alla rimozione dai propri servers di tutti i contenuti riproducenti il film "About Elly", i titolari dei motori di ricerca sopra indicati non hanno adottato alcuna misura volta a contrastare il fenomeno denunciato;

che nell'ambito della prima fase del procedimento cautelare le società Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. hanno resistito alla pretesa avanzata da P.F.A. Films s.r.l. con memorie rispettivamente depositate il 25/11/2010 nelle quali hanno contestato i presupposti dell'invocata tutela;

che con ordinanza depositata il 22/3/2011 il giudice designato dal presidente del tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha inibito a Yahoo Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico di P.F.A. Films s.r.l. sul film "About Elly ' mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film; con la medesima ordinanza sono state viceversa respinte le domande della parte ricorrente nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l. e la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. è stata condannata a rimborsare alle stesse le spese lite, mentre è stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra la società ricorrente e Yahoo Italia s.r.l.;

che con reclamo depositato il 29/3/2011, notificato a Yahoo Italia s.r.l.. Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. il 19/4/2011, P.F.A. Films s.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento del 22/3/2011 nella parte in cui ha respinto le richieste di pubblicazione del provvedimento cautelare, di condanna della società Yahoo Italia s.r.l. al rimborso delle spese del procedimento cautelare e di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la P.F.A. Films s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.;

che d'altra parte con separato reclamo depositato il 18/4/2011 e notificato a P.F.A. Films s.r.l. il 9/5/2011 Yahoo Italia s.r.l. ha chiesto la revoca del provvedimento del 22/3/2011, insistendo per l'integrale rigetto delle istanze avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare;

che nell'ambito del procedimento di reclamo si sono costituite tutte le parti resistenti, con separate memorie rispettivamente depositate il 10 ed il 12/5/2011;

che all'udienza collegiale del 13/5/2011 il tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti di reclamo, in considerazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva;

ritenuto in via preliminare che l'ordinanza impugnata - con motivazione ineccepibile dalla quale non vi è motivo per discostarsi - ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva delle società resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.; tale affermazione

discende dalla riconosciuta carenza di alcuna attività di fornitura o gestione dei servizi ed. di web search, direttamente gestiti da altre società aventi sede all'estero e soggettività giuridica affatto diversa;

che d'altra parte risulta provato dalle dichiarazioni della stessa P.F.A. Films s.r.l. che la consapevolezza di tali circostanze in capo alla società ricorrente era precedente alla instaurazione del procedimento cautelare nell'ottobre 2010 (v. affermazioni a pag. 5 del reclamo P.F.A. Films s.r.l.); d'altra parte è significativa - su questo specifico punto - la contraddizione nella quale è caduta la stessa P.F.A. Films s.r.l. laddove afferma, a pag. 5 del proprio reclamo, di non avere mai svolto domande giudiziali nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l., "quali omologhe italiane delle società di diritto straniero (...) che gestiscono i rispettivi motori di ricerca, nella consapevolezza che tale notificazione avrebbe comunque sortito l'effetto di porre le società responsabili del sito nella effettiva conoscenza della pendenza del giudizio, ma senza dovere soggiacere alla procedura (lunga e articolata) prevista per la notifica all'estero" (reclamo P.F.A. Films s.r.l., pag. 5); viceversa le domande nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. risultano puntualmente ed espressamente avanzate nelle premesse e nelle conclusioni del ricorso introduttivo depositato il 13/10/2010;

che pertanto con riferimento alle domande avanzate dalla P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare il giudice designato ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti resistenti;

che pertanto il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l.e di Google Italia s.r.l. è infondato e deve essere respinto;

ritenuto inoltre che sono pienamente condivisibili le puntuali argomentazioni svolte dal giudice della prima fase del procedimento cautelare con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare, avuto particolare riguardo al pericolo nel ritardo, al rilievo del danno anche solo potenziale e alla straordinaria potenzialità diffusiva dell'illecito denunciato;


