lunedì 30 maggio 2011

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17097 del 21 luglio 2010


                                                       Svolgimento del processo


A. ... impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla F. ... srl siccome ritenuta responsabile di avere volontariamente cancellato dati aziendali di notevole importanza e riservatezza dal computer affidatole in via esclusiva.

Il Giudice di prime cure accolse l’impugnazione e la Corte d’Appello di ..., con sentenza del 20.11.2008 - 20.1.2009, rigettò l’impugnazione proposta dalla parte datoriale, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

- non erano emersi elementi concreti a dimostrare per quale ragione la lavoratrice, responsabile dell’Assicurazione Qualità, avrebbe dovuto conservare in via esclusiva nel suo computer files che riguardavano l’Ufficio Tecnico e che, comunque, erano contenuti, come qualunque “lavorazione o documento”, nel server centrale ed erano presenti, in forma cartacea, presso le committenti e nei cantieri;

- neppure era stato dimostrato che la lavoratrice avesse l’uso esclusivo del suo personal computer, essendo anzi emerso, come peraltro evincibile già dalla contestazione, il contrario, vale a dire che chiunque avrebbe potuto usarlo;

- sulla base delle risultanze probatorie acquisite era risultato che: qualunque dipendente avrebbe potuto accedere al computer della A. ; non c’era alcun obbligo di salvare dati sul personal computer in dotazione; non era dato sapere se vi fossero stati conservati dei files prima dell’episodio di cui alla contestazione né, eventualmente, quali;

- per conseguenza la lavoratrice, non avendo l’obbligo di salvare i dati, non era tenuta al salvataggio nemmeno dei piani di sicurezza relativi ai cantieri di Bisceglie e di Caserta, conservati sicuramente nel server centrale (ma non rinvenuti) e su cartaceo;

- non c’era nessuna prova, “ma nemmeno alcun indizio”, che potesse indurre a ritenere che la A. avesse eliminato volontariamente i files de quibus;

- per ulteriore conseguenza doveva ritenersi l’irrilevanza della (non provata) formattazione del personal computer, poiché, per dire che l’ipotetica formattazione aveva cancellato i dati, sarebbe stato necessario avere prima la certezza che ci fossero stati dati da cancellare e, in particolare, che vi fossero stati i piani di sicurezza ivi inutilmente ricercati;

- l’eventuale estensione della contestazione relativa alla formattazione del computer anche alla cancellazione di altri files, nemmeno indicati, sarebbe stata di assoluta genericità, con conseguente lesione dei diritti di difesa della lavoratrice;

- poiché nessuno dei dipendenti, e nemmeno la A. , aveva l’obbligo di salvare dati sul proprio personal computer, bensì di salvarli nel server centrale, la loro eventuale (e non provata) cancellazione non avrebbe concretizzato alcun comportamento disciplinarmente rilevante, perché non sarebbe stato trasgredito nessun obbligo, risultando anzi che quello sarebbe stato il comportamento da tenere (ossia, una volta lavorati, salvare i dati sul server e cancellarli dal singolo computer);

- nessuno aveva comunque visto la A. formattare il suo personal computer l’11.9.2003, ultimo giorno di lavoro nel quale la società afferma sarebbe stata compiuta l’operazione, che peraltro avrebbe richiesto il possesso di un compact disk di installazione e l’interazione al computer per un congruo lasso di tempo (di forse anche due ore);

- l’A. , laddove, come sostenuto dalla parte datoriale, avesse agito per danneggiare la Società, che le aveva imposto una trasferta ad Aosta, non avrebbe potuto raggiungere tale scopo, perché qualunque dato era conservato nel server;

- era privo di riscontro probatorio anche il rilievo della parte datoriale di non aver avuto più di quindici dipendenti;