ritenuto inoltre, quanto alla posizione di Yahoo Italia s.r.l., che a sostegno della pretesa avanzata in sede cautelare la ricorrente denuncia la violazione dei propri diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly", violazione realizzata mediante attività di streaming o downloading da parte degli utenti della rete telematica internet; in particolare P.F.A. Films s.r.l. addebita a Yahoo Italia s.r.l., quale gestore dell'omonimo motore di ricerca, la condotta consistente nell'agevolazione della violazione mediante la messa a disposizione e l'indicizzazione - come risultati ed. naturali della ricerca effettuata con le parole chiave 'About Elly" - dei siti che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione; la responsabilità addebitata dalla ricorrente all'internet service provider ("ISP") viene quindi qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa dai destinatari del servizio di connettività on line fornito da Yahoo Italia s.r.l.; secondo la prospettazione di P.F.A. Films s.r.l., tale concorso discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da parte del provider a fronte delle denunciate violazioni e della diffida stragiudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); in altri termini la P.F.A. Films s.r.l. lamenta che il provider - pur essendo informato dell'esistenza delle condotte illecite denunciate - ha omesso di attivarsi per la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica da parte dei destinatari dei servizi;

rilevato che a questo riguardo P.F.A. Films s.r.l. richiama in primo luogo la disciplina di cui all'art. 156 della 1. 633/1941 (d'ora in avanti "fa.") che prevede il diritto del titolare di un diritto di utilizzazione economica di un'opera protetta ai sensi della La., di agire in giudizio al fine di impedire la continuazione di una violazione già avvenuta sia da parte, dell'autore della violazione, che da parte di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione; peraltro, come correttamente individuato nell'ordinanzaimpugnata, la disciplina di riferimento in ordine all'attività del prestatore di servizi nella società dell'informazione è contenuta nel d.lgs. 9/4/2003, n. 70 ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"); che l'ipotesi del possibile contrasto tra la disciplina del d.lgs. 9/4/2003, n. 70 e quella successivamente introdotta dalla direttiva 2004/48/CE del 29/4/2004 (ed. direttiva "enforcement") sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d.lgs. 16/3/2006 n. 140) è espressamente risolta dall'art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva 2004/48/CE la qualer lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare; pertanto la direttiva "enforcement", introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16/3/2006 n. 140, deve essere applicata nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 9/4/2003, n. 70; che pertanto la direttiva 2004/48/CE, della quale il decreto legislativo 16/3/2006 n. 140 costituisce attuazione, nella consapevolezza delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art. 1 - intitolato "Finalità" -del d.lgs. 9/4/2003 n. 70); che nel d.lgs. 9/4/2003 n. 70 il principio generale che informa la responsabilità del fornitore dei servizi della società dell'informazione è contenuto all'art. 17 (intitolato 'Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"), il quale stabilisce che: "Z Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad ì.m obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. II. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le nformazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite."; va inoltre rilevato che le disposizioni in esame hanno superato indenni l'intervento di modifica realizzato dal d.l. 22/3/2004 n. 72 convertito in 1. 21/5/2004 n. 128, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (v. in particolare art. 1, VI còmma); che la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente §"' volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non ' legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei providers ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica''', pubblicato sul sito vvww.agcom.it il 12/2/2010; v. in particolare pag. 18); che la clausola di salvezza posta a beneficio degli ISP 'fornitori di connettività alle reti" fa salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17, dai quali si ricava un sostanziale esonero di responsabilità per i contenuti veicolati dai ed. intermediari di servizi della società dell'informazione, ossia i soggetti che si limitano ad offrire l'accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto (mere condilit) delle informazioni fomite da soggetti terzi (i ed. destinatari del servizio"), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o permanente (hosting) delle informazioni fornite dal ucontentproviderpurché essi restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi;

ritenuto quindi che nell'ambito di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in concreto addebitate dalla P.F.A. Films s.r.l. a Yahoo Italia S.r.l. con riferimento al provvedimento di inibitoria in sede cautelare; in particolare gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/03, dopo avere sancito la limitazione di responsabilità dei prestatori di servizi di connettività, lasciano comunque impregiudicata, all'ultimo comma, la possibilità per le autorità giudiziaria e amministrativa avente funzioni di vigilanza, di "esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore (...) impedisca o ponga fine alle violazione commesse"; tali disposizioni contengono quindi la previsione di un intervento giudiziale volto al fine di esigere, anche in via d'urgenza, che il provider, nell'esercizio delle proprie attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, eventualmente obbligando gli operatori di rimuovere i contenuti "illeciti" dalla disponibilità degli utenti di un determinato sito internet, così da prevenirne forme di fruizione successiva in violazione del diritto d'autore (v. in tal senso la relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, sopra citata);

che peraltro, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la ricorrente P.F.A. Films s.r.l. aveva l'onere di fornire la prova, oltre che della titolarità del proprio diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, della violazione di tale diritto commessa attraverso la messa a disposizione di contenuti web da parte di terzi che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione;

che viceversa nel caso in esame P.F.A. Films s.r.l. si è limitata a denunciare la messa a disposizione non autorizzata di contenuti web che riproducono l'opera cinematografica di cui si afferma titolare, senza fornire alcuna indicazione che consenta di valutare la sussistenza e l'entità delle violazioni lamentate; in particolare la P.F.A. Films s.r.l., sia nella fase stragiudiziale precedente l'instaurazione del presente procedimento cautelare, sia nella prima fase del procedimento, sia nella presente fase di reclamo ha del tutto omesso qualsiasi indicazione circa i links in relazione ai quali viene richiesta l'inibitoria;

che in particolare la P.F.A. Films s.r.l., in violazione dei propri oneri di allegazione e di prova, si è limitata ad una denuncia assolutamente generica della presenza in rete di contenuti immessi da terzi, riproducenti l'opera di cui si afferma titolare; sia nella diffida stragiudiziale, che nel ricorso nella prima fase del procedimento cautelare, che nel reclamo la P.F.A. Films s.r.l. ha individuato i contenuti illeciti dei quali richiede la rimozione come "materiale riferìbile al film "About Elly"; ovvero "siti internet, aggiornati con continuità, che consentono la visione in streaming o il downloading / peer to peer in maniera illegittima di parti o sequenze significative del film '' (v. pag. 2 del ricorso), ovvero come "tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "About Elly'' v. conclusioni a pag. 19 del ricorso;

che viceversa la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione;

che tale necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione che impone a chiunque chiede la tutela giudiziale di un proprio diritto che si afferma leso di indicare le concrete circostanze nelle quali sarebbe avvenuta tale lesione; in secondo luogo l'applicazione in sede cautelare della disciplina di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 postula la verifica giudiziale delle "violazioni commesse" delle quali si chiede l'inibitoria ed è evidente che nessuna verifica giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni; è pertanto preciso onere delia ricorrente P.F.A. Films s.r.l. indicare le violazioni commesse e quindi fornirne la prova nel processo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento cautelare invocato è destinato a produrre effetti nei confronti di una pluralità (allo stato indefinita) di soggetti rimasti del tutto estranei al presente procedimento cautelare, ciò che impone una verifica rigorosa e puntuale dei presupposti dell'inibitoria;

che a questo riguardo deve essere valorizzata la circostanza che dalla documentazione acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa P.F.A. Films s.r.l. è titolare solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "About Elly" e solo per alcuni territori (v. doc. I di parte ricorrente) con la conseguenza che tali diritti possono legittimamente essere esercitati da terzi anche attraverso le reti telematiche e che pertanto - nella indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti web riproducenti immagini del film "About Elly" - è necessario distinguere quelli provenienti da soggetti legittimati da quelli abusivi;

che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la P.F.A. Films s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria;

che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una >/r valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso;