- nessuna indicazione era stata fornita dalla parte datoriale per l’aliunde perceptum.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la F. ... srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L’intimata A. ... ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 604/66, nonché vizio di motivazione, osservando che, pur essendo stato il licenziamento intimato, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo soggettivo, erroneamente la Corte territoriale non aveva verificato se i fatti contestati fossero tali da legittimare, quanto meno, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 604/66 in relazione all’art. 2104 c.c., nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, peraltro trascurando quanto emerso da una pronuncia del GIP di ... resa in un procedimento penale collaterale alla vicenda per cui è causa, non abbia rilevato che il fatto principale era costituito dall’avvenuta cancellazione dei dati aziendali dal personal computer della A. , ove la medesima operava in via esclusiva, con ciò rendendo insufficiente la motivazione su circostanze che legittimavano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119, 2735 e 2733 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che, dalla ridetta pronuncia del GIP di ..., emergeva la piena confessione, da parte della A. , che ella soltanto poteva accedere al personal computer e che ella soltanto, quindi, aveva potuto procedere alla formattazione dell’hard disk, con azzeramento dei dati ivi contenuti, durante l’orario di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 18 legge n. 300/700, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, in ordine al numero di lavoratori impiegati, fatto riferimento a quello relativo al periodo del licenziamento, anziché al normale livello di occupazione dell’impresa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale, in relazione all’eccezione di aliunde perceptum, omesso di accogliere la richiesta di opportuni accertamenti in ordine alla riscossione di eventuali indennità di disoccupazione e all’occupazione della lavoratrice presso altri soggetti.

2. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di ricorso.
La doglianza non risulta anzitutto condivisibile laddove attribuisce alle dichiarazioni rese dalla A. nell’ambito di un procedimento penale (per quanto risultanti dalla ricordata pronuncia del GIP di ...) il valore di piena prova, essendo di piena evidenza che le dichiarazioni (pretesamente) confessorie della lavoratrice non sono state rese nell’ambito del presente giudizio, né alla controparte; le affermazioni in questione erano quindi liberamente apprezzabili dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilità del consolidato principio secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001; 11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).

Inoltre l’emergenza probatoria di cui viene lamentata l’omessa considerazione non è neppure di rilievo decisivo, poiché, quand’anche dalla medesima fosse effettivamente desumibile l’utilizzo esclusivo del proprio personal computer da parte della A. , non resterebbe minimamente scalfita l’affermazione, di natura assorbente, relativa alla mancata dimostrazione della pregressa presenza nel medesimo personal computer dei dati aziendali di cui è stata contestata l’indebita cancellazione.

Il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.

3. Ciò comporta l’assorbimento dei primi due motivi di ricorso, posto che l’assenza di prova dei fatti contestati rende evidentemente vana qualsivoglia discettazione sulla loro astratta idoneità a legittimare il licenziamento disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo che sia.

4. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei Lavoratori per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare la normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell’impresa, e non anche a quello successivo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6421/2001; 12909/2003).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, con motivazione adeguata alle emergenze probatorie acquisite e scevra da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza del requisito dimensionale sulla base delle dichiarazioni rese al riguardo dal fiduciario della Società con riferimento al numero dei dipendenti in forza nel periodo del licenziamento, nel mentre la ricorrente si duole, infondatamente, che non sia stato tenuto conto di alcune comunicazioni dell’Ufficio Collocamento Disabili di data ampiamente successiva al recesso datoriale (quasi due anni e mezzo l’una, quasi quattro l’altra) dalle quali emergeva una forza lavoro inferiore a quindici unità, nonché delle risultanze del libro matricola (peraltro neppure trascritte in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo) riferite ai momento della decisione della causa.

5. Il quinto motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto l’esatto tenore delle richieste istruttorie asseritamente non accolte, né i tempi e i modi con cui le stesse erano state introdotte in giudizio, e ciò fermo restando, peraltro, che i fatti su cui si fonda l’eccezione di aliunde perceptum devono essere oggetto di tempestiva allegazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17606/2007), laddove nella specie, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, nessuna indicazione al riguardo era stata fornita dalla parte datoriale.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo, della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 16,00, oltre ad euro 3.000,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

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