che sin da epoca antecedente all'instaurazione del procedimento cautelare, tale onere di allegazione era stato puntualmente e tempestivamente contestato a P.F.A. Films s.r.l. dai destinatari della diffida giudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 P.F.A. Films s.r.l.); né d'altra parte P.F.A. Films s.r.l. ha ritenuto di dare riscontro a tale specifica richiesta, limitandosi a proporre in sede cautelare le medesime istanze già prospettate nella diffida, affette dalla medesima insuperabile genericità; né d'altra parte la lettura della relazione tecnica depositata dalla P.F.A. Films s.r.l. nel corso della prima fase del procedimento cautelare permette di rilevare elementi degni di effettivo rilievo al fine di poter ritenere integrata una valida ed efficace allegazione delle violazioni delle quali si chiede l'inibitoria (v. doc. B depositato da P.F.A. Films s.r.l. unitamente alla memoria del 20/12/2010);

che in definitiva non è stata fornita alcuna prova della effettiva presenza dei contenuti ritenuti illeciti e della corrispondenza degli stessi alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistono i diritti dell'attrice;

che pertanto va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti cautelari, invocati da P.F.A. Films s.r.l.; conseguentemente, in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., l'ordinanza del 22/3/2011 deve essere in definitiva revocata e tutte le istanze avanzate da F.F.A. Films s.r.l. in sede cautelare devono essere respinte;

che in considerazione della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della controversia e della mancanza di univoco orientamento giurisprudenziale sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione - nei rapporti tra P.F.A. Films s.r.l. e Yahoo Italia s.r.l. - dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute;

che viceversa - in applicazione del principio della soccombenza P.F.A. Films s.r.l. - è tenuta a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. le spese processuali sostenute anche per la fase di reclamo del presente del procedimento cautelare;

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

•    rigetta il reclamo proposto da P.F.A. Films s.r.l. nei confronti di Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma; in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., revoca l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da P.F.A. Films s.r.l. il 13/10/2010 nei confronti di Yahoo Italia s.r.l.;

•    condanna P.F.A. Films s.r.l. a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a X Microsoft s.r.l. le spese sostenute per entrambe le fasi del procedimento,

spese che si liquidano per ciascuna delle parti resistenti nella misura di € 2.800 per ciascuna delle fasi del procedimento, di cui € 210 per esborsi ed € 810 per competenze procuratorie, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge; ® dispone la compensazione tra Yahoo Italia s.r.l. e P.F.A. Films s.r.l. dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute per il presente procedimento di reclamo.

Così deciso nella camera di consiglio della nona sezione civile del tribunale di Roma

mercoledì 5 ottobre 2011

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 DriverPlus in 10 semplici passi:

1. Iniziamo andando sul sito ufficiale cliccando qui scarichiamo il programma.

2. Installiamolo sul nostro pc scegliendo la lingua

3. Clicchiamo sull'icona del programma che troviamo sul desktop.

4. Registriamo un'account sul sito ufficiale dal quale ci rimanda il programma
5. Autentichiamoci con user e password di registrazione

6. Facciamo fare un scansione dell'intero sistema per fargli individuare i driver necessari

7. Procediamo con il backup dei vecchi driver nel caso ce ne siano.

8. Installiano uno per volta i nuovi driver suggeriti da DriverPlus

9. Facciamo aggiornare i driver presenti sul pc.

10. Riavviamo il pc una volta completata l'istallazione di tutti i driver indicati e buon navigazione.
Quello che vi ho elncato nei 10 passaggi sono le potenzialità che questo programma gratuito riesce a fornire anche agli utenti meno esperti di informatica e a mio avviso può togliere dai pasticci quei furbetti che non hanno il disco di ripristino del proprio pc e lo fromattano con un disc privo dei driver necessari, ma questo è solo uno dei tanti casi in cui DriverPlus non deve davvero mancare sul pc di ognuno di noi.

Per scaricare dal sito ufficiale DriverPlus clicca qui